Comune di Adria
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REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Criteri di organizzazione
Art. 4 - Pari opportunità
Art. 5 - Esclusioni

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO I - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 6 - Settori o dipartimenti
Art. 7 - Servizi e uffici
Art. 8 - Unità o gruppi di progetto
Art. 9 - Uffici alle dirette dipendenze degli organi di governo locale
Art.10 - Ufficio per i provvedimenti disciplinari

CAPO II - STRUMENTI DI RACCORDO TRA GLI ORGANI

Art.11 - Ufficio di direzione
Art.12 - Conferenza dei dirigenti
Art.13 - Staff di settore

CAPO III - NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art.14 - Istituzione e funzionamento del nucleo di valutazione
Art.15 - Composizione e nomina del nucleo di valutazione
Art.16 - Compiti e funzioni

TITOLO III FUNZIONI DI DIREZIONE

Art.17 - Il Direttore generale
Art.18 - Il Segretario generale
Art.19 - Il Vicesegretario generale
Art.20 - I Dirigenti
Art.21 - Posizioni dirigenziali e trattamento economico
Art.22 - I responsabili dei servizi o degli uffici

TITOLO IV CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Art.23 - Contratti a tempo determinato per dirigente, alte specializzazioni e responsabile dei servizi e degli uffici
Art.24 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

TITOLO V STRUMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Art.25 - Pianta, dotazione organica ed organigramma
Art.26 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Art.27 - Criteri di gestione delle risorse umane
Art.28 - Mobilità interna
Art.29 - Formazione del personale
Art.30 - Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi
Art.31 - Rapporti sindacali

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.32 - Norme transitorie
Art.33 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune nel rispetto dei criteri generali di organizzazione stabiliti dal Consiglio Comunale con l'art. 34 del vigente Statuto ed in armonia con la normativa vigente per adeguarlo, in particolare, ai principi recati dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.
  2. Il regolamento di cui sopra si pone l'obiettivo di individuare la struttura organizzativa ed i meccanismioperativi più adeguati e funzionali alla realizzazione dei programmi e delle funzioni del Comune ispirandosi a criteri di flessibilità organizzativa al fine di modellare la struttura operativa agli scopi da conseguire, alla valorizzazione della professionalità dei dipendenti, alla incentivazione degli stessi ed alla loro responsabilizzazione per il buon andamento dell'attività istituzionale.

Art. 2
Definizioni

  1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
    1. per"dirigenti" i dipendenti con la qualifica di dirigente come precisato dall'art. 31 dello Statuto comunale;
    2. per "area omogenea" un insieme coordinato di servizi e/o uffici finalizzato a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di una o più materie determinate;
    3. per "unità operative" aggregati coordinati di risorse umane e mezzi strumentali suddivisibili in "complessi" e "semplici" in ragione della diversa rilevanza qualitativa e quantitativa delle attività svolte, ovvero delle diverse risorse professionali, tecniche ed economiche richieste per la funzionalità;
    4. per "ordinamento dei servizi e degli uffici" il complesso delle norme che regolano l'organizzazione, le dotazioni, le funzioni, i rapporti e le modalità operative degli organi gestionali;
    5. per "atti di indirizzo politico-amministrativo" l'atto o gli atti che individuano obiettivi, programmi e priorità, quelli che assegnano le risorse e dettano le direttive generali per la realizzazione, nonché ogni altra disposizione, ordine, ecc. degli organi politici ai soggetti cui compete la gestione in vista della concreta attuazione della stessa;
    6. per "gestione amministrativa" le operazioni amministrative, finanziarie, tecniche e produttive necessarie al funzionamento del Comune e al conseguimento concreto dei fini istituzionali e degli obiettivi individuati dagli organi di governo mediante atti d'indirizzo.

Art. 3
Criteri di organizzazione

  1. Il Comune ispira la propria organizzazione a criteri di accessibilità, funzionalità e trasparenza e garantisce, anche ricorrendo a forme di collaborazione con soggetti privati del volontariato e dell'associazionismo, l'apertura e la fruibilità degli uffici e dei servizi con riguardo, in particolare, delle esigenze del lavoratori, degli anziani, dei disabili e delle categorie deboli.
  2. L'ordinamento degli uffici e servizi, per quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato mediante atti di organizzazione adottati, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario comunale, dal Direttore generale (qualora nominato) e dai dirigenti.
  3. I settori, i servizi e gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
  4. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale e di servizio rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si uniforma al criterio della distinzione fra direzione politica e direzione amministrativa, secondo quanto previsto dalla legge e dai criteri generali contenuti nell'art. 34 dello statuto comunale.
  5. L'organizzazione dell'ente, nella consapevolezza che la qualità e l'efficacia dei servizi è un obiettivo che può essere raggiunto anche con la valorizzazione delle risorse umane, intende garantire la crescita professionale del personale, considerata patrimonio dell'amministrazione e quindi da incrementare favorendone la crescita ed attribuendo livelli di responsabilità conseguenti.

Art. 4
Pari opportunità

  1. L'Amministrazione comunale assicura parità di condizioni tra uomini e donne nei luoghi di lavoro impegnandosi a rimuovere ogni tipo di ostacolo per quanto concerne l'accesso, lo sviluppo professionale e le opportunità di formazione.

Art. 5
Esclusioni

  1. Sono retti da apposito regolamento:
    1. la concessione di effetti di vestiario a particolari categorie di personale dipendente;
    2. le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure di selezione;
    3. la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
    4. le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e la costituzione del Comitato dei Garanti previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 29/93 e sue modificazioni e del Collegio arbitrale di cui al successivo art. 59 del decreto stesso.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO I - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 6
Settori o dipartimenti

  1. I settori o dipartimenti costituiscono le massime strutture organizzative del Comune e comprendono un insieme coordinato di servizi (unità operative complesse) ed uffici (unità operative semplici) con attività finalizzata a garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità ed il buon andamento dell'azione amministrativa in una o più aree omogenee di intervento.
  2. Ogni settore è dotato di autonomia funzionale coordinata rispetto all'attività degli altri settori operanti nell'Amministrazione.
  3. Alla direzione dei singoli settori sono preposti i dipendenti comunali con la qualifica di dirigente.
  4. Il settore o dipartimento costituisce, in particolare, punto di riferimento per:
    1. l'elaborazione di programmi operativi, di attività e piani di lavoro,
    2. la definizione e l'assegnazione di budget economici,
    3. la gestione dei servizi,
    4. il controllo di gestione, la verifica e la valutazione dei risultati dell'attività.

Art. 7
Servizi e uffici

  1. I servizi o sezioni sono unità operative complesse interne al settore, dotate di autonomia operativa, che gestiscono l'attività amministrativa in specifici ambiti della materia o delle materie trattate dal settore di appartenenza.
  2. Gli uffici sono unità operative semplici che esercitano proprie precise competenze e che concorrono alla gestione di una specifica funzione all'interno del servizio o sezione.
  3. I servizi e gli uffici costituiscono unità di base di natura non rigida e definitiva, ma ridefinibile con flessibilità in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.

Art. 8
Unità o gruppi di progetto

  1. Per il raggiungimento di scopi determinati, o comunque definiti, che richiedono il contributo di professionalità appartenenti a settori diversi o l'azione integrata di servizi o uffici, possono essere istituiti, sentiti i dirigenti dei settori interessati, unità o gruppi di progetto a carattere temporaneo.
  2. L'istituzione delle unità o gruppi di progetto e la nomina del relativo responsabile è disposta dal Sindaco su richiesta motivata del Direttore generale, ove nominato, o del Segretario generale o dei Dirigenti.
  3. Nell'atto istitutivo oltre ai nominativi dei componenti dell'unità o gruppo e del responsabile del progetto dovranno essere indicati: gli obiettivi da perseguire e i vincoli da rispettare, le risorse strumentali (ove siano previsti oneri di spesa anche i mezzi finanziari assegnati), le attribuzioni specifiche del responsabile di progetto, i tempi di completamento dell'intervento ed eventuali scadenze intermedie, le modalità di raccordo con le strutture permanenti.
  4. Al completamento degli obiettivi e, comunque, salvo proroga, entro il termine stabilito, il personale, le risorse strumentali assegnate e, ove ancora residuino, le risorse finanziarie, rientrano nelle strutture di provenienza.
  5. Qualora la responsabilità del progetto richieda un'alta specializzazione, non reperibile nell'organico comunale, la responsabilità del progetto stesso può essere affidata a soggetto esterno nei limiti e con le modalità i cui ai successivi articoli 23 e 24.

Art. 9
Uffici alle dirette dipendenze degli organi di governo locale

  1. Il Sindaco ha facoltà di costituire uffici posti alle sue dirette dipendenze per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo; ha altresì facoltà di istituire, per le stesse finalità, uffici posti alle dirette dipendenze della Giunta e degli assessori.
  2. Possono essere individuati uffici già esistenti cui affidare le predette funzioni.
  3. Agli uffici di cui al primo comma possono essere assegnati dipendenti dell'ente di qualsiasi livello e profilo professionale, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, anche collaboratori esterni assunti a tempo determinato per una durata non eccedente il mandato elettivo degli organi in carica.

Art. 10
Ufficio per i provvedimenti disciplinari

  1. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni, l'ufficio per i provvedimenti disciplinari è individuato nell'Ufficio Personale del Comune.
  2. La direzione dell'ufficio predetto, per quanto concerne i provvedimenti disciplinari, è affidata al Segretario Generale o al Direttore Generale ove nominato.

CAPO II - STRUMENTI DI RCCORDO TRA GLI ORGANI

Art. 11
Ufficio di direzione

  1. Per lo sviluppo di una più intensa attività di raccordo e di staff tra organo politico di indirizzo e apparato burocratico gestionale è istituito l'Ufficio di Direzione.
  2. Compete in particolare al predetto ufficio:
    1. L'impostazione di interventi che richiedono un approccio intersettoriale contribuendo alla risoluzione uniforme di problematiche organizzative e gestionali;
    2. La definizione e la ripartizione delle risorse tra i diversi settori dell'Ente;
    3. L'individuazione degli obiettivi, delle priorità, dei piani e dei programmi con definizione degli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione.
  3. L'ufficio predetto è così composto:
    1. Sindaco, o suo delegato, con funzione di Presidente;
    2. Assessori, Segretario Generale, Direttore Generale, se nominato, e Dirigenti, quali componenti.
  4. L'Ufficio predetto potrà essere integrato, all'occorrenza per l'esame di specifiche problematiche, con i responsabili dei servizi o degli uffici interessati.
  5. La convocazione è disposta dal Presidente.

Art. 12
Conferenza dei dirigenti

  1. E' costituita la Conferenza dei Dirigenti composta dal Segretario Generale, dal Direttore Generale ove nominato, e dai Dirigenti.
  2. La convocazione è disposta dal Segretario Generale o dal Direttore Generale di propria iniziativa o su richiesta anche di un singolo dirigente.
  3. Alla riunione possono partecipare, se ritenuto necessario, altri impiegati del Comune.
  4. La Conferenza concorre, in particolare:
    1. all'attuazione degli obiettivi dell'Ente;
    2. alla definizione dei criteri di allocazione delle risorse;
    3. alla risoluzione di conflitti di competenza;
    4. alla individuazione delle semplificazioni procedurali e delle forme di collaborazione tra i vari settori;
    5. alla definizione delle proposte inerenti le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie;
    6. alla definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e per la formazione professionale dello stesso;
    7. alla elaborazione del piano annuale di formazione dei dipendenti;
    8. alla formulazione di pareri non vincolanti su questioni sollevate dall'Amministrazione o da singoli Dirigenti.
  5. Le decisioni assunte dalla Conferenza costituiscono momento di programmazione gestionale integrata e non sono vincolanti per i singoli Dirigenti, ad eccezione di quelle inerenti la risoluzione dei conflitti di competenza.

Art. 13
Staff di settore

  1. All'interno di ogni settore sono istituiti staff per la verifica, l'analisi ed il controllo delle attività e dei processi di lavoro di competenza al fine di individuare percorsi operativi concreti di intervento atti a semplificare le procedure ed a migliorare i risultati.
  2. Lo staff di settore è composto dal Dirigente preposto, che lo presiede, e dai responsabili dei servizi degli uffici appartenenti al settore di volta in volta interessati.
  3. La convocazione dello staff è disposta dal Dirigente di propria iniziativa o su richiesta di uno qualsiasi dei componenti.
  4. Lo staff di settore persegue il miglioramento delle attività e dei risultati, in particolare, attraverso:
    1. Il superamento di eventuali forme di intervento parziali e non coordinate favorendo un approccio il più possibile globale ai problemi;
    2. L'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse disponibili;
    3. Il massimo coinvolgimento del personale riconoscendo allo stesso la facoltà di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali;
    4. La definizione di fattive forme di collaborazione tra i servizi favorendo la circolazione delle informazioni senza particolari formalità;
    5. La ricerca di interpretazioni, che, in un quadro normativo articolato e complesso e spesso contraddittorio, si orientino verso l'individuazione di soluzioni tecnicamente corrette e che salvaguardino i diritti degli utenti;
    6. Una riflessiva attenzione alle conseguenze delle scelte che si intendono attuare.

CAPO III - NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 14
Istituzione e funzionamento del nucleo di valutazione

  1. E' istituito il nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
  2. I parametri di riferimento del controllo sono determinati annualmente in coincidenza della definizione del Piano Esecutivo di Gestione con le modalità di cui al successivo articolo 16, lettera d).
  3. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica del Comune.
  4. La convocazione del nucleo di valutazione è disposta dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del sindaco o degli Assessori..
  5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti.
  6. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Art. 15
Composizione e nomina del nucleo di valutazione

  1. Il nucleo è organo collegiale perfetto, composto:
    1. Dal Segretario Generale o dal Direttore generale, ove nominato, con funzioni di Presidente;
    2. Da due esperti nel campo della pubblica amministrazione scelti preferibilmente tra Segretari Generali dei Comuni limitrofi per la verifica dell'attività svolta dai Dirigenti e dal restante personale del Comune.
  2. Alla scelta degli esperti ed alla nomina dei componenti del nucleo di valutazione provvede il Sindaco con proprio atto con il quale si determina anche il compenso.
  3. Al nucleo può essere attribuito, nell'ambito della dotazione organica vigente, un apposito contingente di personale scelto dal Sindaco, su conforme parere del Dirigente o dei Dirigenti interessati ove si attinga da uffici diversi da quelli posti alle dirette dipendenze degli organi di governo dell'ente.

Art. 16
Compiti e funzioni

  1. In particolare il nucleo di valutazione:
    1. Verifica, anche in corso di esercizio, il grado di rispondenza delle iniziative intraprese ai programmi ed agli indirizzi definiti dall'organo politico, nonché agli obiettivi fissati da questi ultimi in sede di determinazione dei budgets di spesa; a tal fine sono trasmessi al nucleo tutti gli atti a contenuto programmatico;
    2. Verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse;
    3. Predispone documenti informativi per il controllo di gestione sull'attività del Comune, accertando l'efficienza e l'efficacia di essa anche attraverso la valutazione dei risultati raggiunti in termini di produttività del lavoro e di miglioramento del livello del servizio;
    4. Predispone, sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale e dal Direttore Generale ove nominato, i parametri e gli indici di riferimento del controllo e delle valutazioni. I parametri e gli indici anzidetti al pari di ogni eventuale successiva modifica di essi, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale;
    5. Verifica l'osservanza degli indirizzi impartiti, delle priorità indicate e dei conseguenti provvedimenti adottati;
    6. Propone agli organi di governo la modifica o l'integrazione, anche in corso di esercizio, degli indirizzi e delle priorità ove ciò si renda necessario per fatti nuovi e sopravvenuti o non considerati all'atto della programmazione.
  2. Il nucleo riferisce, con cadenza almeno semestrale ed attraverso apposita relazione, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori e, per gli aspetti relativi ai rispettivi settori di interesse, ai Dirigenti sui risultati dell'attività svolta, ponendone in evidenza le cause di mancato o parziale conseguimento degli obiettivi, o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento segnalando, altresì, le irregolarità eventualmente riscontrate e collaborando all'individuazione delle azioni correttive ritenute necessarie.
  3. La relazione deve fondarsi su dati obiettivi e contenere l'indice di produttività del lavoro come rapporto tra produzione ottenuta, espressa anche in quantità di attività amministrativa e contabile, e costo del lavoro, per dipendenti presenti al lavoro e comunque in forza presso l'ente, con riferimento ai tempi standard di operazioni, atti ed attività e, ove rilevi, al grado di copertura dei servizi prestati in rapporto alla domanda espressa o potenziale di essi.
  4. Il nucleo non può formulare valutazioni negative senza aver sentito il dirigente interessato sia nel caso che il giudizio si riferisca all'attività svolta dallo stesso dirigente che a quella dei servizi cui è preposto.
  5. Il dirigente ha diritto di presentare proprie osservazioni anche rispetto ad una valutazione non negativa nei propri confronti o degli uffici posti sotto la sua direzione.

TITOLO III - FUNZIONI DI DIREZIONE

Art. 17
Il Direttore generale

  1. Il Sindaco può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, previa deliberazione della Giunta comunale con la quale sarà, tra l'altro, motivatamente determinato il trattamento economico spettante in ragione del contratto che si intende stipulare, della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
  2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che provvede alla nomina.
  3. Il Sindaco può revocare l'incarico prima della scadenza previa deliberazione della Giunta comunale.
  4. Il Direttore generale è scelto, a seguito di avviso pubblico, tra esperti di documentata esperienza di almeno cinque anni provenienti:
    1. Da incarico di direttore generale svolto presso altri enti locali;
    2. Dalla qualifica dirigenziale di amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico od aziende pubbliche;
    3. Dalla qualifica di dirigente di strutture od aziende private con incarichi specifici espletati presso enti locali o pubbliche amministrazioni;
    4. Dalla docenza in materie giuridiche, amministrative, economiche, statistiche, sociali, gestionali o dell'organizzazione;
    5. Dalla libera professione nelle materie di cui al precedente punto d) con incarichi specifici espletati presso pubbliche amministrazioni.
  5. Compete al direttore generale:
    1. Attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;
    2. Sovrintendere alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
    3. Predispone il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione e di ogni altro documento che si renda necessario per la gestione;
    4. Attribuire gli obiettivi che i singoli dirigenti devono perseguire attribuendo agli stessi specifici progetti e gestioni, assegnando le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
    5. Coordinare le attività intersettoriali;
    6. Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
  6. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente ad eccezione del segretario generale.
  7. Le prestazioni del Direttore generale sono valutate annualmente con apposito atto deliberativo della Giunta comunale.
  8. Il Sindaco contestualmente alla nomina disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.
  9. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le funzioni proprie dello stesso sono espletate dal Segretario generale, limitatamente di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti.

Art. 18
Il Segretario generale

  1. Il Segretario generale del Comune svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o attribuitagli dal Sindaco.
  2. Il Segretario generale sovrintende, ove non sia stato nominato il Direttore generale, allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività mediante.
    1. La supervisione delle attività connesse alla realizzazione dei programmi approvati con particolare riferimento a quelle che richiedono approcci intersettoriali;
    2. La verifica periodica dell'attuazione dei programmi e dei progetti che richiedono l'azione concertata di più dirigenti,
    3. La rimozione di eventuali ostacoli emergenti nell'attuazione dei programmi intersettoriali;
    4. L'adozione di provvedimenti atti a favorire lo sviluppo di forme di collaborazione tra le strutture del Comune
  3. Il Sindaco, quando non sia stato nominato il Direttore generale, può inoltre conferire con proprio atto le relative funzioni al Segretario generale.
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, al Segretario generale compete un'indennità di direzione generale nella misura mensile che verrà stabilita dalle norme contrattuali o legislative future con tutti i riflessi previdenziali, assistenziali e di fine rapporto oltre che fiscali.

Art. 19
Il Vicesegretario generale

  1. Il Vicesegretario generale è nominato dal Sindaco nei modi previsti dall'art. 30 dello statuto comunale.
  2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario generale nell'espletamento delle sue funzioni e può sostituirlo, secondo le vigenti disposizioni di legge, nei casi di assenza od impedimento.

Art. 20
I Dirigenti

  1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti ai dirigenti in servizio di ruolo presso l'ente ed a quelli assunti con contratto a tempo determinato in applicazione all'articolo 23 del presente regolamento.
  2. Il Sindaco per motivate ragioni organizzative, sentito il Direttore generale, se nominato, ed il Segretario generale, può revocare l'incarico e trasferire il dirigente ad altra struttura dell'ente assegnandogli nuovo incarico.
  3. Ai dirigenti sono affidate funzioni di direzione delle massime strutture organizzative permanenti (settori o dipartimenti); agli stessi possono essere affidate funzioni di direzione di strutture temporanee (unità di progetto) o specialistiche di consulenza, di studio, di ricerca, ecc..
  4. Il potere di direzione si esplica nell'adozione di atti di gestione attinenti all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.
  5. Spettano, inoltre, ai dirigenti tutti i compiti loro attribuiti dalla legge e dallo Statuto o che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente, al direttore generale e al Segretario generale nonché ogni altra competenza attribuita dai regolamenti o delegata dal Sindaco in base alle norme vigenti.
  6. In caso di assenza od impedimento temporaneo del dirigente le relative funzioni, tenuto conto della particolare competenza richiesta, possono essere attribuite dal Sindaco ad interim al Direttore generale, se nominato, ovvero al segretario generale o ad altro dirigente o ai dipendenti di grado più elevato del settore di appartenenza.

Art. 21
Posizioni dirigenziali e trattamento economico

  1. Le posizioni dirigenziali sono graduate in relazione alle funzioni espletate ed alle responsabilità attribuite.
  2. Salvo diversa disciplina contrattuale, le posizioni dirigenziali sono graduate secondo i criteri indicati al successivo comma 4 del presente articolo.
  3. In base alle risultanze della graduazione, la Giunta comunale con propria deliberazione attribuisce un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo tenendo conto delle fasce economiche previste dal C.C.N.L.. La Giunta comunale provvede anche ad aggiornare le singole posizioni economiche attribuite allorché mutino le condizioni prese a riferimento per la loro determinazione.
  4. I criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali sono così individuati:

Art. 22
I responsabili dei servizi o degli uffici

  1. I responsabili dei servizi e degli uffici hanno la direzione della struttura cui sono preposti ed esercitano, nell'ambito delle direttive impartite dal Dirigente del settore, autonomi poteri di organizzazione e gestione operativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
  2. I responsabili dei servizi e degli uffici rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro spettanti, al Dirigente del settore.
  3. Spetta, in particolare, ai predetti responsabili:
    1. la gestione corrente operativa delle attività e delle risorse affidate;
    2. L'affidamento di specifici compiti al personale appartenente alla struttura cui sono preposti;
    3. Il corretto adempimento delle attività spettanti, od attribuite dal Dirigente, ai rispettivi servizi od uffici con particolare riferimento ai termini ed alle scadenza di legge o di regolamento;
    4. La verifica delle prestazioni svolte e dei risultati ottenuti;
    5. Garantire il rispetto delle regole organizzative, procedurali ed istruttorie predeterminate per i singoli procedimenti ed il corretto e tempestivo adempimento delle direttive impartite dal Dirigente;
    6. La responsabilità dei procedimenti amministrativi e delle altre incombenze assegnate dal Dirigente;
    7. La verifica sul piano operativo della qualità delle prestazioni rese rispetto alle esigenze dell'utenza.
  4. I responsabili dei servizi e degli uffici si rapportano in modo costante, attivo e propositivo con il Dirigente per tutte le attività di competenza ed in particolare per gli aspetti riguardanti la qualità delle prestazioni rispetto alle esigenze dell'utenza interna ed esterna collaborando all'individuazione delle strategie di intervento più opportune per rimuovere eventuali ostacoli rilevati in vista dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

TITOLO IV - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Art. 23
Contratti a tempo determinato per dirigente, alte specializzazioni e responsabile dei servizi e degli uffici

  1. In relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, la Giunta comunale, su proposta dello stesso Sindaco, può conferire, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale e nei limiti di posti vacanti di organico, incarichi dirigenziali a tempo determinato.
  2. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di direzione a seguito di concorsi ed è revocabile nei casi previsti dall'art. 51, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  3. Possono, inoltre, essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire, in misura non complessivamente superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Tali contratti si risolvono di diritto nei casi previsti dalla legge.
  4. Oltre ai casi contemplati nei commi precedenti, la Giunta comunale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, su proposta del Sindaco, può sempre provvedere alla copertura dei posti vacanti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.
  5. In tutti i casi previsti dal presente articolo alla nomina provvede il Sindaco ed il rapporto si perfeziona, previa adozione di formale atto di impegno della spesa, mediante sottoscrizione di apposito contratto la cui durata non potrà essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 24
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

  1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, il Comune può avvalersi, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzione a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
  2. L'incarico è conferito dalla Giunta comunale ad esperti con documentata competenza ed esperienza.
  3. Il provvedimento di incarico definisce, in particolare, il compenso e la durata, che non potrà essere superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo ed, in ogni caso, al mandato elettivo del Sindaco.

TITOLO V - STRUMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 25
Pianta, dotazione organica ed organigramma

  1. La Pianta organica del Comune definisce, in relazione all'assetto organizzativo, il fabbisogno di risorse umane all'interno dell'Amministrazione in funzione dei servizi erogati e da erogare ed evidenzia la suddivisione del personale per qualifiche funzionali e profili professionali..
  2. La dotazione organica del Comune, in relazione allo schema organizzativo delineato, è quella risultante dall'allegato n. 1 nel quale sono elencati i posti di ruolo previsti nella P.O. classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore.
  3. L'organigramma della struttura organizzativa del Comune è riportato nell'allegato n. 2 nel quale risultano schematicamente e facilmente riconoscibili, al momento attuale, i settori, i servizi e gli uffici stabili e la configurazione delle attività assegnate e la relativa attribuzione per settori.
  4. L'organigramma dovrà essere costantemente aggiornato a cura dell'ufficio personale in relazione alla natura non rigida e definitiva, ma definibile con flessibilità in ragione di esigenze di intervento e delle risorse disponibili, dei servizi e degli uffici.

Art. 26
Programmazione triennale del fabbisogno di personale

  1. La programmazione triennale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 costituisce l'atto fondamentale per la determinazione nel triennio del fabbisogno di risorse umane sulla scorta della Pianta organica ed in funzione dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione.
  2. La programmazione anzidetta e le variazioni che si rendessero necessarie sono approvate con atto del Sindaco, sentiti i Dirigenti, su proposta del Direttore generale o del Segretario generale ove il Direttore non sia nominato.

Art. 27
Criteri di gestione delle risorse umane

  1. La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali individuali ed essere improntata alla massima flessibilità ed al pieno coinvolgimento dei dipendenti.
  2. La posizione di lavoro nell'ambito della struttura, gli obiettivi assegnati e le responsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale ed a garantire la produttività.

Art. 28
Mobilità interna

  1. La mobilità del personale all'interno dell'ente, quale strumento di carattere organizzativo, si conforma a criteri di flessibilità competenza e professionalità e deve costituire strumento di arricchimento e di crescita professionale dei lavoratori.
  2. La mobilità interna, gestita sulla base delle disponibilità espresse dai dipendenti, costituisce criterio di priorità per la copertura dei posti previsti nella programmazione triennale.
  3. La mobilità intersettoriale è disposta dal Direttore generale o, in mancanza di tale figura, dal Segretario generale, su conforme parere dei dirigenti interessati.
  4. La mobilità interna ai singoli settori è di competenza dei Dirigenti nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro in materia di gestione delle risorse umane.
  5. La mobilità di cui ai precedenti commi 3 e 4, ove si riferisca a posti di responsabili degli uffici o dei servizi, è disposta dal Sindaco.

Art. 29
Formazione del personale

  1. La formazione e l'aggiornamento dei dipendenti costituiscono strumenti per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane presenti nell'Amministrazione.
  2. La conferenza dei dirigenti elabora annualmente, sulla base delle esigenze riscontrate, un piano di formazione dei dipendenti.
  3. I relativi corsi, anche intersettoriali, saranno svolti preferibilmente mediante l'utilizzo delle professionalità presenti all'interno dell'ente.

Art. 30
Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi

  1. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini sono tenuti ad adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.
  2. L'attenzione ai rapporti con i cittadini ed il miglioramento della qualità dei servizi, salvo diverse disposizioni contrattuali, costituiranno elementi costanti di valutazione dei dipendenti.
  3. La eventuale formulazione da parte dei dipendenti di proposte finalizzate al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni ed ai documenti amministrativi, sono esaminate dall'organo di vertice della gestione e adottate se ritenute pertinenti ed efficaci. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/93, la valutazione positiva è acquisita al fascicolo personale del dipendente e costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera.

Art. 31
Rapporti sindacali

  1. Le relazioni sindacali sono curate dal Sindaco o dal Segretario generale ovvero dal Direttore generale se nominato, in tutti i casi previsti da norma di legge o contrattuale ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno in base alla specifica materia.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
Norme transitorie

  1. Le procedure per l'attivazione delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi istituti, ove non già operanti, sono avviate entro due mesi dalla data di approvazione della deliberazione che adotta il regolamento stesso.
  2. Entro lo stesso termine copia del presente regolamento e della deliberazione che lo approva sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 27 -bis, comma 2, del D.Lgs. 29/93.
  3. Ai sensi dell'art. 26 della legge 241/90 e dell'art. 17 del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, è pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato in copia all'Ufficio Relazioni Pubbliche per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 33
Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.
  2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.