Comune di Adria
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REGOLAMENTO ISTITUZIONE DELLA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI EX ARTICOLO 49 DECRETO "RONCHI"

INDICE

Art. 1 - Istituzione della tariffa
Art. 2 - Presupposto
Art. 3 - Esclusioni
Art. 4 - Soggetti passivi
Art. 5 - Commisurazione della superficie
Art. 6 - Riduzioni oggettive
Art. 7 - Riduzioni soggettive
Art. 8 - Classificazione dei locali delle aree
Art. 9 - Piano finanziario
Art.10 - Determinazione della tariffa
Art.11 - Tariffa giornaliera
Art.12 - Funzionario responsabile
Art.13 - Attività convenzionate
Art.14 - Inizio, cessazione e variazione
Art.15 - Denunce
Art.16 - Richieste di riduzione
Art.17 - Commisurazione del nucleo familiare
Art.18 - Variazioni e cessazioni
Art.19 - Riscossione
Art.20 - Riscossione coattiva
Art.21 - Controlli ed accertamenti
Art.22 - Poteri del gestore del Comune
Art.23 - Sanzioni ed interessi
Art.24 - Rimborsi
Art.25 - Tributo ambientale
Art.26 - Privacy
Art.27 - Rinvio
Art.28 - Entrata in vigore
Art.29 - Norme finali e transitorie

Art. 1
Istituzione della tariffa

I costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti, a decorre dal 1° gennaio 2003, con un'entrata tariffaria annuale avente natura di entrata patrimoniale, la cui determinazione spetta al Comune.
Per la copertura dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è istituita la tariffa annuale di igiene ambientale (di seguito denominata TIA), applicata in base alle tariffe di riferimento e disciplinata secondo le prescrizioni ed i criteri di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
I servizi sono svolti in regime di privativa e nelle forme di cui alla legge 267/2000, con le modalità stabilite dalle leggi regolanti la specifica materia, nonché dalle condizioni in vigore, in quanto non incompatibili con la nuova normativa, di cui al regolamento comunale del servizio di igiene urbana, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 239 del 12.08.1988 e successive modificazioni.
Ai fini del presente regolamento, per "decreto" si vuole inteso il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

Art. 2
Presupposto

La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione dei locali, delle aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi e delle aree scoperte pubbliche o soggette ad uso pubblico, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, individuati dal secondo comma dell'articolo 7 del "decreto", esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento comunale del servizio di igiene urbana.
La tariffa è dovuta, per intero, per l'occupazione o la conduzione dei locali, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, individuati dal secondo comma dell'articolo 7 del "decreto", esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento comunale del servizio di igiene urbana. I locali soggetti a tariffa sono considerati, a titolo esemplificativo:
- tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, posti auto coperti, etc.;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonchè i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti pericolosi;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tariffa è dovuta in base a quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
La tariffa è dovuta per l'occupazione e la conduzione delle aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento comunale del servizio di igiene urbana. Si considerano tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tariffa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Le aree soggette a tariffa sono considerate, a titolo esemplificativo:
- le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.
La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

Art. 3
Esclusioni

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.
Sono, in ogni modo, esclusi dall'ambito di applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte in cui si formano, di regola :
-i rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui al terzo comma dell'articolo 7 del "decreto";
- i rifiuti pericolosi indicati al quarto comma del medesimo articolo 7;
- i rifiuti individuati dall'articolo 8 del "decreto".
- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse, mancanti di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti occupata;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, fino l'inizio di tale utilizzo;
- i locali per cabine elettriche, celle frigorifere, locali ed aree di essicazione e stagionatura senza lavorazione, cabine telefoniche, gli impianti tecnologici a circuito chiuso, silos, idrovore;
- i locali usati esclusivamente come centrali termiche;
- i locali ed aree utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli;
- locali ed aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali : oratori, locali uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;
- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), ferma restante l'applicazione della tariffa di tutte le altre superfici destinate al pubblico, ad uffici ed ai servizi;
- i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, gli stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- i fabbricati non agibili o non abitabili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; la condizione può essere autocertificata ai sensi della legge 445/2000.
- le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a tariffa. Per area accessoria o pertinenziale si vuole intesa quella destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che trovasi con questo, oggettivamente, in rapporto funzionale, ovvero quell'area che non avrebbe ragione di esistere senza il bene principale, quale - a titolo esemplificativo - il cortile ed il giardino condominiale e l'area di accesso ai fabbricati civili ed industriali;
- le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- le aree di viabilità interna ai complessi residenziali, commerciali o produttivi;
- le superfici coperte di altezza inferiore a metri uno e cinquanta;
- i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
La tariffa non è dovuta per i rifiuti assimilati che le utenze non domestiche avviano a recupero ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 del "decreto".
I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere, comunque, indicati nella denuncia prevista dall'articolo 15 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che comprovano la esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18 con diritto a restituzione dell'importo pagato
L'elencazione del secondo comma é meramente esemplificativa; per le situazioni non contemplate si applicano i criteri di analogia.

Art. 4
Soggetti passivi

La tariffa è dovuta, in via principale, da coloro che occupano o conducono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto passivo è il singolo titolare della autorizzazione commerciale relativa al negozio ubicato all'interno del locale stesso. Le superfici delle parti comuni di detti locali sono ripartite proporzionalmente tra i soggetti passivi sulla base della superficie propria del singolo esercizio commerciale.
Per i locali adibiti a civile abitazione affittati con mobilio od uso foresteria la tariffa è dovuta, in ogni modo, per l'intero anno dal proprietario, quando la locazione afferisce periodi pari od inferiori ai dodici mesi.
Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 5
Commisurazione della superficie

La superficie dei locali viene determinata filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia ed é desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta.
Le superfici coperte sono computabili per intero qualora abbiano una altezza pari o superiore a metri. 1,50.
La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta, anche, dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
Le frazioni di superficie complessiva fino a cinquanta centimetri quadrati non si considerano, e quelle superiori, sono arrotondate al metro quadrato.
L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria é definita avendo riguardo alla tipologia di attività svolta nei locali e aree stesse.
La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte ne comporta la tariffazione differenziata, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.
Per i locali delle attività di seguito elencate, in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, per l'anno 2003, (periodo transitorio di applicazione della TIA) le superfici da considerarsi per l'applicazione della TIA sono quelle conteggiate in regime tarsu già al netto della riduzione applicata in detto regime.
- Lavanderie e tintorie non industriali
- Autocarrozzerie
- Autofficine
- Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie
- Falegnamerie
- Lavorazioni metalmeccaniche
- Autofficine di elettrauto
- Gommisti

Art. 6
Riduzioni oggettive

Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni, la tariffa è soggetta a coefficienti di riduzione dello zero virgola sette.
La riduzione di cui al precedente comma, è concessa quando sussista una delle seguenti condizioni:
- che il mancato svolgimento del servizio non sia attribuibile al mancato rispetto dal contribuente di obblighi alla cui osservanza esso era tenuto;
- che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune o dalla competente autorità sanitaria;
- che le violazioni denunciate non siano occasionali né dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
Gli utenti, le cui abitazioni siano situate ad una distanza superiore a metri 1.000 dalla più vicina "isola ecologica" nella quale siano posizionati i raccoglitori dei rifiuti non rientranti nel normale servizio di raccolta differenziata cosiddetto "porta a porta" (carta, vetro, plastica, lattine) possono usufruire, su richiesta, di una detrazione del 60 % da applicare sulla tariffa variabile
Nel caso di locali od aree scoperte ad uso privato non prospicenti direttamente la pubblica via, la distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.
Alle superfici delle aree scoperte si applica un coefficiente di riduzione pari a zero virgola cinque.
Per i locali e le aree scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, ovvero svolta in violazione delle norme), si applica una riduzione proporzionale ai giorni di attività e quindi di effettiva occupazione.
Le abitazioni tenute a disposizione vengono considerate come occupate da un solo abitante.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano alla parte variabile della tariffa.

Art. 7
Riduzioni soggettive

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni.
E' concesso uno sconto del 40% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa alle utenze domestiche che effettuano, previa dichiarazione, il compostaggio domestico. Il gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
Le utenze non domestiche possono conseguire riduzioni, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Le agevolazioni alle utenze domestiche e alla raccolta differenziata, di cui al comma 10 dell'articolo 49 del "decreto" e le riduzioni alle utenze non domestiche, che avviano al recupero quote del loro rifiuto di cui al comma 14 del medesimo articolo, sono concesse sia in sede di manovra tariffaria che a consuntivo relativamente alla sola parte variabile della tariffa.
La procedura che le utenze devono utilizzare per accedervi sarà disciplinata con delibera della Giunta Comunale.
Il Comune può prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche. La definizione delle cennate categorie è determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 8
Classificazione dei locali delle aree

Fino alla puntuale rilevazione della produzione dei rifiuti, per le utenze non domestiche, la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti ed imponibili con la medesima misura tariffaria, è quella definita dalle tabelle 3.a e 4.a dell'allegato 1 al DPR 158/99, con l'applicazione della tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati.
La categoria 4 delle utenze non domestiche viene riclassificata in 3 categorie distinte con l'applicazione di riduzioni tariffarie diversificate:
Categoria 4: Impianti sportivi - applicazione tariffaria intera;
Categoria 4/bis - distributori carburanti - applicazione tariffaria intera, riferita alle sole superfici operative;
Categoria 4/ter: Impianti sportivi - Autodromo - applicazione tariffaria di 1/12.
Le categorie 16 e 29 delle utenze non domestiche sono suddivise in 2 sottocategorie per tener conto della presenza di banchi di mercato attivi 1 giorno la settimana (classi 16.1 e 29.1) e di quelli attivi 2 giorni la settimana (classi 16.2 e 29.2); dove la presenza è di 1 giorno la settimana, i coefficienti sono ridotti a 1/6, dove invece la presenza è di 2 giorni la settimana, i coefficienti sono ridotti a 1/3.
I criteri di distinzione per l'inserimento nelle categorie 25, 26, 28 delle utenze non domestiche sono i seguenti:
Cat. 25 "supermercati" - vendita beni deperibili;
Cat. 26 "pluricenze alimentari e/o miste" - vendita beni deperibili e non deperibili;
Cat. 28 "ipermercati di generi misti" - vendita beni non deperibili.

Art. 9
Piano finanziario

Il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8 del DPR 158/99 e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento. Il piano finanziario comprende:
- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;
- relativamente alla fase transitoria, il grado di copertura dei costi rispetto alla tassa rifiuti solidi urbani;
- la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione, nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- il modello gestionale e organizzativo
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa
- l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Art. 10
Determinazione della tariffa

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della TIA.
Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, l'Organo competente delibera, annualmente, la TIA. In caso di mancata deliberazione, si vogliono prorogate le tariffe in vigore. La tariffa ha effetto per l'anno di competenza dell'atto deliberativo e viene applicata salvo conguaglio.

Art. 11
Tariffa giornaliera

E' istituita la tariffa da applicare su base giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
La tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso occasionale di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno abbia una durata complessiva inferiore a sei mesi e non abbia carattere ricorrente.
L'assolvimento della tariffa non affranca il produttore dei rifiuti dagli altri eventuali oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
La tariffa giornaliera non é applicabile alle occupazioni realizzata nel corso dell'anno per il mercato ambulante in sede fissa.
La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione é pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 50 per cento, diviso per trecentosessanta (giorni commerciali), con un minimo di complessive euro 10,33 ad evento, rapportati ai giorni di occupazione. Al minimo edittale non si applica di alcuna riduzione od agevolazione.
In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa.
Copia della autorizzazione all'occupazione sarà trasmessa dall'ufficio comunale competente al gestore del servizio che provvederà alla successiva bollettazione.
La tariffa non si applica per :
-le occupazioni, di durata non superiore a ventiquattro ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande;
-per le manifestazioni patrocinate dalla Amministrazione Comunale;
- le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
- le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;
- le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a quattro ore;
- le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Art. 12
Funzionario responsabile

La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TIA cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, provvede al recupero dei crediti e dispone i rimborsi, redige il piano finanziario e la correlata relazione.
Il funzionario responsabile entro il mese di febbraio di ciascun anno predispone una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando le esigenze concernenti l'organizzazione del servizio e le eventuali necessarie risorse.
Nel caso di affidamento dell'attività di gestione della tariffa ad un soggetto diverso dal Comune, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al soggetto gestore.

Art. 13
Attività convenzionate

Il Comune può affidare l'attività di gestione della tariffa ad azienda speciale o società di capitale, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, quinto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
La convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente, salvo conguaglio, in rapporto alle effettive prestazioni reciproche.
In caso di affidamento esterno dell'attività di gestione, il funzionario comunale responsabile della gestione della T.I.A. di cui al precedente articolo, vigila sull'osservanza della convenzione.

Art. 14
Inizio, cessazione e variazione

La tariffa è corrisposta in base alle tariffe di riferimento commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e aree scoperte. L'obbligazione decorre dal primo giorno di inizio dell'utenza.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, della parte della tariffa già pagata, a decorrere dal giorno in cui ha cessato l'utenza.
Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento, hanno effetto con decorrenza dal primo giorno in cui è avvenuta la variazione.
L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.

Art. 15
Denunce

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili della tariffa individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro novanta giorni dall'inizio della occupazione o della detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree ubicati nel territorio del comune.
Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma, le denuncie anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio della tariffa, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.
La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tariffa, se non si verificano variazioni che determinino un diverso ammontare della tariffa.
La dichiarazione scritta del contribuente, contenente tutti i dati previsti dal presente articolo, pervenuta a mezzo posta può essere accettata come denuncia.
La denuncia è redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, per le utenze domestiche:
- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del dichiarante
- il numero delle persone che occupano l'abitazione, se residenti;
- la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
- la ubicazione dei locali e delle aree;
- la data di inizio della utenza;
- la composizione del nucleo familiare per i non residenti;
- per le abitazioni utilizzate da soggetti non residenti, in caso di comproprietà ed uso comune, la composizione del nucleo familiare del denunciante e dei nuclei familiari di tutti i comproprietari utilizzatori.
Per le utenze non domestiche, la denuncia deve contenere
- le generalità, la residenza o il domicilio, il codice fiscale del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del codice ISTAT dell'attività;
- la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
- la ubicazione dei locali e delle aree;
- la data di inizio della utenza.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, si considerano acquisite le denunce già prodotte in base al precedente ordinamento della tassa rifiuti solidi urbani, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 16
Richieste di riduzione

Le richieste di riduzione devono essere presentate, fatte salve le altre diverse disposizioni del presente regolamento, utilizzando i modelli messi a disposizione dell'Ufficio.
Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda stessa; le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati richiesti.
Le riduzioni competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
E' fatto obbligo di comunicare entro novanta giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della esenzione.
Il Gestore del servizio in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni, e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero della tariffa, degli interessi e all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 23, comma 11.

Art. 17
Commisurazione del nucleo familiare

La tariffa é commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare presenti al 1° gennaio di ciascun anno, ovvero, per le nuove utenze, al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia al momento dell'inizio dell'occupazione o detenzione dell'abitazione.
Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nella abitazione.
Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune.I nuclei familiari non residenti nel comune si considerano composti da una sola persona.

Art. 18
Variazioni e cessazioni

Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, delle superfici dei locali e delle aree scoperte, delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, etc.), devono essere denunciati da parte del soggetto passivo o dal soggetto responsabile della tariffa entro i novanta giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile della tariffa è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sulla sua applicazione e riscossione.
La comunicazione di cessazione dell'utenza deve pervenire al gestore del servizio entro i novanta giorni successivi alla data di cessazione.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tariffa sia stata pagata dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 19
Riscossione

La riscossione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e può essere attuata
direttamente dal Comune;
- dal gestore del servizio, in caso di affidamento esterno di cui all'art. 13
- da azienda speciale o società pubblica, a ciò delegata dal Comune;
- a mezzo ruolo esattoriale.
La scelta del sistema di riscossione è demandata al Comune o al Gestore del servizio nel caso di affidamento esterno di cui all'art. 13.
L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate semestrali e/o frazioni di esse qualunque siano le modalità approntate dal gestore del servizio.
Delle modalità e dei termini di pagamento viene data la più ampia diffusione attraverso consoni mezzi di informazione.
La tariffa, se riscossa direttamente, deve essere pagata entro i termini stabiliti dalla comunicazione contenuta nella bolletta, mediante:
- versamento diretto alla tesoreria comunale;
- versamento nei conti correnti postali intestati intestato al Comune o altro soggetto gestore;
- disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere preventivamente approvata dal Comune;
- procedura di home banking.
Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è dovuta la tariffa, qualora l'importo complessivo annuo della stessa risulti uguale o inferiore a euro 10,33. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno.

Art. 20
Riscossione coattiva

Il Gestore della TIA, qualora non trovi riscontro per i pagamenti, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari e a regolarizzare i versamenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, prima di emettere un provvedimento definitivo.
La riscossione coattiva della tariffa avviene attraverso le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, dai decreti legislativi 46 e 112 del 1999 con l'addebito degli interessi legali e delle sanzioni previste dal presente regolamento ovvero mediante l'ingiunzione prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia.

Art. 21
Controlli ed accertamenti

Il Gestore della TIA, di concerto con il Responsabile della TIA del Comune, esercita l'attività di controllo e di accertamento, per la corretta applicazione della tariffa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti dal presente articolo :
- controlla le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce, nonché sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
- provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione della tariffa o maggiore tariffa dovuta e delle relative sanzioni ed interessi;
- può invitare gli utenti, indicandone il motivo ed il termine perentorio di sessanta giorni per la risposta, ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
- può inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro sessanta giorni;
- può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli utenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
L'avviso di contestazione riguardante le violazioni al presente regolamento, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi moratori, delle sanzioni comminate, nonché del termine perentorio di sessanta giorni per il versamento di quanto dovuto, delle modalità di versamento di quanto dovuto, delle modalità di contenzioso, oltre all'indicazione del responsabile del procedimento.
L'avviso di contestazione é notificato al contribuente dai messi comunali o a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata o doveva essere presentata la denuncia ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si fa luogo al procedimento di accertamento in rettifica o d'ufficio quando l'importo complessivo annuo della tariffa risulti uguale o inferiore ad euro 10,33. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.
Decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di contestazione o dalla comunicazione della sanzione, le somme non pagate sono poste in riscossione in soluzione unica.

Art. 22
Poteri del gestore del Comune

Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente articolo il Gestore del servizio può:
- richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- invitare i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree;
- richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
In caso l'utente non fornisca la documentazione richiesta, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio della gestione della tariffa, muniti di autorizzazione del Sindaco oppure appartenenti al corpo di polizia municipale e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito dalle dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale.
Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al precedente comma sono estesi anche al personale di aziende incaricate alle rilevazioni da specifico disciplinare.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

Art. 23
Sanzioni ed interessi

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate dal gestore del servizio tariffa con i criteri, e secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale informato alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo i principi del presente articolo. In particolare, fermo restante che l'ignoranza della norma regolamentare non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile, viene stabilito che le sanzioni:
- non producono interessi;
- non sono trasmissibili agli eredi;
- non sono applicabili a chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore;
- non sono applicabili quando si dimostri che gli obblighi non sono stati assolti per fatto denunciata all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi.
Per l'omesso pagamento della tariffa, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
Per il tradivo pagamento della tariffa, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato.
La sanzione è ridotta al cinque per cento se il ritardo non supera i trenta giorni; è parimenti ridotta al dieci per cento se il versamento viene eseguito entro un anno.
Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano qualora non si proceda alla riscossione mediante ruolo.
Per l'omessa denuncia, si applica la sanzione del cento per cento sull'ammontare della tariffa non versata.
Per l'infedele denuncia, si applica la sanzione del cinquanta per cento sull'ammontare della tariffa non versata.
Le sanzioni indicate ai commi sei e sette sono ridotte del settantacinque per cento, se entro il termine per adire al contenzioso, viene pagata, se dovuta, la tariffa e la sanzione e gli interessi.
Qualora la tariffa sia riscossa mediante ruolo, le sanzioni indicate ai commi sei e sette sono ridotte del settantacinque per cento, se entro il termine per adire al contenzioso, il soggetto passivo aderisce formalmente all'atto di accertamento.
Per la tardiva presentazione della denuncia, comunque, presentata prima della notifica dell'accertamento, si applica la sanzione del venti per cento. La sanzione è ridotta al cinque per cento se il ritardo non supera i trenta giorni.
Per la mancata comunicazione di cui all'articolo 16, quarto comma, è irrogata una sanzione pari al 50 per cento della riduzione applicata.
Per le violazioni che danno luogo a liquidazione della tariffa o di maggiore tariffa, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto di contestazione.
La contestazione riguardante le violazioni al presente regolamento, non collegate con l'ammontare della tariffa deve avvenire, a pena di decadenza, entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui é commessa la violazione. E' effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione della violazione commessa, della misura delle sanzioni comminate, nonché il termine perentorio di sessanta giorni per il versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l'indicazione del responsabile del procedimento.
Le riduzioni delle sanzioni non trovano applicazione se è stato precedentemente notificato l'avviso di accertamento o l'atto di contestazione dal funzionario responsabile della gestione della TIA o dal soggetto gestore, nel caso di affidamento del servizio di cui all'art. 13.
Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione.
Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, non trova applicazione il disposto dell'articolo 16 della Legge 689/81.
Sulle somme dovute per la tariffa si applicano gli interessi moratori, nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 24
Rimborsi

Il diritto al rimborso per la tariffa versata non dovuta si prescrive entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso la decorrenza è intesa dalla data in cui è intervenuta la decisione definitiva.
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali di cui all'art 1248 del C.C. che decorrono dal giorno della domanda.
L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio gestione della tariffa procede all'istruttoria della pratica e provvede al rimborso entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 60 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente, se antecedente, si provvede ad emettere il titolo di pagamento.
I rimborsi a seguito di denuncia cessazione, sono disposti entro sessanta giorni dalla verifica della posizione e, in ogni modo, entro novanta giorni dalla presentazione della cessazione medesima.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della legge 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale euro 10,33

Art. 25
Tributo ambientale

Ai sensi del comma 17dell'articolo 49 del "decreto", il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sull'ammontare della tariffa dovuta da ciascuna utenza.
L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 26
Privacy

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto della legge 675/96.
Ai soggetti terzi, incaricati all'espletamento delle attività di cui all'articolo 13, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto della citala legge 675/96. I titolari del trattamento dei dati, conseguentemente, sono i soggetti terzi a cui sono affidate le attività di cui all'articolo 13.
Qualora a supporto della propria attività di gestione della tariffa, l'Ufficio affidi ad un soggetto terzo, diverso da quello di cui al richiamato articolo 13, un incarico funzionale alla gestione della tariffa, sono trasferiti allo stesso i dati acquisiti per l'applicazione della tariffa ed il titolare del trattamento dei dati è il soggetto terzo.

Art. 27
Rinvio

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti alla fattispecie trattata.
Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della legge 267/2000, entra in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto e le sue disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 29
Norme finali e transitorie

Dal 1° gennaio 2003 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.
I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'articolo 71 del citato decreto legislativo 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel regolamento comunale TARSU.
E' da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.
Per le utenze domestiche, in sede di prima applicazione della TIA, il numero dei componenti il nucleo familiare è desunto, per i residenti, dai servizi demografici.
Per la prima applicazione della tariffa possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della TARSU
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di settore vigente.