Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Adria, ai sensi dell'art. 21 del D.lg. 22/97, e stabilisce in particolare:
I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
Art. 5 - Rifiuti speciali
Sono rifiuti speciali:
- i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Art. 6 - Rifiuti pericolosi
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.lg. 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I.
Art. 7 - Forme di gestione - Modalità di esecuzione del servizio
- Le attività inerenti la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati sono di competenza del Comune che le esercita con diritto di privativa, in forma associata tramite il Consorzio costituito ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modificazioni, quale Ente responsabile del Bacino Rovigo 1, mediante assunzione diretta da parte del Consorzio predetto o, sempre per il tramite di quest'ultimo, mediante appalto ad Enti o imprese specializzate abilitate ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 22/97.
- I servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati hanno formato oggetto di apposito contratto di servizio tra Comune e Consorzio, stipulato nella forma della scrittura privata in esecuzione della delibera di G.C. n. 474 del 8/6/2000 e della delibera del C.diA. n. 45 del 19/6/2000.
- Come previsto dagli art. 5 e 21 del D.lg. 22/97, il Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, le percentuali di raccolta del 25% entro il 2001 e del 35% entro il 2003.
- Le modalità del servizio vengono diversificate in funzione della densità abitativa del territorio comunale, al fine di ottimizzare i costi in funzione delle quantità raccoglibili.
- La raccolta differenziata, può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni di volontariato, Enti o Ditte private.
- Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.
- L'Amministrazione Comunale può attivare la raccolta differenziata per stadi successivi, anche in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.
Art. 8 - Modalità di raccolta differenziata della frazione umida, della frazione secca e dei rifiuti ingombranti
- Il servizio prevede le due seguenti modalità di svolgimento:
- Servizio "ordinario" reso alle abitazioni ed alle attività economiche con modesta produzione di rifiuti: viene eseguito attraverso la raccolta porta-a-porta, in tutto il territorio servito.
- Servizio "su misura" reso alle attività economiche di maggiore produzione di rifiuti urbani ed assimilati, attraverso installazione di appositi contenitori presso le singole aziende: la quantità dei contenitori verrà definita in base alla produttività specifica di rifiuti, entro i valori riportati all'art.4 , punto 4, e alla frequenza del servizio stabilita.
- L'organizzazione dei flussi di raccolta avviene secondo le modalità descritte nel seguito per le seguenti tipologie di rifiuti:
- Frazione organica
a1) Produzione domestica
a2) Compostaggio domestico
a3) Grandi produttori
a4) Residui vegetali dei giardini privati
a5) Residui della manutenzione delle aree verdi
a6) Residui vegetali cimiteriali
- Frazione secca non riciclabile
b1) Produzione domestica
b2) Non domestica
- Rifiuti urbani ingombranti
A1) Produzione domestica (resti dei pasti e di cucina, fiori recisi).
- Gli utenti sono tenuti a conferire la frazione organica prodotta in bio-contenitori forniti dal Comune, di colore verde, muniti di coperchio, di capacità pari a circa 6,5 lt. e 20 lt.
- Il rifiuto deve essere inserito nel proprio bio-contenitore (in sacchetti chiusi in materiale bio-degradabile detto Mater-bi).
- Le utenze sono tenute a posizionare i propri bio-contenitori al piano terra del proprio stabile davanti all'ingresso, nella parte esterna delle propria recinzione lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, la sera precedente al giorno della raccolta, non prima delle ore 20.00 e non oltre le ore 24.00.
- Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio bio-contenitore.
- Il condomino è tenuto a provvedere alla pulizia dei contenitori condominiali. Il Comune effettua un lavaggio con disinfezione all'anno
- Ai condomini possono venire forniti, su richiesta, in comodato d'uso gratuito, vasi o cassonetti (definiti sempre bio-contenitori) di adeguata capacità (240, 1300 litri).
- Ogni famiglia del condominio è tenuta a inserire il rifiuto nel bio-contenitore del proprio condominio.
- I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, la sera precedente al giorno della raccolta, non prima delle ore 20.00 e non oltre le ore 24.00.
- I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini.
- L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.
- Entro la giornata i bio-contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.
- La raccolta viene effettuata con cadenza bisettimanale nel periodo 16 settembre - 14 giugno e con cadenza trisettimanale nel periodo 15 giugno - 15 settembre.
A2) Compostaggio domestico
- Il Comune incoraggia ed incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei familiari in possesso di un giardino o di un fondo, della frazione organica prodotta e dei residui derivanti della manutenzione del verde. Nel regolamento di applicazione della tassa o tariffa del servizio vengono indicati l'ammontare di un'eventuale riduzione, da applicare agli abitanti che pratichino il compostaggio domestico, e le modalità del controllo.
- Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare il compost prodotto solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
- Il compostaggio domestico può essere effettuato, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori nocivi.
- Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
- Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
A3) Grandi produttori
- Rivenditori di ortofrutta, fiorerie, negozi di alimentari con annessa rivendita di frutta e verdura, rosticcerie, supermercati, mense e pubblici esercizi avranno in dotazione bio-contenitori (di capacità adeguata alle esigenze) per la raccolta degli scarti organici prodotti nell'esercizio della loro attività.
- I contenitori devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.) e posizionati sul fronte strada nei giorni di raccolta.
- Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio bio-contenitore.
- La raccolta viene effettuata con cadenza bisettimanale nel periodo 16 settembre - 14 giugno e con cadenza trisettimanale nel periodo 15 giugno - 15 settembre negli orari previsti dall'Amministrazione Comunale. Su richiesta e con le stesse modalità definite nel presente regolamento, le utenze produttive possono richiedere ulteriori svuotamenti, oltre le cadenze prima definite, per i quali verrà concordato l'eventuale costo aggiuntivo.
A4) Residui vegetali dei giardini privati
- I residui organici provenienti dalla manutenzione dei giardini privati che, per dimensioni o quantità, non può essere avviata a compostaggio domestico, è raccolta mediante servizio porta-a-porta.
- Il materiale deve essere conferito in appositi sacchi da 50-60 litri, riutilizzabili, o in fascine. Ogni utente può conferire ad intervento al massimo sette sacchi (di capacità 50/60 litri e di peso inferiore a 26 kg ciascuno) e/o fascine legate (della lunghezza massima di un metro e di peso inferiore a 26 kg ciascuna).
- Il servizio sarà svolto a favore delle utenze che abbiano posizionato il rifiuto al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, e comunque sul suolo pubblico nel giorno stabilito per la raccolta.
- L'utente deve conferire il proprio rifiuto la sera precedente il giorno della raccolta, non prima delle ore 20.00 e non oltre le ore 24.00.
- Gli addetti alla raccolta si asterranno dal raccogliere gli scarti verdi qualora non fossero conformi (per natura, confezionamento o peso eccessivo dei sacchi).
- La raccolta della frazione verde potrà inoltre avvenire anche con conferimento diretto da parte degli utenti nei centri comunali di raccolta siti in Via Retratto e/o Viale Risorgimento.
- La raccolta viene effettuata con le seguenti cadenze: da Maggio a Settembre (inclusi) con cadenza settimanale nel giorno prefissato; nei mesi di Ottobre-Novembre- Marzo-Aprile con cadenza quindicinale nel giorno prefissato; da Dicembre a Febbraio (inclusi) con cadenza mensile nel giorno prefissato.
A5) Residui della manutenzione delle aree verdi
Il materiale vegetale di risulta, proveniente dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, aree sportive e giardini scolastici, deve essere portato, a cura dei soggetti gestori dei servizi di manutenzione, presso i centri di raccolta predisposti dall'Amministrazione Comunale. Gli stessi soggetti provvederanno a rimuovere manualmente eventuali scarti non compostabili presenti tra gli sfalci.
A6) Residui vegetali cimiteriali
- I visitatori sono tenuti a gettare fiori, piante ecc., privi di materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.), negli appositi contenitori.
- Gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei ed a conferire nei cassoni appositi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e finalizzati alla raccolta dello scarto vegetale.
B1) Frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani di produzione domestica.
- L'utenza è tenuta a conferire la frazione secca non riciclabile prodotta in contenitori forniti dal Comune, di colore giallo, muniti di coperchio, di capacità pari a circa 70 lt.
- Il rifiuto deve essere inserito nel proprio contenitore in sacchetti di colore giallo, trasparenti e chiusi.
- Le utenze sono tenute a posizionare i propri contenitori al piano terra del proprio stabile davanti all'ingresso, nella parte esterna delle propria recinzione lungo il marciapiede o la strada e comunque negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, la sera precedente al giorno della raccolta, non prima delle ore 20.00 e non oltre le ore 24.00.
- Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio contenitore.
- Ai condomini possono venire forniti su richiesta, in comodato d'uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità (240, 1300 litri).
- Ogni famiglia del condominio è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.
- I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, la sera precedente al giorno della raccolta, non prima delle ore 20.00 e non oltre le ore 24.00.
- I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini.
- L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.
- Entro la giornata i contenitori svuotati vanno ricondotti all'interno della proprietà.
- La raccolta avviene almeno con cadenza settimanale per tutto il territorio.
B2) Frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani di produzione non domestica, derivante da comunità e da quella parte di locali usati come uffici, mostre, magazzini e attività commerciali in genere, ad esclusione dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.
- In casi particolari, valutati singolarmente, quali case di riposo, supermercati ecc., potranno essere forniti in comodato d'uso gratuito, vasi o cassonetti di adeguata capacità che dovranno essere gestiti con le stesse modalità dei contenitori condominiali.
- L'utenza è tenuta a conferire il rifiuto, in sacchi di plastica semitrasparente di colore giallo, chiusi, in numero massimo di due, e posti all'interno di opportuni contenitori (di capacità adeguata alle esigenze) per la raccolta della frazione secca non riciclabile prodotta nell'esercizio della loro attività.
- I contenitori devono essere mantenuti all'interno di spazi di pertinenza (cortili, magazzini, ecc.) e posizionati sul fronte strada nella parte esterna delle propria recinzione lungo il marciapiede o la strada o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti nei giorni di raccolta, la sera precedente al giorno della raccolta, non prima delle ore 20.00 e non oltre le ore 24.00.
- Le utenze sono tenute a provvedere alla pulizia del proprio contenitore.
- La raccolta avviene almeno con cadenza settimanale per tutto il territorio.
C) RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI
- I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti, derivanti dalle normali operazioni di sostituzione di arredi od altro in immobili soggetti a tassazione per il servizio gestione rifiuti, utilizzando, su chiamata all'apposito numero della Ditta appaltatrice del servizio con almeno due giorni di anticipo, il servizio pubblico di raccolta porta-a-porta.
- Il servizio, attivato con cadenza mensile, provvede a prelevare il rifiuto e, previa cernita delle frazioni riutilizzabili da inviare al recupero, a smaltirlo in centri autorizzati. Il rifiuto deve essere predisposto fronte strada il giorno e l'ora concordate con la Ditta appaltatrice.
- I rifiuti urbani ingombranti derivanti da operazioni di sgombero e/o ristrutturazione di più unità immobiliari non possono usufruire del servizio sopra descritto.
- I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/97:
- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.
ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio, con le modalità sopra descritte.
La raccolta degli ingombranti potrà avvenire anche mediante conferimento diretto dei cittadini presso le aree comunali di raccolta site in via Retratto e/o viale Risorgimento.
Art. 9 - Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili
- Carta e cartoni
- Le utenze domestiche sono tenute a conferire carta e cartone direttamente all'interno dei cassonetti di colore giallo distribuiti sul territorio comunale, purché adeguatamente ridotti di volume, e presso i centri comunali di raccolta. Il materiale non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, deve essere piegato e conferito con cura. E' vietato abbandonare carta e cartone all'esterno del contenitore per la raccolta di carta e cartone.
- Per le utenze commerciali è istituito un servizio di raccolta di carta e cartone con il sistema porta-a-porta con frequenza settimanale.
- Contenitori per liquidi in vetro, plastica, lattine e banda stagnata (raccolta multimateriale)
- Le utenze domestiche e commerciali sono tenute a conferire i contenitori per liquidi in vetro, plastica, lattine e banda stagnata direttamente all'interno delle campane di colore verde per la raccolta multimateriale distribuite sul territorio comunale e presso i centri comunali di raccolta. Il materiale non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, deve essere ridotto di volume (limitatamente per le bottiglie di plastica) e conferito con cura. E' vietato abbandonare vetro, plastica e metallo o altri rifiuti all'esterno del contenitore per la raccolta multimateriale.
- A tutte le utenze è fatto divieto di conferire contenitori per liquidi in vetro, plastica, lattine e banda stagnata al servizio ordinario di raccolta.
Art. 10 - Raccolta rifiuti urbani pericolosi
- Pile
- Le utenze site in tutto il territorio comunale sono tenute a conferire le pile scariche negli appositi contenitori installati sul territorio comunale e in prossimità dei punti vendita. Le pile vengono raccolte anche presso i centri comunali di raccolta siti in via Retratto e/o viale Risorgimento.
- Farmaci
- Gli utenti sono tenuti a conferire medicinali ed altri prodotti farmaceutici scaduti o usati, di cui desiderano disfarsi, negli appositi contenitori installati sul territorio comunale e in prossimità delle farmacie. I farmaci vengono raccolti anche presso i centri comunali di raccolta siti in via Retratto e/o viale Risorgimento.
- Altri rifiuti pericolosi
- Gli altri rifiuti pericolosi vengono raccolti anche presso i centri comunali di raccolta siti in via Retratto e/o viale Risorgimento.
Art. 11 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale
- Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale.
- Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
- Successivamente all'approvazione del presente regolamento il perimetro delle aree servite può essere modificato temporaneamente con atto del dirigente comunale.
- Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento.
- È ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
- È vietato incendiare i rifiuti.
- I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori .
- Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.
- Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dalla Ditta appaltatrice, in accordo con l'Amministrazione Comunale, mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
- Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dalla Ditta appaltatrice del servizio nel caso di festività infrasettimanali; festività doppie o triple.
Art. 12 - Modalità di conferimento dei rifiuti
- La frazione secca e la frazione umida dei rifiuti devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante gli appositi sacchetti in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità, e debitamente segnalati.
- Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente utilizzando i contenitori appositamente forniti, nei giorni e negli orari stabiliti. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.
- È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
- Qualora un contenitore stradale risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso: l'utente deve provvedere a conferirli nel contenitore più vicino.
- È vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
Art. 13 - Norme relative ai contenitori stradali
- I contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura della Ditta appaltatrice.
- L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Potranno essere installate anche le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
- I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
- I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
- La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
- Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi della Ditta appaltatrice, gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
- Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti, ecc.
- In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dalla Ditta appaltatrice del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
Art. 14 - Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani
- La Ditta appaltatrice provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
- Le pesate di ogni automezzo vengono effettuate sulle pese indicate dal Comune. Incaricati del Comune possono in ogni momento verificare il corretto comportamento durante le fasi di pesatura e scarico dei mezzi.
Art. 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati
- Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato di norma con le modalità già descritte negli articoli precedenti. In caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità usuali, il conferimento deve avvenire in contenitori riservati, installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferente.
- Il Comune, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.
Art. 16 - Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti urbani
- Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84.
- Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni, ammesse dall'ordinamento giuridico, concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).
Art. 17 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
I rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta vengono trasportati agli impianti di trattamento, compostaggio o smaltimento a cura della Ditta appaltatrice. Gli impianti dovranno essere debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18 - Spazzamento
- I rifiuti urbani di cui all'art. 3, comma 2 lett. c) e d) vengono spazzati, raccolti ed avviati alle successive fasi di recupero o smaltimento.
- Il servizio di spazzamento viene svolto su strade ed aree pubbliche e/o di uso pubblico con periodicità predeterminata dal Comune in funzione delle caratteristiche delle aree servite e del traffico veicolare e pedonale, sia a chiamata per operazioni particolari di pulizia, garantendo il rispetto dei principi generali della normativa (es.: piazze dopo mercati e manifestazioni varie, festività ecc.).
- Il servizio prevede in particolare le operazioni di spazzamento di vie, vicoli, piazze e relativi marciapiedi e dovrà essere espletato con le seguenti cadenze: (vedi planimetrie allegate al Capitolato d'Appalto)
- sette giorni alla settimana nelle aree delimitate con colore verde nel capoluogo;
- tre volte alla settimana nelle aree delimitate con colore azzurro nel capoluogo;
- una volta al mese nelle aree delimitate con il colore rosso nel capoluogo e frazioni.
Lo spazzamento meccanico o manuale viene eseguito con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il sollevamento della polvere. Le aree interessate al servizio vengono mantenute pulite e sgombre da immondizie, fogliami e rifiuti.
Lo spazzamento comprende lo svuotamento e la pulizia dei cestini stradali portarifiuti ed il conferimento delle immondizie ai punti di raccolta.
Art. 19 - Contenitori portarifiuti
- Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'Amministrazione Comunale provvede ad installare appositi contenitori porta-rifiuti, occupandosi della loro manutenzione.
- Lo svuotamento e la loro pulizia è a carico della Ditta appaltatrice.
- In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti di produzione domestica, rifiuti derivanti da attività commerciali e produttive, rifiuti ingombranti e rifiuti pericolosi. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
Art. 20 - Pulizia de fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti
Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
Art. 21 - Pulizia dei terreno non edificati e raccolta dei rifiuti
- I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia, sottoposti a operazioni periodiche di sfalcio e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.
- In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. Se lo scarico abusivo dovesse ripetersi, sarà necessaria la recinzione dell'area a cura del proprietario.
Art. 22 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti.
- I concessionari, presenti ai mercati settimanali del capoluogo che si svolgono il Mercoledì e il Sabato, e nei mercati delle frazioni, sono tenuti a conferire la frazione organica del rifiuto, la frazione secca non riciclabile, e la frazione riciclabile, entro contenitori appositamente installati dalla Ditta appaltatrice, prima dell'inizio del mercato.
- L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, da parte del gestore del posteggio, entro un'ora dall'orario di chiusura .
- In occasione di mercati periodici, manifestazioni, sagre e fiere, autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con la Ditta appaltatrice le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.
Art. 23 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste nei precedenti articoli.
- All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.
Art. 24 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
Art. 25 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
- A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
- Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale.
Art. 26 - Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
- In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
- In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dalla Ditta appaltatrice, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.
Art. 27 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione e di quelli derivanti da altre attività cimiteriali vengono regolamentati secondo le disposizioni del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 (regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
Art. 28 - Sgombero neve
- In caso di nevicate il Comune provvede a sgomberare, con mezzi appositamente attrezzati, la neve giacente sulle sedi stradali di maggiore scorrimento veicolare ed in particolare dagli spazi prospicienti edifici di pubblico interesse. Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade, ponti, e ridurne la scivolosità il Comune provvede a spargere, anche con apposite attrezzature, cloruri e miscele similari, nonché sabbia e ghiaino.
- Al termine della stagione invernale il Comune provvede alla pulizia della sede stradale dalla sabbia e dal ghiaino sparsi.
- Nel caso di aree interessate dal commercio su aree pubbliche, i titolari dei punti attrezzati per la vendita di merci e/o somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti allo sgombero della neve dal posteggio concesso indicato sull'autorizzazione.
- Allo sgombero della neve dai marciapiedi sono tenuti ì frontisti ovvero le amministrazioni condominiali, nel caso di fabbricati residenziali, che devono altresì verificare che non si creino condizioni di pericolo per i passanti a causa dell'accumulo di neve sui tetti spioventi e del formarsi di ghiaccioli sulle grondaie; in caso di pericolo si deve intervenire a rimuovere le cause, previa recinzione provvisoria delle sottostanti aree pubbliche interessate.
- Deve essere effettuato lo spalamento della neve dalle cunette per la larghezza di cm. 20 e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali; questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.
Art. 29 - Pozzetti stradali
L'Amministrazione Comunale provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, negli stessi.
Art. 30 - Carogne di animali
Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, di cui non sia identificabile il proprietario, devono essere asportate e smaltite, a cura della Ditta appaltatrice, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda U.S.L. o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.
Art. 31 - Animali
- I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
- Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
- Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.
Art. 32 - Cave e cantieri
I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
Art. 33 - Veicoli a motore, rimorchi e simili
I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione, previo eventuale recupero di parti, e per la rottamazione.
Art. 34 - Rifiuti inerti
- Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A.
- Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta o agli ecocentri.
Art. 35 - Altri servizi ambientali
- Sono di competenza del Comune i seguenti servizi di igiene ambientale:
- periodico di pozzetti e caditoie acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
- pulizia periodica di fontane fontanelle monumenti pubblici e simili;
- diserbamento periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
- deaffissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
- lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
- lavaggio delle aree di mercato ;
- la raccolta delle foglie sul suolo pubblico;
- altre attivit affidate al servizio con deliberazione del Consiglio Comunale.
Art. 36 - Osservanza di altre disposizioni e dei
regolamenti comunalio
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché i regolamenti comunali.
Art. 37 - Competenza e giurisdizione
- In attuazione al disposto dell'articolo N. 104, secondo comma, del DPR 24 luglio 1977 n.616 e dell'articolo n.20 del Decreto Legislativo n.22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
- Ai sensi dell'articolo n.55 del Decreto Legislativo n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati per le quali è competente il Comune.
- Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle UU.SS.LL., ai sensi della legislazione regionale in materia.
Art. 38 - Controlli e vigilanza
- A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana, oltre che i dipendenti a ciò formalmente incaricati, assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, da parte degli utenti, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
- In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.
- Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede direttamente o tramite la Ditta appaltatrice, allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
Art. 39 - Sanzioni
- Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 389 del 8 novembre 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal n. 50 al n. 54 di detto decreto e quelle previste dalle LR n. 33/85 e n. 28/90, nonché quelle previste dagli artt, da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo 1, sez. I^ e 2^, della L. 24/11/1981 n. 689.
- L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dai funzionari competenti al controllo del servizio.
- Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
- per violazioni alle nonne degli artt.8 - 9 - 10 - 11 - 13: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati:
- da £ 50.000 a £ 300.000
- per violazioni alle norme degli articoli 8 - 9 - 10 - 11 - 13: conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:
- rifiuti urbani o assimilati: da £. 50.000 a 500.000
- rifiuti urbani pericolosi: da £. 200.000 a 1.200.000
- rifiuti speciali: da £. 200.000 a £ 1.200.000
- rifiuti speciali pericolosi: da £. 200.000 a £ 1.200.000
- per violazioni alle norme degli articoli 8 - 9 - 10: conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
- da £. 50.000 a £. 300.000
- per violazioni alle norme dell'articolo 8 - 9 - 10 - 11 - 13: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore:
- da £ 50.000 a £ 300.000
- per violazioni alle norme dell'articolo 23: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
- da £. 50.000 a £. 300.000
- per violazioni alle norme dell'articolo 24 obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse: - da £. 50.000 a £. 300.000
- per violazioni alle norme dell'articolo 29: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
- rifiuti urbani: da 100.000 a £ 1.000.000
- rifiuti speciali: da 200.000 a £. 1.200.000
- rifiuti speciali pericolosi: da £. 200.000 a £. 1.200.000
- per violazioni alle norme dell'articolo 31: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:
- da £. 50.000 a £. 300.000
- per violazioni alle norme dell'articolo 19: conferimento di rifiuti impropri nei contenitori porta rifiuti:
- rifiuti urbani o assimilati: da £. 50.000 a 500.000
- rifiuti urbani pericolosi: da £. 200.000 a 1.200.000
- rifiuti speciali: da £. 200.000 a £ 1.200.000
- rifiuti speciali pericolosi: da £. 200.000 a £ 1.200.000
Art. 40 - Efficacia del regolamento
- Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame favorevole da parte dell'Organo regionale di controllo e la pubblicazione prevista dallo statuto comunale.
- Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.