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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA'

INDICE

CAPO I - ISTITUZIONE, FINALITA' E COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Istituzione e finalità
Art. 3 - Funzioni e competenze

CAPO II-COMPOSIZIONE, NOMINA DURATA IN CARICA

Art. 4 - Composizione
Art. 5 - Nomina
Art. 6 - Cessazione della carica - sostituzione
Art. 7 - Dichiarazione di decadenza
Art. 8 - Durata in carica
Art. 9 - Gratuità della funzione
Art. 10 - Elezioni del presidente e del vice presidente
Art. 11 - Revoca o sostituzione del presidente o del vice presidente
Art. 12 - Convocazione delle sedute
Art. 13 - Attribuzioni del presidente
Art. 14 - Attribuzioni del vice presidente
Art. 15 - Sede ed attività di supporto

SEZIONE IV - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 16 - Svolgimento delle sedute
Art. 17 - Validità delle sedute
Art. 18 - Approvazione delle proposte e dei pareri
Art. 19 - Verbale della seduta

SEZIONE V - TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DEI VERBALI

Art. 20 - Modalità di trasmissione dei verbali delle sedute
Art. 21 - Valutazione dei verbali

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Oneri a carico del comune
Art. 23 - Disposizione transitoria
Art. 24 - Entrata in vigore
Art. 25 - Publicità aggiuntiva

CAPO I - ISTITUZIONE, FINALITA' E COMPETENZE

Art. 1
Oggetto

  1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale per le pari opportunità.

Art. 2
Istituzione e Finalità

  1. In attuazione dei principi contenuti nell' articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell articolo 3 dello Statuto Comunale ed ai fini di rimuovere ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone che si trovano nel territorio comunale, è istituita la commissione per le Pari Opportunità nel seguito, per brevità, denominata "commissione".
  2. La commissione si ispira, oltre che alle norme di diritto interno, ai valori della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" del 10.12.1948 ed a quelli della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", proclamata a Nizza il 17.12.2000.

Art. 3
Funzioni e competenze

  1. La commissione è organo consultivo e conoscitivo dell'Amministrazione comunale riguardo le problematiche delle pari opportunità.
  2. La commissione, nel rispetto del presente regolamento, esercita le funzioni attribuite in piena autonomia ed ha poteri di iniziativa e proposta sulle tematiche di competenza.
  3. Cura i rapporti con gli enti, gli organismi e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione di finalità analoghe a quelle della commissione stessa, con i quali può individuare forme di collaborazione, di coordinamento, di iniziativa e programmi comuni.
  4. Spetta, in particolare, alla commissione:
    1. promuovere la cultura delle pari opportunità attraverso appropriate iniziative;
    2. individuare, previa analisi della situazione locale, gli interventi più opportuni di competenza dell'Amministrazione comunale per eliminare ogni forma di discriminazione diretta od indiretta nel territorio con particolare riferimento alle condizione delle donne, degli anziani, dei cittadini stranieri immigrati e delle persone diversamente abili;
    3. formulare proposte di codici comportamentali al fine di definire regole di condotta conformi alla parità finalizzate al superamento di atteggiamenti stereotipati di discriminazione.
  5. In relazione alle competenze anzidette, la commissione:
    1. esprime parere sugli atti ad essa sottoposti dall'Amministrazione comunale;
    2. formula di propria iniziativa proposte e suggerimenti all'Amministrazione sulle materie di competenza;
    3. c) esprime proposte per la gestione e l'uso coordinato di servizi e beni comunali;
    4. ha la facoltà di intervenire, con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, in tutti i procedimenti amministrativi per quanto riguarda le pari opportunità.
  6. Le proposte ed i pareri espressi dalla commissione hanno natura consultiva e non possono, in alcun modo, vincolare le definitive determinazioni del Comune.
  7. La commissione pianifica le proprie attività presentando annualmente all'Assessore di riferimento, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, un documento programmatico contenente le iniziative che intende realizzare con la relativa previsione di spesa. Delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, tenuto conto dei fondi effettivamente stanziati, redige relazione conclusiva che presenta all'Amministrazione entro il mese di aprile di ogni anno.

CAPO II - COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA IN CARICA

Art. 4
Composizione

  1. 1. La commissione é formata da n. 8 componenti designati nel modo seguente:
    1. n. 1 dalla Giunta comunale;
    2. n. 1 dall'azienda Ulss n.19 per quanto riguarda le tematiche connesse alla disabilità;
    3. n. 2 da associazioni o movimenti iscritti nell'albo comunale ed aventi per oggetto attività rivolta alle persone anziane;
    4. n. 2 dalle associazioni che operano in via continuativa nel territorio comunale su tematiche riguardanti la condizione delle donne in campo sociale e lavorativo;
    5. n. 2 da associazioni o movimenti che operano in via continuativa nel territorio comunale su tematiche riguardanti i cittadini stranieri;
  2. Nella composizione, di regola, deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.
  3. Ai lavori della commissione può partecipare il Sindaco o l'Assessore di riferimento con diritto di parola ma non di voto.

Art. 5
Nomina

  1. La commissione è nominata dal Sindaco.
  2. A tale fine, per quanto riguarda le designazioni esterne, viene richiesto ai soggetti indicati all'art. 4 comma 1, lettera b), c), d) ed e), di comunicare entro un termine stabilito ed in forma scritta il nominativo del rappresentante o dei rappresentanti ritenuto/i qualificato/i.
  3. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero il numero di rappresentanti risulti inferiore a quello previsto per il soggetto o i soggetti che avrebbero dovuto provvedere alla designazione, il nominativo od i nominativi per la nomina è/sono proposto/i dalla Giunta comunale tenendo conto delle competenze richieste e della disponibilità ad accettare la carica.
  4. Qualora i nominativi pervenuti risultino eccedenti rispetto al numero di rappresentanti previsto per quella determinata categoria, la valutazione della persona o persone da nominare è effettuata dalla Giunta comunale in base all'applicazione di criteri di diversificazione delle finalità perseguite dai soggetti titolari del diritto di designazione, rappresentanza numerica degli stessi e composizione della commissione di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6
Cesazione della carica - sostituzione

  1. I componenti della commissione cessano dalla carica prima della scadenza per decesso, impedimento permanente, decadenza o dimissioni.
  2. La decadenza è pronunciata dal Sindaco nel caso in cui un componente, senza giustificato motivo, non intervenga ad almeno tre sedute consecutive. Per la dichiarazione di decadenza si osserva la procedura indicata al successivo articolo 7.
  3. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, il Sindaco provvede alla sua sostituzione sulla scorta di una nuova designazione da parte del soggetto o dei soggetti che hanno proposto il componente che cessa dalle funzioni. Si applicano, ove ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.
  4. I componenti nominati in surroga di altri restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere quelli che sostituiscono.

Art. 7
Dichiaazione di decadenza

  1. L'avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza è disposto dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta dell'Assessore di riferimento o anche di un solo componente della commissione.
  2. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione all'interessato ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 241.
  3. Nel termine di venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato può far valere le proprie giustificazioni o fornire documenti giustificativi ai fini della loro valutazione da parte del Sindaco.
  4. L'avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza per assenza non comporta la sospensione dell'esercizio delle funzioni di componente della commissione.

Art. 8
Durata in carica

  1. La commissione resta in carica quanto il consiglio comunale.
  2. Al rinnovo si procede entro 120 giorni dall'elezione del nuovo consiglio comunale.

Art. 9
Gratuità della funzione

  1. La funzione di componente della commissione è gratuita.

CAPO III - NORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 10
Elezioni del presidente e del vice presidente

  1. La prima seduta della commissione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal componente più anziano di età.
  2. La commissione, non appena insediata, elegge nel proprio seno con distinte votazioni, a scrutinio segreto, il presidente ed il vice presidente.
  3. In entrambe le votazioni ciascun componente può votare per un solo nominativo.
  4. Risulterà eletto colui che nella distinta votazione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 11
Revoca o sostituzione del presidente e del vice presidente

  1. Il presidente o il vice presidente possono essere revocati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.
  2. Il presidente o il vice presidente cessano dalla carica per dimissioni (dalla carica di presidente) o a seguito della sostituzione quale componente della commissione ai sensi dell'articolo 6.
  3. Nei casi anzidetti, la commissione procede all'elezione di un nuovo presidente o vice presidente nel rispetto dei criteri ci cui al precedente art. 10.

Art. 12
Convocazione delle sedute

  1. La commissione, salvo quanto precisato all'art. 10 per la prima seduta, è convocata per iniziativa del presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del vice presidente mediante avviso scritto da recapitare al domicilio dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
  2. Nei casi di urgenza il termine della convocazione è ridotto a 24 ore
  3. Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza, l'avviso potrà essere effettuato a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o telefono.
  4. Copia dell'avviso di convocazione è affisso all'Albo Pretorio.
  5. Della convocazione è data notizia al Sindaco ed all'Assessore di riferimento.
  6. Il presidente è tenuto a convocare la commissione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richieda: almeno la metà dei componenti della commissione, il Sindaco, l'Assessore delegato od il presidente del Consiglio.
  7. Nei casi di cui al precedente comma, il presidente è tenuto a convocare la commissione entro venti giorni dalla richiesta, tenendo comunque conto, in determinate ipotesi, dei tempi previsti dal successivo art. 20 per trasmettere i verbali all'Amministrazione Comunale.

Art. 13
Attribuzioni del presidente

  1. In particolare, il presidente:
    1. rappresenta la commissione;
    2. convoca e presiede le sedute;
    3. coordina i lavori e la discussione;
    4. mette ai voti le singole proposte;
    5. tiene i rapporti con l'Amministrazione comunale nel suo complesso tramite il delegato del Sindaco.
    6. redige i processi verbali delle sedute e provvede alla redazione dei pareri e delle proposte;
    7. trasmette i verbali delle sedute, dei pareri e delle proposte all'Amministrazione comunale.

Art. 14
Attribuzioni al vice presidente

  1. Il vice presidente sostituisce il presidente assente o temporaneamente impedito.
  2. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del presidente, svolge le relative funzioni, sino all'elezione del nuovo presidente.

Art. 15
Sede ed attività di supporto

  1. La commissione si riunisce in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
  2. L'Assessore di riferimento assicura alla commissione una completa informazione sugli argomenti aventi per oggetto le pari opportunità.
  3. Alle iniziative ed ai lavori della commissione è data adeguata pubblicità e visibilità mediante gli strumenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni. A richiesta e con modalità da definire, può essere attivata apposita sezione nel sito web del Comune.
  4. La commissione si avvale, per le attività di competenza, del supporto dell'Assessore di riferimento e, sentito il dirigente di settore, dell'Ufficio relazioni pubbliche - Sportello Associazionismo.

SEZIONE IV - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 16
Svolgimento delle sedute

  1. Le sedute della commissione sono pubbliche.
  2. In caso di assenza od impedimento del presidente, la seduta è presieduta dal vice presidente.
  3. Il presidente assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione degli affari, concede la parola, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama l'esito.
  4. Il Sindaco o l'Assessore di riferimento possono presenziare alle sedute, con diritto di parola, per portare il loro contributo di opinioni e conoscenze.
  5. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare in qualità di consulenti od esperti, su determinate materie, i dirigenti od i responsabili dei servizi od uffici del Comune.
  6. Per analoghe finalità possono essere invitati a partecipare soggetti esterni ritenuti particolarmente qualificati.

Art. 17
Validità delle sedute

  1. Le sedute della commissione sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti, computando a tal fine anche il presidente.
  2. Se nel corso dei lavori viene meno, per qualsiasi ragione, il numero di componenti sopra richiesto per rendere valida l'adunanza, la seduta è sciolta.
  3. In mancanza del numero legale non può essere validamente assunta alcuna determinazione.

Art. 18
Approvazione delle proposte e dei pareri

  1. Le questioni trattate dalla commissione si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
  2. Le votazioni sono effettuate in forma palese per alzata di mano, con esclusione di quelle relative all'elezione del presidente e del vice presidente che avvengono a scrutino segreto a mezzo scheda.
  3. Alla votazione prendono parte i soli componenti della commissione.

Art. 19
Vebale della seduta

  1. Della seduta della commissione è redatto processo verbale dal quale dovranno risultare:
    1. la data, l'ora ed il luogo della riunione;
    2. i nominativi dei componenti presenti ed assenti;
    3. l'argomento o gli argomenti trattati;
    4. il parere o la proposta da fornire conclusivamente all'Amministrazione;
    5. l'esito della votazione con l'indicazione dei voti resi a favore e contro il parere o la proposta oggetto di votazione.
  2. Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente ed è messo a disposizione per la lettura a tutti i componenti presso lo sportello Associazionismo per la durata di trenta giorni.
  3. Il verbale si intende approvato se nessun componente muove osservazioni per la durata del deposito.
  4. Se un componente intende proporre modifiche o integrazioni al verbale deve formulare esattamente per iscritto i termini di quanto intende sia cancellato, modificato od inserito. Sulle proposte di modifica si esprime la Commissione nella prima seduta utile. Della modifica si fa richiamo mediante annotazione nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica.

SEZIONE V - TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DEI VERBALI

Art. 20
Modalità di trasmissione dei verbali delle sedute

  1. I verbali della commissione sono trasmessi all'Amministrazione senza particolari formalità con esclusione dei casi contemplati ai successivi commi del presente articolo.
  2. Qualora detti verbali contengano pareri richiesti dall'amministrazione comunale o memorie finalizzate alla partecipazione al procedimento amministrativo, la trasmissione deve avvenire esclusivamente a mezzo dell'ufficio protocollo. Alla data di acquisizione in atti del predetto ufficio sarà fatto riferimento per attestare il ricevimento.
  3. Le memorie finalizzate alla partecipazione al procedimento devono essere fatte pervenire nei termini indicati nell'avviso di avvio del procedimento.
  4. I pareri richiesti dall'Amministrazione comunale devono essere pronunciati e fatti pervenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione risultante dall'ufficio protocollo, salvo che l'Amministrazione espressamente richieda un termine diverso.
  5. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato reso e comunicato le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato.

Art. 21
Valutazione dei verbali

  1. Le memorie concernenti procedimenti in corso di istruttoria sono acquisite e valutate con riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 7 agosto 1990.
  2. Le proposte ed i pareri resi a richiesta dell'amministrazione, se comunicati nei termini, sono acquisiti al fascicolo cui si riferiscono. Il provvedimento finale, qualora disattenda il parere o la proposta formulata deve essere congruamente motivato. Della motivazione è data comunicazione al presidente della commissione.
  3. Negli altri casi, proposte e pareri vengono valutati dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento e dalla Giunta o, qualora la materia rientri nella competenza del consiglio, dal presidente del consiglio e dai capigruppo consiliari e, a seconda delle valutazioni che ne conseguono, vengono disposte le modalità d'intervento o l'archiviazione.
  4. In caso di non accoglimento od archiviazione, la decisione deve essere motivata.
  5. Delle decisioni assunte è data tempestiva comunicazione al presidente della commissione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22
Oneri a carico del comune

  1. Le spese per l'istituzione ed il funzionamento della commissione sono assunte a carico del bilancio comunale.

Art. 23
Disposizione transitoria

  1. In fase di prima applicazione, la commissione è nominata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24
Entrata in vigore

  1. Il regolamento, ai sensi dall'articolo 61, comma 3, dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.
  2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme dello statuto della commissione comunale per le pari opportunità approvato con deliberazione consiliare n. 102 del 3.6.1992.

Art. 25
Pubblicità aggiuntiva

  1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 241 del 7.8.1990 e dell'art. 17 del regolamento comunale per la disciplina del diritto di acceso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, dell'entrata in vigore del presente regolamento sarà data pubblicità, con avviso affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio, e deposito dello stesso presso l'ufficio relazioni pubbliche e decentramento per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.