STATUTO DELLA FONDAZIONE MAESTRO FERRANTE E ROSITA MECENATI
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Mezzi
Art. 4 - Organi
Art. 5 - Consiglio di Amministrazione
Art. 6 - Incompatibilità
Art. 7 - Svolgimento delle adunanze
Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione
Art. 9 - Il Presidente
Art. 10 - Compiti del Presidente
Art. 11 - Atti della Fondazione
Art. 12 - Personale
Art. 13 - Tesoreria
Art. 14 - Mandati di pagamento
Art. 15 - Consistenza patrimoniale - inventari
Art. 16 - Atti contabili
Art. 17 - Conto finanziario
Art. 18 - (Gestione del patrimonio)
Art. 19 - Commissione di sorveglianza
Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 21 - Estinzione della Fondazione
Art. 1
Finalità
La Fondazione, Ente non economico, senza fini di lucro, senza svolgere attività di carattere commerciale persegue i seguenti fini:
- destinare le rendite della Fondazione in base alle disposizioni testamentarie della Sig.ra Lusardi Rosita ved. Mecenati nel modo seguente:
"Un terzo del reddito netto dalle stesse proveniente annualmente all'istituzione di borse di studio intestate al nome di "Maestro Ferrante e Rosita Mecenati" da assegnarsi a giovani studenti di discipline musicali, adriesi, bisognosi e meritevoli, per il compimento dei loro studi o il conseguimento del diploma del Liceo Musicale (oggi Conservatorio) di Adria o in altre scuole italiane o straniere. I criteri di assegnazione delle borse di studio, quanto al parametro "bisogno" saranno fissati secondo fasce di reddito e carichi famigliari; quanto al "merito", secondo concorso. Le modalità di assegnazione delle borse di studio saranno fissate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Un terzo del reddito verrà destinato come sovvenzione al Teatro Comunale di Adria per l'esecuzione di opere liriche o concerti.
Il rimanente terzo del reddito verrà versato al Liceo musicale (oggi Conservatorio) e Società di Concerti A. Buzzolla di Adria ai fini della manutenzione e della gestione della propria sede.
- provvedere alla migliore gestione del patrimonio della Fondazione;
- programmare e realizzare iniziative di promozione culturale con particolare riferimento alle attività e manifestazioni musicali.
Le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto.
Art. 2
Sede
La Fondazione ha sede in Adria presso "Villa Mecenati" Viale Maddalena, 2.
Art.3
Mezzi
Per il conseguimento dei propri fini, la Fondazione dispone:
- delle rendite nette patrimoniali;
- di eventuali contributi erogati od ottenibili dallo Stato, Regione, Comuni ed altri Enti Pubblici ed istituzioni, nonché da elargizioni di privati (donazioni, liberalità, ecc.)
Art.4
Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- la Commissione di Sorveglianza;
- i Revisori dei Conti.
Art.5
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, costituito da 5 membri, è nominato con atto del Sindaco e sarà così composto: dal Sindaco e da quattro membri di cui uno della minoranza designati dal Consiglio Comunale.
I componenti devono essere cittadini residenti in Adria, particolarmente qualificati nel campo della cultura e della musica.
I componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di un ulteriore quinquennio, salvo interruzione.
Le funzioni di Consigliere del Consiglio di Amministrazione sono gratuite e non danno titolo a richiedere alcun compenso, salvo che per rimborso spese debitamente autorizzate e documentate.
I membri del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni senza dare giustificazione, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. La procedura ha inizio con la comunicazione in forma scritta della proposta di decadenza. Qualora l'interessato nel termine prefissatogli non produca alcuna giustificazione, ovvero quella addotta non sia ritenuta plausibile, il Consiglio di Amministrazione lo dichiara decaduto.
In caso di dimissioni, di impedimento permanente, morte o dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio stesso di singoli membri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuoverà tempestivamente gli atti necessari per la sostituzione sollecitando, le designazioni sostitutive, fino al compimento del quinquennio.
Sono altresì dichiarati decaduti i membri nei confronti dei quali siano state pronunciate dall'Autorità Giudiziaria sentenze di condanna comportante la perdita del diritto elettorale attivo e passivo, o siano sopraggiunte, per i componenti, cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 6.
Art. 6
Incompatibilità
Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio di Amministrazione gli ascendenti ed i discendenti, i collaterali, gli affini in I° grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
Non possono inoltre farvi parte:
- i dipendenti in attività di servizio presso il Comune di Adria;
- coloro che abbiano liti con la Fondazione, o abbiano debiti con essa e siano stati legalmente posti in mora;
- coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, considerati infamanti;
- coloro che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado dei componenti della Commissione di Sorveglianza di cui all'art. 19.
Art. 7
Svolgimento delle adunanze
Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno una volta all'anno in seduta ordinaria nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo, per le eventuali variazioni al medesimo, per l'esame del conto consuntivo, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza sia su invito del Presidente che per domanda scritta di almeno tre dei suoi componenti.
Viene convocato mediante inviti scritti da notificarsi al domicilio dei singoli componenti a mezzo di messo notificatore o di raccomandata R.R. almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza, in cui tale termine può essere ridotto a 24 ore.
L'avviso dovrà recare l'Ordine del Giorno.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
E' richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati quando il Consiglio è chiamato a deliberare sugli argomenti sottoindicati:
- statuto e regolamenti e loro modificazioni;
- accettazione o rifiuto di lasciti o di donazioni;
- contratti di acquisto e di alienazione di beni mobili ed immobili;
- trasformazione del patrimonio;
- bilancio di previsione e conto consuntivo;
- impegni di spesa a carattere permanente e variazioni patrimoniali;
Negli altri casi, basta la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.
Le votazioni si fanno in forma palese o in forma segreta; la votazione segreta ha luogo soltanto quando si devono trattare argomenti riguardanti persone o quando la maggioranza dei membri lo richiede.
In caso di parità dei voti prevale, nelle votazioni in forma palese, il voto del Presidente.
I componenti hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione e di allontanarsi quando trattasi di
decisioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini. In tal caso gli stessi si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
I processi verbali sono compilati e conservati dal Segretario e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Qualora qualcuno degli intervenuti si allontana o si rifiuta di firmare, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.
Le sedute non sono pubbliche; ad esse partecipa il Segretario, senza diritto di voto, per la stesura dei verbali della riunione.
I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono inoltre concorrere direttamente o indirettamente per interposta persona a contratti di compravendita, locazioni, esazione o appalto con la Fondazione.
Art. 8
Compiti del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione elegge nella prima seduta, nel suo seno, un Presidente e un Vice Presidente con distinta votazione in forma segreta.
Saranno nominati coloro che avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri assegnati.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le attribuzioni esercitabili per l'amministrazione e governo della Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, in particolare, ad adottare provvedimenti:
- sullo Statuto e regolamenti della Fondazione;
- sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo nonché sulla destinazione di nuove e maggiori entrate, sullo storno dei fondi e su nuove e maggiori spese;
- sulla nomina e revoca del Segretario;
- sulla nomina e revoca dei revisori dei Conti;
- sull'accettazione o rifiuto di lasciati e di donazioni;
- sull'acquisto e sull'alienazione di beni mobili ed immobili;
- sulla trasformazione o diminuzione del patrimonio;
- sugli impegni di spesa, anche a carattere permanente e sugli inventari e variazioni patrimoniali;
- sulle somme eccedenti il fabbisogno, con la facoltà di poter scegliere forme di investimento tra le più idonee e sicure in rapporto alle finalità della Fondazione.
- sui mutui attivi e passivi;
- sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive nonché sulle transazioni;
- sulla locazione dei beni immobili, demandando al Presidente l'incarico per la stipulazione dei relativi contratti o convenzioni;
- sull'affidamento del servizio di tesoreria;
- sui contratti d'appalto di qualsiasi genere;
- su tutti gli affari che non siano specificatamente demandati alla competenza del Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione è inoltre tenuto ad informare e consultare periodicamente la Commissione di Sorveglianza di cui all'art.19.
Art. 9
Il Presidente
Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
Dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.
Le funzioni di Presidente sono gratuite e non danno titolo a richiedere alcun compenso, se non per rimborso spese documentate.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 10
Compiti del Presidente
Spetta al Presidente:
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- proporre le materie e gli argomenti da trattare;
- vigilare sulla tenuta delle pratiche e dei registri contabili e, in genere sull'attività dell'Ente;
- rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
- provvedere alla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- sospendere, per gravi motivi, il Segretario, e prendere, in caso d'urgenza, i provvedimenti reclamati dal bisogno salvo, poi, sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza;
- stipulare i contratti di locazione ed ogni altro contratto secondo le indicazioni e condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- soprintendere all'attività del Segretario e curare gli affari correnti e generali della Fondazione per il soddisfacimento delle sue finalità;
- firmare gli atti ed i provvedimenti tutti riguardanti l'attività dell'Ente;
- assumere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, in caso d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica nella prima seduta da convocarsi entro 20 gg. dall'adozione dell'atto;
- delegare, ove lo ritenga opportuno, uno dei Consiglieri a firmare in sua vece i mandati di pagamento e la corrispondenza ordinaria ed a vigilare sul regolare funzionamento dei servizi;
- promuovere tempestivamente, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, gli atti necessari per la sostituzione, sollecitando le designazioni presso i rispettivi organi designanti, al fine di ottenere le nuove designazioni.
Art. 11
Atti della Fondazione
Gli atti della Fondazione divengono efficaci dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente, con esclusione di quelli sottoposti alla sorveglianza della Commissione di cui all'art. 19. Questi ultimi atti possono esplicare i loro effetti trascorsi venticinque giorni dalla loro adozione, qualora la Commissione non abbia mosso rilievi.
Possono essere portati ad esecuzione prima del decorso del termine anzidetto se la Commissione dà comunicazione di non aver riscontrato vizi.
Art. 12
Personale
Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei membri assegnati, affida a un Segretario, sotto la direzione e vigilanza del Presidente, il disbrigo e compimento degli affari deliberati, la tenuta dei registri contabili, del protocollo ed archivio, la formazione ed aggiornamento degli inventari, l'iscrizione dei processi verbali delle sedute nel registro delle deliberazioni e lo svolgimento di ogni altro compito concernente il normale e corretto funzionamento dell'Ente, la cura dei rapporti con la Tesoreria, la formulazione di ipotesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre all'approvazione degli Organi dell'Ente.
Al predetto Segretario si dovrà corrispondere, annualmente o mensilmente, un compenso in ragione delle sue effettive prestazioni, la cui misura dovrà essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
Art. 13
Tesoreria
Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri assegnati, designa il Tesoriere dell'Ente in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 14
Mandati di pagamento
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non muniti di firma del Presidente (o del Segretario).
Art. 15
Consistenza patrimoniale - inventari
La consistenza patrimoniale della Fondazione è data dalle risultanze degli inventari e dei prescritti registri ed atti contabili.
L'Amministrazione della Fondazione deve tenere aggiornato l'inventario di tutti i beni mobili ed immobili ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni con i relativi titoli.
Dell'inventario e delle sue successive variazioni annuali deve essere dato atto in apposita deliberazione che fa parte integrante del conto consuntivo
Art. 16
Atti contabili
Il Consiglio di Amministrazione deve formare, ogni anno solare, nei termini prescritti dalle leggi in vigore, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo corredati, rispettivamente, da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti dalla propria gestione e della deliberazione di cui all'art. 15 del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione deve tenere altresì, per ogni esercizio finanziario, giornale mastro della contabilità.
Art. 17
Conto finanziario
Il conto finanziario è reso dal Tesoriere nel termine fissato dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare sopra il conto entro due mesi dalla sua presentazione.
Se la deliberazione non avesse luogo entro l'anzidetto termine, il conto si intende approvato.
Art. 18
(Gestione del patrimonio)
Le alienazioni ed altri simili contratti, nonché gli appalti delle cose e delle opere della Fondazione, si fanno secondo i principi di trasparenza, diligenza e buona amministrazione, tenendo conto delle eventuali direttive che potranno essere impartite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
I beni immobili della Fondazione devono, di regola, essere dati in locazione: per i fondi rustici, secondo la natura delle coltivazioni, si deve avere riguardo agli usi e consuetudini locali.
Art. 19
Commissione di sorveglianza
Con riferimento alle volontà testamentarie tutti gli atti della Fondazione riguardanti la gestione patrimoniale e la destinazione delle rendite, sono sottoposti alla sorveglianza di apposita Commissione così costituita:
l da persona designata dal Consiglio Comunale (in sostituzione del Sindaco);
l dal Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica "A. Buzzolla" di Adria;
l dall'Ing. Gianfranco Scarpari di Adria. Dopo la morte dell'ing. Gianfranco Scarpari o in caso di sua rinuncia, subentrerà nella stessa funzione una persona da lui designata che avrà tutte le sue stesse facoltà anche per la determinazione del successore, e così di seguito.
l dal Presidente pro tempore della "Società Concerti A. Buzzolla" di Adria
Il componente designato dal Consiglio Comunale, di cui al precedente comma, è Presidente di diritto della Commissione di Sorveglianza.
Al fine di assicurare un'efficace manifestazione della volontà del collegio, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Compito della predetta commissione è la verifica dell'ottemperanza degli atti agli impegni previsti nel testamento. Al fine anzidetto tutti gli atti di cui sopra sono trasmessi entro dieci giorni
dall'adozione alla commissione di sorveglianza.
Entro quindici giorni dalla trasmissione, ove la predetta commissione ritenga che gli atti non ottemperino alle disposizioni testamentarie, restituisce gli stessi con l'indicazione dei vizi riscontrati al fine della loro eliminazione.
Art. 20
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio di Amministrazione.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
Il Collegio deve controllare l'Amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità.
Art. 21
Estinzione della Fondazione
Quando lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Regione Veneto ha la facoltà di dichiarare estinta la Fondazione medesima. Il patrimonio della Fondazione e comunque i beni di qualunque natura di cui dispone, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti all'Amministrazione Comunale di Adria, che continuerà a disporne secondo le disposizioni testamentarie, in rapporto alle nuove situazioni che si verranno a verificare, discostandosi il meno possibile dalle disposizioni testamentarie.