Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del D.Lgs. n. 29/93, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le procedure per la selezione del personale e l'accesso nei singoli profili delle varie qualifiche funzionali previste nell'organigramma del Comune e determina i criteri di valutazione dei titoli e delle prove ai fini di assicurare l'imparzialità ed il corretto, celere e trasparente svolgimento del procedimento.
Art. 2 Modalità di accesso e forme di concorso
L'assunzione nei posti disponibili presso il Comune, sulla base della programmazione triennale di fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene con contratto individuale di lavoro:
tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta garantendo in misura adeguata l'accesso dall'esterno. Tali procedure di reclutamento avvengono per:
concorso pubblico, aperto a tutti, da espletare in uno dei modi seguenti:
per soli titoli;
per soli esami;
per titoli ed esami;
per corso concorso;
concorso interno, interamente riservato al personale dipendente del Comune, da espletare in uno dei modi seguenti:
per soli titoli;
per titoli ed esami;
per titoli e prova pratico operativa;
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli ulteriori requisiti richiesti per specifiche professionalità.Il reclutamento avviene, secondo le modalità indicate dall'articolo 34 del presente regolamento, tramite unica prova pubblica selettiva da espletare in una delle seguenti forme in relazione ai contenuti professionali dei posti ai quali ci si riferisce;
prova pratico operativa;
prova scritta a questionario;
prova scritta a prevalente contenuto pratico operativo;
chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere tramite prova selettiva da effettuare in una delle forme di cui alla precedente lettera a) del presente articolo e tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
chiamata diretta nominativa per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13.8.1980, n. 466.
L'accesso alla qualifica di Dirigente di ruolo avviene per concorso pubblico per esami secondo i dettami dell'art. 28 del D.Lgs. 165/2001, della legge 145/2002 e del D.Lgs. 267/2000. I contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e responsabili dei servizi e degli uffici possono essere stipulati con le modalità previste dalla statuto e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici; nei modi previsti dal predetto regolamento possono altresì essere conferiti incarichi di collaborazione esterna al alto contenuto di professionalità, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al tit. IV Capo III del D.Lgs. 267/2000, del tit. I Capo II del D.Lgs. 165/2001 e della legge 145/2002.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione ai concorsi o prove pubbliche selettive sono richiesti i seguenti requisiti:
cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994.Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
età non inferiore agli anni 18. In deroga al divieto di prevedere limiti di età per l'impiego nella pubblica amministrazione, è stabilito il limite di età di anni 46 per l'accesso ai posti di Agente di polizia municipale e Collaboratore professionale conduttore di scuolabus in relazione alla peculiarità dei medesimi;
possesso del titolo culturale o professionale, per l'accesso al particolare profilo della categoria funzionale a concorso, in relazione a quanto richiesto e prescritto nell'ALLEGATO sub. A al presente regolamento, fatte salve le disposizioni normative in materia di concorsi interni e di riserva di posti al personale interno, di equipollenze e di titoli culturali e professionali conseguiti all'estero legalmente riconosciuti in Italia;
godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali o non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;
non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (solo per concorrenti di sesso maschile);
idoneità fisica all'impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per l'assunzione a particolari profili professionali di qualifica o categoria possono essere richiesti ulteriori requisiti in base a quanto previsto dalla legge o dai regolamenti comunali o atti di natura regolamentare vigenti.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Per la nomina in ruolo il possesso dei requisiti anzidetti deve essere documentato dall'interessato nei modi e termini richiesti dal Comune.
Il Comune si riserva di accertare, prima dell'assunzione, l'idoneità fisica all'impiego dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria sottoponendoli a visita medica, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Per le assunzioni a tempo determinato o stagionale la documentazione da produrre dall'interessato prima dell'inizio del rapporto di lavoro è limitata ai requisiti non accertabili d'ufficio attraverso la consultazione degli atti e registri del comune. Alla conclusione del rapporto temporaneo di lavoro i documenti prodotti sono, a richiesta, restituiti all'interessato conservandone in atti fotocopia per uso interno.
Art. 4 Norme per i concorsi pubblici e le prove pubbliche selettive
Nelle procedure selettive si osservano le disposizioni seguenti:
concorso per soli titoli (pubblico o interno): sono valutati i soli titoli, singolarmente o per categoria, in base ai criteri contenuti nel presente regolamento.La votazione è determinata dalla somma complessiva risultante dal punteggio attribuito alla valutazione dei titoli sino ad un massimo di 30 punti;
concorso pubblico per esami: consiste in una prima prova scritta a contenuto teorico o teorico-dottrinale, in una seconda prova scritta a contenuto teorico pratico od in alternativa, in relazione alle mansioni proprie del posto da ricoprire, in una prova pratico operativa, ed in una prova finale orale. Le prove d'esame riguarderanno materie attinenti il posto messo a concorso che saranno indicate nel bando.I voti per ciascuna prova d'esame sono espressi in trentesimi.Conseguiranno l'ammissione alla prova orale (colloquio) i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove d'esame che precedono il colloquio la votazione di almeno 21/30.La votazione complessiva è determinata dalla media dei voti riportati nelle prove d'esame espressi
in trentesimi;
concorso pubblico per titoli ed esami: sono valutati i titoli ed i risultati ottenuti nelle prove d'esame (due prove scritte ed una orale). Per le prove d'esame si applica la disciplina sopra prevista per il concorso per esami.La votazione è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli (massimo 30 punti) al voto riportato nella prova scritta a contenuto teorico o teorico-dottrinale (massimo 30 punti), nella prova scritta a contenuto teorico pratico o in quella pratico operativa (massimo 30 punti), e nella prova orale (massimo 30 punti). La votazione verrà quindi espressa nella forma punti complessivamente assegnati ... su 120 attribuibili;
corso concorso pubblico: si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 5;
concorso interno per titoli ed esami : sono valutati i titoli ed i risultati ottenuti nelle prove d'esame consistenti in una prova scritta a contenuto teorico pratico ed in una prova orale (colloquio). Per le prove d'esame si applica la disciplina prevista per i concorsi pubblici. La votazione è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli (massimo 30 punti) al voto riportato nella prova scritta a contenuto teorico pratico (massimo 30 punti) e a quello della prova orale (massimo 30 punti). La votazione finale verrà quindi espressa nella forma punti complessivamente
assegnati ..... su 90 attribuibili;
concorso interno per titoli e prova pratico operativa: sono valutati i titoli ed il risultato ottenuto nella prova pratico operativa. La votazione è determinata sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli (massimo 30 punti) il voto riportato nella prova pratico operativa (massimo 30 punti). La votazione verrà quindi espressa nella forma punti complessivamente assegnati ..... su 60 attribuibili;
La valutazione dei titoli nei concorsi pubblici od interni per titoli ed esami è effettuata dopo l'attribuzione dei punteggi alle prove scritte d'esame; nei concorsi interni per titoli e prova pratico-operativa, la valutazione dei titoli è effettuata dopo l'attribuzione del punteggio a tutti i candidati partecipanti alla prova.
Il diario delle prove scritte o la data della prova pratico operativa è comunicato ai concorrenti ammessi almeno quindici giorni prima; la data della prova orale deve essere comunicata almeno 20 giorni prima dell'inizio del colloquio stesso e la relativa comunicazione, in caso di concorso per titoli ed esami, deve indicare il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
Il calendario di tutte le prove può essere comunicato congiuntamente. In questo caso è sufficiente che il termine anzidetto sia rispettato una sola volta, provvedendo, qualora si tratti di concorsi per titoli ed esami, a comunicare ai concorrenti il voto riportato in ciascuna delle prove scritte prima della data fissata per la prova orale.
Le prove scritte hanno luogo nella data ed ora stabilita che deve essere la stessa anche quando le prove si tengono in più sedi. La prova pratico operativa e quella orale, ove il numero dei concorrenti sia notevolmente elevato, possono essere programmate dalla commissione in più giornate.
Le prove del concorso, scritte, pratiche o orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'interno, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
Il concorrente che non si presenti il giorno stabilito a sostenere anche una sola prova d'esame è considerato rinunciatario.
Nei concorsi interni si osservano, oltre alle disposizioni specificatamente dettate, le norme e le procedure che disciplinano il concorso pubblico in quanto applicabili.
I concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami, in base alle direttive impartite dagli organi di governo dell'Ente, possono essere preceduti da preselezione da effettuare secondo gli indirizzi che saranno indicati con apposito atto deliberativo della Giunta comunale.
Nei concorsi per esami o per titoli ed esami quando il bando richiede la conoscenza di una lingua straniera, senza prevedere specifica ed autonoma prova in tal senso (scritta e/o orale) l'accertamento è effettuato, di norma, unitamente alla prova orale (colloquio) prevista per le altre materie d'esame. L'accertamento si svolge in base ai criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice che può essere integrata da un membro aggiunto secondo quanto disposto dal successivo articolo 16. In tal caso la valutazione della conoscenza della lingua straniera non comporta l'attribuzione di alcun punteggio, ma solamente la formulazione di un giudizio, favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole (riscontro negativo). L'attribuzione di giudizio sfavorevole preclude l'accesso all'impiego, ove la conoscenza, parlata o scritta, della lingua straniera sia requisito indispensabile espressamente richiesto dal bando per il posto da coprire.
Per le prove pubbliche selettive concernenti la copertura dei posti per i quali è richiesto titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, il Comune inoltra direttamente alla locale sezione circoscrizionale per l'impiego la richiesta di avviamento a selezione con l'indicazione del numero dei posti da ricoprire e della relativa categoria nonché la professionalità eventualmente richiesta.
Le operazioni di selezione, di cui al successivo titolo V, sono precedute dall'affissione all'Albo Pretorio del comune, almeno il giorno prima di quello fissato per le prove, di apposito avviso.
Art. 5 Corso concorso
Il corso concorso costituisce una forma di selezione privilegiata finalizzata, per qualsiasi qualifica funzionale, alla formazione dei candidati in relazione alle specifiche mansioni inerenti il posto messo a concorso.
Il corso concorso consiste in una selezione, per titoli, di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20 per cento dei posti messi a concorso. Qualora l'esiguo numero dei concorrenti non consenta di raggiungere la predetta eccedenza di almeno il 20 per cento, la procedura prosegue purché il numero dei candidati ammessi al corso sia significativamente superiore a quello dei posti da ricoprire.
Al termine del periodo di formazione la commissione prevista al titolo III del presente regolamento, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà alle prove d'esame (complessivamente tre prove costituite da: una prima prova scritta, una seconda prova scritta a contenuto teorico pratico o, in alternativa, una prova pratico operativa ed un colloquio finale) con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
I criteri e le modalità di svolgimento del corso concorso saranno predeterminati dall'Amministrazione in sede di contrattazione collettiva integrativa (decentrata).
Il provvedimento che indice il corso concorso, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, determina in concreto i criteri e le modalità di svolgimento, i titoli richiesti e il numero di candidati che saranno ammessi al corso di formazione.
La valutazione dei titoli per l'ammissione al corso è effettuata, con i criteri di cui al titolo IV, capo I, del presente regolamento, dall'amministrazione comunale a mezzo dell'ufficio competente.
L'ufficio, ultimata l'istruttoria con le modalità di cui al successivo titolo II, capo III, predispone unitamente alla proposta di provvedimento da sottoporre alle determinazione del dirigente che ha indetto il concorso.
una graduatoria dei concorrenti in possesso dei requisiti richiesti secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito a ciascun candidato in base alla valutazione dei titoli;
un elenco dei candidati da escludere per mancanza di requisiti od irregolarità non sanabili riscontrate nella domanda di ammissione.
Al corso di formazione sono ammessi i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, utilmente collocati nella graduatoria. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati utilmente collocati si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Per il bando, le domande di ammissione, le prove d'esame e la graduatoria finale di merito si osserva la disciplina fissata con il presente regolamento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, ove ricorrano i presupposti di legge, possono essere indetti concorsi interamente riservati al personale dipendente del Comune solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
L'individuazione dei posti da ricoprire con i concorsi interni è effettuata con deliberazione della Giunta comunale con riferimento a concrete esigenze organizzative in relazione ai servizi che si intende fornire ed alle modalità di gestione degli stessi. Dell'individuazione anzidetta è tenuto conto nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge n. 449/97 e dell'art.91, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.
Ai concorsi interni, sino alla categoria funzionale "D", può accedere il personale di ruolo con almeno tre anni di anzianità nella qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso.
Alle procedure concorsuali interne di cui al precedente comma 3, è consentita la partecipazione del personale dipendente anche a prescindere dal titolo di studio ordinariamente richiesto per l'accesso dall'esterno nell'allegato A al presente regolamento con le seguenti limitazioni:
è richiesto almeno il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno;
la deroga non è applicabile in tutti i casi in cui le norme vigenti prescrivano per l'accesso uno specifico titolo di studio in relazione alle funzioni attribuite a particolari attività professionali (ad esempio: assistente sociale, ingegnere, architetto, ecc.).
Art. 7 Riconoscimento attività svolta nel Servizio Civile Nazionale Volontario
L'Amministrazione comunale riconosce al servizio civile nazionale volontario, istituito con legge 6 marzo 2001 n° 64, valore formativo ed educativo in quanto momento di acquisizione di conoscenze e competenze pratico operative concrete ed occasione di crescita professionale ed umana a fianco degli operatori al servizio della comunità.
Ai volontari che hanno prestato la propria opera per il Comune di Adria, per un periodo superiore ai sei mesi, alla fine del servizio è rilasciato attestato riportante il settore e/o l'area di intervento e la durata dell'esperienza.
Tale attestato o analoghe certificazioni, rilasciate da altri enti o soggetti accreditati, costituiscono titolo valutabile nelle procedure di reclutamento del personale in base ai criteri indicati nell'articolo 26 del presente regolamento.
Art. 8 Accesso agli atti del procedimento concorsuale
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dal regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi del Comune e della partecipazione ai procedimenti amministrativi.
TITOLO II - PROCEDURA DI APERTURA DEL CONCORSO
CAPO I - INDIZIONE E BANDO DI CONCORSO
Art. 9 Bando di concorso
I concorsi, sulla base della programmazione triennale di fabbisogno di personale, sono indetti con determinazione del dirigente al cui settore si riferisce il posto messo a concorso.
Con il provvedimento anzidetto è approvato anche il bando di concorso.
L'apertura del concorso ha inizio con la pubblicazione del bando.
Il contenuto del bando ha carattere vincolante per l'Amministrazione, per i concorrenti, per la commissione giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale.
L'Amministrazione può prorogare, con provvedimento motivato, il termine di scadenza del bando o riaprire i termini dello stesso o revocarlo per motivi di interesse pubblico.
Art. 10 Contenuto del bando di concorso
Il bando di concorso deve indicare:
gli estremi del provvedimento con il quale è stato indetto il concorso;
il numero dei posti messi a concorso con le relative categorie e profili professionali e le percentuali dei posti eventualmente riservati al personale interno o, per legge, a determinate categorie di persone;
i requisiti soggettivi generali e particolari ed i titoli culturali e/o professionali richiesti per l'ammissione al concorso;
i titoli valutabili ed il punteggio agli stessi attribuibile singolarmente o per categoria di titoli in base ai criteri contenuti nel regolamento per i concorsi del comune ( nel caso di concorsi per titoli o per titoli ed esami);
le modalità di compilazione della domanda di ammissione con l'elencazione, con riferimento a quanto previsto dal successivo articolo 12 delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa, redigendo, se del caso, facsimile di domanda, nonché l'indicazione della documentazione da allegare;
i termini e le modalità di presentazione della domanda, con riferimento alle disposizioni
contenute nel successivo articolo 13;
le modalità del versamento della tassa di concorso ed il suo ammontare;
le materie oggetto delle prove d'esame;
il termine entro il quale i concorrenti risultati vincitori dovranno presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati;
il preciso riferimento alle norme di legge e regolamentari che disciplinano la procedura concorsuale, con riferimento anche alle disposizioni di legge in materia di pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro e sulla possibilità o meno di partecipazione di soggetti portatori di handicap;
ogni altro elemento ritenuto utile per una completa ed esaustiva conoscenza della procedura concorsuale e delle disposizioni che la regolano.
Nel corso concorso il bando in aggiunta ai contenuti anzidetti, se pertinenti, deve indicare:
le finalità del corso di formazione;
il numero di candidati che possono essere ammessi;
i titoli valutabili ai fini dell'ammissione ed il punteggio agli stessi attribuibile singolarmente o per categoria di titoli in base ai criteri contenuti nel regolamento per i concorsi del comune;
i criteri e le modalità di svolgimento del corso;
le prove d'esame previste al termine del corso.
Art. 11 Pubblicazione e diffusione del bando
Ai bandi di concorso deve essere data adeguata pubblicità e diffusione ai fini di assicurare la conoscenza e la partecipazione da parte degli interessati.
Ai fini predetti il bando è:
affisso in copia integrale all'Albo Pretorio del comune fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande;
trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione consisterà in un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande
affisso per estratto in luoghi pubblici del capoluogo e frazioni;
inviato in copia integrale al locale Centro per l'impiego
Forme di pubblicità e diffusione più ampia possono essere stabilite, di volta in volta, in sede di approvazione del bando.
Nei concorsi interni al bando è data pubblicità e diffusione nell'ambito delle strutture dell'ente.
Copia del bando integrale viene rilasciata, senza spese, a tutti coloro che ne faranno richiesta direttamente o a mezzo posta.
CAPO II - DOMANDA DI AMMISSIONE
Art. 12 Domanda di ammissione
Per l'ammissione al concorso i concorrenti devono presentare domanda in carta semplice indirizzata al Comune.
La domanda deve essere redatta in conformità alle prescrizioni del bando e riportare tutte le indicazioni e dichiarazioni ivi richieste.
Nella domanda il candidato deve indicare:
il cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza;
il concorso al quale intende partecipare;
gli eventuali titoli che danno diritto a preferenze o precedenze di legge.
Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
il titolo di studio posseduto con la votazione riportata, le specializzazioni e/o abilitazioni ed altri requisiti culturali e professionali eventualmente richiesti per l'ammissione al concorso;
il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza a uno degli Stati dell'Unione Europea;
il godimento dei diritti politici indicando il comune in cui è iscritto nelle liste elettorali o, per i cittadini di stati membri dell'Unione europea, il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
l'inesistenza di condanne, procedimenti penali o misure che comportino l'interdizione o l'esclusione, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi o la decadenza dagli stessi presso enti pubblici;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso maschile);
di non essere stato destituito da impieghi presso la pubblica amministrazione;
la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal bando e dai regolamenti comunali in materia di personale, ordinamento degli uffici ed espletamento dei concorsi, nonché delle eventuali modifiche che vi potranno essere apportate;
ogni altro fatto, stato, condizione o qualità personale eventualmente richiesto dal bando in aggiunta a quelli sopra specificati;
l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi (per i concorsi in cui è consentita la partecipazione).
Nelle domande di partecipazione ai concorsi interni non sono, di norma, richieste le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) e f) del precedente comma 4.
Nella domanda di ammissione deve poi essere specificato il domicilio per l'invio, ad ogni effetto, delle comunicazioni relative al concorso. In carenza della sopraddetta specificazione le comunicazioni saranno fatte alla residenza indicata.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del domicilio indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda deve essere allegato:
la ricevuta del pagamento della tassa di concorso;
il curriculum personale, per i concorsi per i quali è richiesto;
ogni altro certificato o documento eventualmente richiesto dal bando;
Il concorrente potrà allegare alla domanda tutti i documenti, atti, ecc. che egli ritenga utile produrre nel suo interesse agli effetti della valutazione per la formazione della graduatoria finale di merito.
Tutti i documenti devono essere presentati in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
Le domande e i relativi documenti, ai sensi delle leggi nn. 370/88, 127/97 e 191/98, non sono soggetti all'imposta di bollo. Tutti i documenti presentati e quelli richiesti per l'ammissione all'impiego saranno regolarizzati, ai fini dell'imposta di bollo, dai soli concorrenti vincitori del concorso o comunque chiamati in servizio.
In calce alla domanda devono essere elencati i documenti allegati o, in alternativa, alla stessa deve essere unito un elenco, in carta semplice, dei documenti presentati.
Art. 13 Modalità per la presentazione delle domande e dei documenti
Le domande di partecipazione al concorso e i documenti allegati debbono essere presentati direttamente o con lettera raccomandata A.R., a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio indicato nel bando.
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per le domande presentate direttamente, l'Ufficio Protocollo rilascerà apposita ricevuta e annoterà la data ed ora di arrivo a margine della domanda.
Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In tal caso la busta è allegata alla domanda a comprova della spedizione entro i termini. Le domande trasmesse a mezzo del servizio postale dovranno comunque pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio Protocollo entro 10 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
CAPO III AMMISSIONE AL CONCORSO
Art. 14 Procedura di ammissione
La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dallo statuto, dal regolamento e dal bando, avviene a cura del competente ufficio dell'Amministrazione Comunale mediante esame delle domande pervenute e della relativa documentazione.
Dell'avvio del procedimento è data comunicazione mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio riportante l'ufficio incaricato dell'istruttoria, il nominativo del responsabile dell'istruttoria e il termine previsto per la sua conclusione.
Ove nel corso dell'istruttoria venga accertata l'esistenza di omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, sanabili ai termini del successivo articolo 15, l'ufficio invita il concorrente a provvedere, a pena di esclusione dal concorso, al perfezionamento, entro un termine assegnato.
Completata l'istruttoria l'ufficio predispone distinti elenchi dei candidati da ammettere e da escludere dal concorso e sottopone la relativa proposta e la relativa documentazione all'esame e determinazione del dirigente che ha indetto il concorso.
A seguito delle definitive determinazioni del dirigente l'Ufficio istruttore comunica:
l'esclusione dal concorso ai concorrenti non ammessi indicandone i motivi;
l'ammissione al concorso agli altri candidati indicando il nominativo dei componenti della commissione giudicatrice.
Art. 15 Perfezionamento della domanda e dei documenti
Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, comprese fra quelle tassativamente elencate al secondo comma del presente articolo, il concorrente viene invitato dall'ufficio a provvedere al loro perfezionamento, entro un termine stabilito, a pena di esclusione dal concorso.
Sono sanabili le seguenti irregolarità od omissioni:
l'imperfezione (per incompletezza od irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni contenute nella domanda;
la mancata acclusione alla domanda della ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso prima della scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione della domanda di ammissione;
la presentazione di copie di documenti o atti non regolarmente autenticati.
Il perfezionamento della domanda e dei documenti deve avvenire, a pena di esclusione, entro il termine assegnato, nei modi seguenti:
produzione di una nuova domanda o dichiarazione contenente unicamente le attestazioni in precedenza rese in modo incompleto od irregolare. La nuova domanda o dichiarazione una volta acquisita è allegata agli atti ad integrazione della precedente;
presentazione per l'acquisizione agli atti della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso;
invio degli originali o copie, debitamente autenticate nelle forme di legge, dei documenti od atti prodotti in modo irregolare.
Non sono sanabili e comportano l'esclusione dal concorso le seguenti omissioni o situazioni:
mancata indicazione del nome, del cognome, della data di nascita o della residenza;
mancata indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
mancata sottoscrizione della domanda da parte del concorrente;
mancata presentazione del curriculum professionale ove richiesto dal bando;
mancato versamento della tassa di concorso o versamento a tale titolo di importo i nferiore a quello richiesto;
presentazione della domanda oltre il termine perentorio stabilito nel bando o consegna della stessa al comune oltre il termine di cui al precedente articolo 13, comma 4;
mancanza anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione al concorso;
ogni altra omissione od irregolarità non indicata tra quelle sanabili ai sensi del comma 2 del presente articolo.
TITOLO III - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 16 Composizione e nomina
La commissione esaminatrice dei concorsi, delle prove pubbliche selettive e delle procedure selettive per le assunzioni a tempo determinato è nominata con atto del Sindaco ed è composta da un presidente e due esperti nelle materie d'esame scelti tra dipendenti della pubblica amministrazione, docenti ed estranei alla medesima, riservando, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti alle donne.
Per la nomina della Commissione esaminatrice dei concorsi indetti per la copertura di posti di bibliotecario e di personale tecnico della biblioteca si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia (artt. 33 e 34 L.R. n. 50/5.9.1984).
Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un dipendente dell'amministrazione comunale:
di categoria C (ex sesta qualifica funzionale) per la copertura dei posti sino alla categoria C (ex sesta qualifica funzionale) compresa;
di categoria D1 e D3 (ex settima od ottava qualifica funzionale) negli altri casi.
Gli esperti, salvo diversa disposizione di legge o regolamentare, sono scelti preferibilmente tra dipendenti della pubblica amministrazione appartenenti alla stessa area di attività e di categoria pari o superiore a quella messa a concorso. Nel corso concorso almeno un esperto è scelto tra i docenti del corso.
Gli esperti possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, qualifica funzionale pari o superiore al posto messo a concorso. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Per i concorsi nei quali sia prevista una prova specifica ed autonoma (orale e/o scritta) di lingua straniera, almeno un esperto è scelto preferibilmente tra i docenti di lingue della scuola statale di ogni ordine e grado. Ove, invece, il bando di esame contempli il semplice accertamento della conoscenza della lingua straniera parlata o scritta, alla commissione può essere aggregato, per le sole operazioni inerenti l'accertamento stesso, un membro aggiunto esperto in lingua straniera.
Non possono far parte della Commissione i componenti dell'organo di direzione politica del Comune, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali.
Il segretario della commissione è scelto dal Sindaco, sentito il Segretario Generale.
Le commissioni sono presiedute come segue:
dal segretario generale o da chi legittimamente lo sostituisce nel caso che il concorso si riferisca a posti di dirigente;
Dal segretario generale o dal dirigente preposto al relativo settore in tutti gli altri casi.
Di regola, la commissione è nominata prima della scadenza stabilita nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e comunque prima della conclusione della procedura di ammissione al concorso di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
Art. 17 Insediamento e funzionamento
La commissione è convocata e presieduta dal presidente.
Il segretario della commissione acquisisce dall'ufficio istruttore i fascicoli del concorso.
La commissione è collegio perfetto e pertanto, per la validità delle adunanze, è sempre necessaria la presenza di tutti i membri. Ove sia previsto un membro aggiunto esperto di lingua straniera, la presenza dello stesso è necessaria solamente nella seduta di insediamento e in quella o quelle in cui si svolge l'accertamento linguistico.
La Commissione, al momento del suo insediamento, verifica preliminarmente, presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso, l'inesistenza di rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado civile dei suoi componenti con alcuno dei candidati.
Qualora venga accertata la sussistenza della predetta condizione, il presidente è tenuto a sospendere immediatamente i lavori ed ad informare tempestivamente il Sindaco affinché provveda alla sostituzione del componente incompatibile.
Ove invece i componenti dichiarino che non sussistono cause di incompatibilità ne viene dato atto nel verbale e la commissione procede nelle operazioni concorsuali fissando il calendario dei propri lavori, che comunicherà al sindaco.
Qualora l'elevato numero dei concorrenti non consenta di concludere la valutazione dei titoli o delle prove scritte d'esame nel corso di un'unica seduta, la seduta stessa è aggiornata ad altra data secondo il calendario fissato dalla commissione.
La commissione fissa il calendario delle prove d'esame che comunica agli interessati con le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
Delle operazioni della commissione è redatto processo verbale con le modalità di cui al successivo articolo 19.
Art. 18 Sostituzione decadenza e ricusazione dei componenti
Qualora nel corso dei lavori della Commissione un componente cessi dall'incarico per qualsiasi causa (morte, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, revoca, ricusazione. ecc.) il Sindaco provvede a sostituirlo.
Nel caso che un componente risulti assente a due convocazioni consecutive, il Presidente deve darne obbligatoriamente comunicazione al Sindaco il quale ne dichiara la decadenza e provvede alla sua sostituzione.
Tutti i componenti sono ricusabili per i motivi elencati agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva la stessa commissione, sentito il ricusato. La discussione e la votazione al riguardo si svolgono in assenza del ricusato; in caso di parità di voti l'istanza di ricusazione si intende accolta.
I componenti della commissione, dipendenti di pubbliche amministrazioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico salvo conferma. I componenti della commissione non possono essere confermati se il rapporto d'impiego è stato risolto per motivi disciplinari o quando nei loro confronti sopravvengano procedimenti penali che determinano limitazione alla liberà personale, condanne od altre cause che comportano la decadenza dal pubblico impiego.
In caso di sostituzione dei componenti le operazioni già espletate dalla commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo membro partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento concorsuale.
Al momento dell'assunzione dell'incarico il nuovo componente, accertata e dichiarata l'inesistenza di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 17, ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. Dell'osservanza di tale obbligo e della dichiarazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità viene dato atto nel verbale. Se sussistono cause di incompatibilità, il presidente informa il sindaco affinché provveda alla sostituzione.
Art. 19 Verbale delle sedute
Delle operazioni di ciascuna seduta della commissione il segretario redige apposito verbale.
Il verbale è sottoscritto dal segretario e da tutti i componenti della commissione.
Ogni commissario può chiedere che vengano inseriti a verbale propri pareri, dichiarazioni o osservazioni ed in particolare gli eventuali motivi di dissenso dalle decisioni definitivamente assunte dalla commissione.
Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto, prima della firma, al presidente e ai commissari i quali potranno chiedere rettifiche dello stesso esclusivamente per correzioni inerenti ad omissioni o ad errori materiali.
Nel caso di impedimento momentaneo del segretario le sue funzioni sono assunte dal presidente della commissione o da altro componente da lui designato.
Ove invece il segretario rinunci all'incarico, l'impedimento o altra causa non consenta allo stesso di riprendere le funzioni nelle sedute successive, il presidente ne dà comunicazione al sindaco affinché provveda alla sostituzione.
Art. 20 Comitato di Vigilanza
Quando, in relazione al gran numero di concorrenti, si renda necessario effettuare le prove scritte in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza composto, ove possibile, da un membro della commissione giudicatrice che lo presiede e da altri due componenti, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal sindaco tra dipendenti comunali di categoria non inferiore alla B3 giuridica.
Qualora non sia possibile assegnare ad ogni comitato di vigilanza un componente della commissione giudicatrice, le funzioni di presidente sono assegnate ad un dipendente comunale, ddi categoria "D", designato dal Sindaco.
Il segretario del comitato di vigilanza redige verbale delle operazioni svolte che trasmette quanto prima al segretario della commissione giudicatrice.
Il verbale predetto è acquisito agli atti del procedimento concorsuale.
Art. 21 Compensi ai componenti della Commissione e al Segretario
Con deliberazione della giunta comunale sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al Presidente, ai componenti, al segretario della commissione e ai componenti del comitato di vigilanza con riferimento al DPCM 23.3.1995.
TITOLO IV - CRITERI DI VALUTAZIONE
CAPO I - VALUTAZIONE DEI TITOLI
Art. 22 Valutazione dei titoli
Il punteggio da assegnare ai titoli singolarmente o per categoria di titoli è stabilito dal presente regolamento.
Nei concorsi per titoli o per titoli ed esami a ciascun candidato possono essere attribuiti sino ad un massimo di 30 punti così ripartiti nell'ambito delle seguenti categorie di titoli valutabili:
categoria I - Titoli di studio e culturali punti 10
categoria II - Titoli di servizio punti 10
categoria III - Titoli vari punti 6
categoria IV - Curriculum professionale punti 4
Art. 23 Titoli di studio e culturali
Saranno attribuiti punti 10 cosi ripartiti:
CLASSE A - TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO AL POSTO A CONCORSO. Nel concorso interno o in caso di ammissione a concorso pubblico in base alla norma sulla riserva al personale interno, i titoli di studio inferiori a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto a concorso non danno luogo all'attribuzione di alcun punteggio. Per il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno viene valutata la votazione superiore alla sufficienza attribuendo sino ad un massimo di 8 punti nel modo seguente:
posti per i quali è richiesto il diploma di laurea:
110 lode punti 8
da 99 a 110 punti 4
da 88 a 98 punti 2
da 77 a 87 punti 1
per i diplomi di laurea che prevedano una votazione diversa, la votazione conseguita, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà rapportata in centodiecesimi;
posti per i quali è richiesto il diploma di scuola media superiore
60/60 punti 8
da 54 a 59 punti 4
da 48 a 53 punti 2
da 42 a 47 punti 1
per i diplomi conseguiti dall'anno scolastico 1998-1999 la votazione conseguita ai fini dell'attribuzione del punteggio è la seguente:
100/100 punti 8
da 90 a 99 punti 4
da 80 a 89 punti 2
da 70 a 79 punti 1
per i diplomi che prevedano una votazione diversa, la votazione conseguita, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà rapportata in centesimi;
posti per i quali è richiesto titolo di studio diverso dagli anzidetti
la votazione conseguita anche se espressa per giudizio sintetico sarà rapportata a punteggio in decimi attribuendo i seguenti punti:
ottimo ( o votazione superiore a 9/10) punti 8
distinto (o votazione superiore a 8/10) punti 4
buono (o votazione superiore 7/10) punti 2
CLASSE B - ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Sono attribuiti sino ad un massimo di punti 2 nel modo seguente:
punti 1 per titolo/i di studio superiore/i od ulteriore/i a quello richiesto per il posto messo a concorso;
punti 1 per abilitazioni professionali o corsi di perfezionamento attinenti al posto messo a concorso, purché non richiesti espressamente per l'ammissione,
conseguiti in corsi legalmente riconosciuti con esami e valutazione finale.
Nessun punteggio è attribuito ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso.
Art. 24 Titoli di servizio
Per i titoli di servizio possono essere attribuiti sino ad un massimo di 10 punti.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno valutati servizi, debitamente documentati, prestati, anche a tempo determinato o stagionale, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il punteggio sarà attribuito, sino ad un massimo di 10 punti, nel modo seguente:
punti 1 per ogni anno o frazioni di anno, superiori a sei mesi ed un giorno, di servizio cumulabile prestato in posizioni analoghe o superiori attinenti alla categoria e profilo professionale del posto messo a concorso;
punti 0,5 per ogni anno o frazioni di anno, superiori a sei mesi ed un giorno, di servizio cumulabile prestato con mansioni immediatamente inferiori attinenti alla categoria e profilo professionale del posto messo a concorso;
punti 0,25 per ogni anno o frazioni di anno, superiori a sei mesi ed un giorno, di servizio cumulabile prestato con mansioni ulteriormente inferiori attinenti alla categoria e al profilo professionale del posto messo a concorso;
punti 0,10 per ogni anno o frazioni di anno, superiori a sei mesi ed un giorno, di servizio cumulabile prestato con mansioni diverse da quelle specificate ai precedenti punti a), b) e c).
Non è valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio il servizio prestato per il periodo eventualmente richiesto in categoria analoga od inferiore per l'ammissione al concorso.
Qualora in base alle dichiarazioni rese contestualmente alla domanda di ammissione e/o alla documentazione prodotta non sia possibile ricondurre le mansioni o la natura del servizio prestato a posizioni analoghe o superiori, ovvero immediatamente o ulteriormente inferiori attinenti alla categoria e profilo professionale del posto a concorso, sarà sempre attribuito il punteggio minimo.
I periodi di effettivo servizio di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri, purchè documentati con apposita specifica documentazione, ai sensi dell'art.22 della legge n° 958/1986 sono valutati con il punteggio corrispondente al posto messo a concorso.
Art. 25 Titoli vari
Per i titoli vari possono essere attribuiti sino ad un massimo di punti 6 nel modo seguente:
sino ad un massimo di punti 5 per idoneità conseguita in pubblici concorsi, con esclusione di quelli per soli titoli, così attribuibili ;
punti 1 per ogni idoneità conseguita in precedenti concorsi per posti di categoria e profilo professionale analogo o superiore a quello a concorso;
punti 0,5 per ogni idoneità conseguita per posti di categoria e profilo professionale immediatamente inferiore a quello a concorso;
punti 0,25 per ogni idoneità conseguita per posti di categoria e profilo professionale ulteriormente inferiore a quello a concorso;
punti 0,10 per ogni idoneità conseguita per posti di categoria e profilo professionale diverso da uno di quelli sopra considerati, ovvero nel caso previsto dall'art. 24, comma 5.
punti 1 per incarichi e/o consulenze, adeguatamente documentati, conferiti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ddel D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, e successive modificazioni ed integrazioni o per pubblicazioni, ricerche o studi, effettuati per conto delle predette pubbliche amministrazioni e dalle stesse utilizzati.
I titoli anzidetti dovranno essere adeguatamente documentati
Art. 26 Curriculum professionale
Sono attribuiti, a giudizio della commissione, sino ad un massimo di 4 punti in relazione ai seguenti parametri di riferimento:
durata delle esperienze di lavoro comunque maturate attinenti, a giudizio della commissione, per contenuti al profilo professionale del posto messo a concorso, con esclusione del periodo eventualmente richiesto ai fini dell'ammissione al concorso e dei servizi già altrove valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per titoli;
qualità e specialità delle esperienze di lavoro maturate in relazione agli specifici contenuti del profilo professionale messo a concorso.
Ai dipendenti della pubblica amministrazione, anche a prescindere dalla valutazione dei parametri anzidetti, è sempre attribuito il punteggio massimo (punti 4) qualora venga documentato che è stata acquisita al fascicolo personale la valutazione positiva cui fa cenno l'art. 11, 7° comma del D.Lgs. 165/2001.
Ai soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale volontario, per un periodo superiore ai sei mesi, sono attribuiti:
punti 2 per esperienze maturate in settori od aree di attività non attinenti, a giudizio della commissione, al posto da ricoprire;
punti 4 per attività attinenti, a giudizio della commissione, al posto da ricoprire.
Qualora dalla documentazione in atti non sia possibile stabilire l'attinenza dell'attività svolta con il posto da ricoprire o la durata dell'esperienza maturata è sempre attribuito il punteggio minimo di punti 2.
CAPO II - VALUTAZIONE E SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE
Art. 27 Valutazione delle prove d'esame
Nella valutazione delle prove scritte, pratiche e orali dei concorsi per esami e per titoli ed esami possono essere attribuiti i seguenti punteggi massimi:
prova scritta a contenuto teorico o teorico-dottrinale punti 30 (10 punti per componente della commissione);
prova scritta a contenuto teorico pratico od in alternativa, per i profili professionali per i quali è prevista dal bando, prova pratico operativa punti 30 (10 punti per componente della commissione);
prova orale a contenuto teorico dottrinale punti 30 (10 punti per componente della commissione);
L'accertamento linguistico volto alla conoscenza parlata o scritta di una lingua straniera indicata nel bando, quando non sia prevista specifica ed autonoma prova d'esame in tal senso, non dà luogo ad alcun punteggio, ma solamente alla formulazione di un giudizio, favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole (riscontro negativo).
Di norma, nella valutazione delle prove d'esame la commissione, a conclusione di una valutazione collegiale, perviene all'espressione di un voto unico. Qualora non sia possibile giungere a una concordanza di opinioni il punteggio massimo attribuibile sarà diviso in misura uguale per tutti i commissari e ognuno di essi dovrà, entro il limite del punteggio riservatogli, esprimere la propria valutazione. La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio da assegnare. Nell'accertamento linguistico di cui al precedente comma 2, il giudizio favorevole o sfavorevole è espresso a maggioranza di voti dei componenti con prevalenza in caso di parità del voto del presidente.
Nei concorsi per esami o per titoli ed esami conseguono l'ammissione alla prova finale orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove d'esame che la precedono il punteggio di almeno 21/30 (votazione minima di idoneità).
Al candidato che non consegue alle prove d'esame l'idoneità (votazioni inferiore ai 21/30), la commissione, di norma, non attribuisce alcun punteggio qualificandolo con il giudizio "NON CLASSIFICATO".
Art. 28 Svolgimento della prova scritta a contenuto teorico o teorico dottrinale
Il giorno stabilito per lo svolgimento della prova scritta la commissione, immediatamente prima dell'inizio della prova stessa, predispone tre tracce di temi o di questionari a risposte predeterminate e/o libere sulle materie oggetto del concorso ed indicate nel bando ovvero di una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi, ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento, e determina la durata della prova in relazione alle difficoltà connesse con il suo svolgimento, valutati anche i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per i portatori di handicap che sostengono l'esame.
Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione prima dell'inizio della prova cui si riferiscono.
Le tracce o la traccia, qualora l'esame abbia luogo in più sedi, appena formulate e trascritte su un foglietto nel quale sarà indicata anche la durata della prova, sono chiuse in buste suggellate e firmate sulla chiusura di tutti i lembi dai componenti della commissione e dal segretario.
All'ora stabilita per la prova, che deve essere la stessa anche quando la prova si svolga in più sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza di cui all'articolo 20, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale mediante valido documento, fa prendere posto nell'aula ai candidati. Indi fa constare della chiusura dei tre pieghi o del piego contenenti le tracce dei temi e, nel primo caso, fa sorteggiare da uno dei concorrenti il tema da svolgere e dà successivamente lettura degli altri due temi.
Ai candidati vengono, quindi, consegnate una busta grande ed una più piccola. Le buste grandi dovranno essere tutte uguali per forma e colore ed analogamente le piccole. Nella busta più piccola è contenuto un cartoncino ripiegato, uguale, in tutte le buste, per dimensione, forma e colore.
Ad ogni candidato vengono poi consegnati una penna biro e due fogli di carta formato protocollo portanti il timbro del Comune e la firma del presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Qualora i fogli consegnati non siano sufficienti, a richiesta anche di un solo candidato, ne saranno consegnati altri, in eguale numero e formato, a tutti i candidati, nel rispetto delle predette formalità al fine di evitare ogni possibilità di riconoscimento.
I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, sui fogli come sopra consegnati utilizzando la penna di cui è stato dotato ogni candidato.
Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i componenti della commissione giudicatrice o gli incaricati della vigilanza.
I concorrenti non possono utilizzare appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto testi di legge non commentati messi a disposizione dalla commissione ed i dizionari.
Il candidato che contravviene alle disposizioni dei precedenti commi o comunque abbia copiato in tutto o in parte il tema svolto, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La commissione giudicatrice o comitato di vigilanza curano l'osservanza delle anzidette disposizioni e hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno due dei rispettivi membri devono essere sempre presenti nella sala delle prove.
La mancata esclusione per i motivi suindicati in sede di svolgimento della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione della prova medesima.
Ultimato lo svolgimento della prova il candidato, senza apporre sottoscrizione né altro contrassegno, che ne comporterebbe l'esclusione, inserisce i fogli nella busta più grande. Quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino che inserisce ripiegato e chiude nella busta più piccola. Questa è poi inserita nella busta grande, che il candidato chiude e consegna, unitamente alla penna ricevuta, ai membri della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.
Al termine della prova scritta tutte le buste vengono raccolte in uno o più plichi che sono firmati sulla chiusura dei lembi dai membri della Commissione, dal Comitato di vigilanza e dal Segretario.
I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, all'inizio della valutazione della prova.
Qualora la prova si sia svolta in più sedi i segretari del comitato di vigilanza faranno pervenire i plichi contenenti gli elaborati d'esame, chiusi con le formalità predette, al più presto possibile al segretario della commissione giudicatrice.
Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa e che deve rimanere chiusa. Tale numero è riportato su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
Al termine della lettura di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul cartoncino contenuto nella stessa.
I punteggi conseguiti dai candidati nella prova sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del comune o altro luogo idoneo nella sede comunale.
La prova dei concorrenti che non abbiano conservato l'incognito nella stesura dell'elaborato è annullata.
Particolari garanzie, tutele ed ausili sono predisposti per le persone handicappate che eventualmente sostengono la prova d'esame ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 29 Svolgimento della prova scritta a contenuto teorico pratico
La prova scritta a contenuto teorico pratico consiste nella formulazione di atti amministrativi, nella stesura di elaborati tecnici, illustrazione di attività o procedimenti (amministrativi, contabili, tecnici, organizzativi o gestionali), approfondimenti su ipotesi concrete con esposizione anche di concetti essenziali e generali, in termini teorico dottrinali, riferiti alle problematiche prospettate nel tema assegnato nell'ambito delle materie previste dal bando per il posto messo a concorso.
Per lo svolgimento della prova si osservano le modalità previste dall'articolo 28 del presente regolamento per la prova scritta a contenuto teorico o teorico dottrinale.
Art. 29-BIS Adempimenti per lo svolgimento di concorsi che prevedono due prove scritte
Qualora il concorso preveda due prove scritte, fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 28 e 29 in materia di svolgimento delle prove e di adempimenti della Commissione, si osserva, per quanto riguarda la raccolta e correzione degli elaborati, la procedura di cui ai successivi commi.
Ai candidati vengono consegnate una busta grande, munita di linguetta staccabile e una busta piccola. Le buste grandi devono essere tutte uguali per forma e colore e analogamente le piccole. Nella busta più piccola è contenuto un cartoncino o foglietto, uguale in tutte le buste per dimensione, forma e colore, sul quale ciascun candidato, prima di procedere alla chiusura della busta stessa, dovrà scrivere il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita.
Al termine di ogni giorno, dopo la consegna, è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente uno stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Su ogni busta il Presidente della commissione o del comitato di vigilanza appone trasversalmente, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
Successivamente alla conclusione dell'ultima prova d'esame, e comunque non oltre le 24 ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due dei rispettivi componenti. Il luogo, giorno e ora in cui si procederà alla predetta operazione di riunione delle buste è oralmente comunicato ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame informandoli che alcuni di essi, in ogni caso in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle operazioni stesse.
Tutte le buste vengono raccolte in uno o più plichi firmati sulla chiusura dei lembi dal Segretario e dal Presidente. Tali plichi sono aperti esclusivamente alla presenza della Commissione all'inizio della valutazione delle prove.
Prima di procedere alla lettura e valutazione degli elaborati del concorso la Commissione dovrà stabilire quale delle due prove contenute nelle buste correggerà per prima da individuare in base alla data apposta sulle singole buste al momento della consegna ovvero dal colore delle buste qualora fosse diverso. La decisione e la relativa motivazione dovranno risultare nel processo verbale.
La Commissione ha facoltà di non procedere alla correzione del secondo elaborato di uno stesso candidato qualora al primo già corretto sia stato attribuito un punteggio inferiore a quello minimo di idoneità (21/30). In tal caso sarà sufficiente riportare sull'elaborato non corretto la dicitura, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione "Non corretto in quanto alla prima prova valutata è stato assegnato un punteggio inferiore a quello minimo di idoneità (21/30) che non consente l'ammissione alla prova orale".
Il riconoscimento dei concorrenti mediante l'apertura delle buste piccole contenenti il foglietto riportante le loro generalità, deve essere effettuato a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
Di norma, al candidato il cui elaborato non sia corretto ai sensi del comma 7 del presente articolo non è attribuito alcun punteggio qualificandolo con il giudizio "Non classificato".
Art. 30 Svolgimento della prova pratico operativa
La prova pratico operativa consiste nella materiale esecuzione di un lavoro o nell'effettuazione di un'operazione artigianale o di mestiere o nella dimostrazione della qualificazione o della specializzazione posseduta dal concorrente, fornita in modo pratico anche mediante l'utilizzo di mezzi, macchine o computer.
La commissione stabilisce, prima dell'inizio della prova, le modalità di espletamento, in modo che siano uguali per tutti i concorrenti, ed il tempo massimo consentito.
In considerazione del carattere della prova pratica operativa, non sono prescritte terne da estrarre dai concorrenti riservando al giudizio della commissione l'applicazione di tale modalità, ove la stessa sia ritenuta possibile, in rapporto anche all'allestimento dei mezzi per effettuare la prova.
Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado di utilizzare, materiali, macchine e mezzi dello stesso tipo e in pari condizioni operative.
Prima dello svolgimento della prova la commissione procede all'identificazione dei concorrenti in base ad un documento di riconoscimento valido.
L'ordine di ammissione dei concorrenti alla prova sarà determinato in base al numero assegnato a ciascuno di essi, secondo l'ordine di arrivo, da un dipendente comunale all'uopo designato dal sindaco.
La commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun concorrente nell'effettuazione della prova e ne tiene conto nella sua valutazione comparativamente con la qualità del risultato conseguito.
L'assegnazione della votazione avviene da parte della commissione subito dopo che ciascun concorrente ha effettuato la prova, una volta che lo stesso si sia allontanato, e prima dell'ammissione di altro candidato.
Per la prova pratico operativa si osservano le disposizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento, in quanto applicabili.
Le persone portatrici di handicap sono tutelate nello svolgimento della prova pratico operativa mediante utilizzo di ausili speciali e con maggiori tempi aggiuntivi riconosciuti, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5.2.1992, n. 104.
Art. 31 Svolgimento della prova orale
Nei concorsi per esami o per titoli ed esami l'ammissione alla prova orale (colloquio) è subordinata all'ottenimento di una votazione di almeno 21/30 in ciascuna delle prove d'esame che la precedono.
L'ordine di ammissione dei concorrenti alla prova sarà determinato in base al numero assegnato a ciascuno di essi, secondo l'ordine di arrivo, da un dipendente comunale all'uopo designato dal sindaco.
I criteri e le modalità di espletamento della prova e dell'accertamento linguistico, ove previsto, sono stabiliti dalla commissione prima dell'inizio della stessa e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenze.
La commissione, nell'ambito dei criteri e modalità predette, stabilisce il numero delle domande (che deve essere uguale per tutti) da rivolgere a ciascun candidato.
La prova orale deve svolgersi in un locale aperto al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
La valutazione della prova di ciascun concorrente è effettuata dalla commissione, una volta che l'interessato si sia allontanato, prima dell'ammissione di altro candidato.
I punteggi conseguiti dai candidati nella prova e l'esito dell'accertamento linguistico, ove previsto, sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del comune o altro luogo idoneo nella sede comunale.
Qualora per l'elevato numero dei concorrenti od per altro motivo la prova orale si svolga in più fasi, al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito che sarà affisso nella sede degli esami.
La prova orale si intende superata se il candidato consegue il punteggio di almeno 21/30 (votazione minima di idoneità). Al candidato che non consegue alle prove d'esame l'idoneità, la commissione non attribuisce, di norma, alcun punteggio qualificandolo con il giudizio "NON CLASSIFICATO".
Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap ai sensi dell'articolo 20 della legge 5.2.1992, n. 104.
Art. 32 Graduatoria
La commissione esaminatrice, ultimate le operazioni concorsuali, procede alla formazione della graduatoria finale di merito dei concorrenti idonei.
La graduatoria del concorso è unica ed è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale complessivamente assegnato a ciascun concorrente.
Nella formazione della graduatoria, ove si tratti di concorso pubblico, si tiene conto dei posti eventualmente riservati dal bando al personale interno in servizio di ruolo o a particolari categorie di cittadini nonché, a parità di punteggio, delle preferenze di legge con particolare riferimento quelle indicate dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, il cui testo aggiornato con le innovazioni introdotte dalla legge n. 191/98, per facilità di consultazione, si ALLEGA sub B.
Nei concorsi interni la graduatoria è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale complessivamente assegnato a ciascun concorrente idoneo tenendo conto, a parità di punteggio, delle preferenze di legge di cui è detto al comma precedente.
La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della commissione ed è affissa, subito dopo la formazione, nella sede della prova d'esame.
Ultimate le operazioni concorsuali, il segretario della commissione trasmette i verbali e tutta la documentazione del concorso all'ufficio istruttore.
L'ufficio predetto, esaminati i verbali, ove rilevi errori materiali nella formazione della graduatoria od altre imperfezioni ne dà comunicazione al presidente della commissione, affinché, riunita la commissione stessa, provveda ai necessari perfezionamenti.
Della seduta della commissione viene redatto verbale indicante le operazioni effettuate.
Ad istruttoria ultimata, la graduatoria è approvata con determinazione del dirigente che ha indetto il concorso.
La procedura concorsuale, una volta conclusa, può essere annullata dall'Amministrazione solo per motivi di legittimità.
La graduatoria conserva efficacia per il periodo previsto da norme di legge o regolamentari.
Art. 33 Pubblicazione della graduatoria
La graduatoria del concorso dopo l'approvazione è resa pubblica, mediante ripubblicazione per quindici giorni consecutivi, all'albo Pretorio del Comune.
TITOLO V - PROCEDIMENTI SPECIALI DI ACCESSO
Art. 34 Prova pubblica selettiva
Per l'accesso ai posti sino alla categoria funzionale B1 compresa, per i quali è richiesta la scuola dell'obbligo che non comportino una particolare professionalità, si procede mediante prova pubblica selettiva in base alle disposizioni dell'articolo 16 della legge 28.2.1987, n. 56, dell'articolo 4 della legge 20.5.1988, n. 160 e successive modificazioni e del D.P.C.M 27.12.1988.
La prova di esame è unica ed è stabilita, a seconda dei contenuti professionali dei posti ai quali ci si riferisce, in una delle seguenti due forme:
prova pratica operativa, regolata con le modalità previste dall'articolo 30 del presente regolamento per quanto applicabili;
prova scritta a questionario costituita da domande a risposta multipla, con un minimo di tre ed un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte, fra le quali il concorrente deve scegliere quella esatta. Le domande saranno suddivise nei tre gruppi seguenti: I GRUPPO cultura generale; II GRUPPO cenni sull'ordinamento comunale III GRUPPO conoscenze di norme legislative, regolamentari, procedurali od operative concrete attinenti il posto da ricoprire
Il numero delle domande è stabilito dalla Commissione prima dell'inizio della prova, insieme con la determinazione del tempo per fornire le risposte. Vengono predisposti 3 gruppi di domande racchiusi in buste identiche, e prive di contrassegni, fra le quali sarà effettuata la scelta. Si applicano, per quanto compatibili, le norme procedurali previste per la prove scritta dall'articolo 28.
prova scritta a prevalente contenuto pratico operativo consistente nella stesura di relazione o certificazione o di altro semplice atto amm./vo, contabile o tecnico in base ad istruzioni generali e/o di dettaglio fornite dalla commissione con riferimento ad ipotesi di lavoro od esperienza lavorativa concreta attinente al posto da ricoprire. Ai fini predetti la commissione formula e trascrive su singoli foglietti tre temi riguardanti ipotesi di lavoro concrete indicando altresì il termine per la conclusione della prova. Le tracce di tema sono racchiuse in distinte buste uguali per colore e formato che sono sottoposte alla scelta del candidato.
Ai sensi dell'articolo. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, le votazioni della Commissione si attengono strettamente agli indici di riscontro dell'idoneità stabiliti nell'ALLEGATO sub C al presente regolamento.
Art. 35 Assunzioni a tempo determinato o stagionale
Nei casi previsti e consentiti dalla vigente normativa applicabile al comparto il Comune può procedere ad assunzioni stagionali o a tempo determinato, pieno o parziale.
Per le assunzioni anzidette, in relazione alla precarietà del rapporto, si procederà nel modo seguente: POSTI DI CATEGORIA FUNZIONALE B3 O SUPERIORE
La selezione avviene per titoli, per esame o per titoli ed esame. La prova d'esame è unica e può consistere in una prova scritta o in una prova pratica od in un colloquio.
L'avviso è approvato dal dirigente cui si riferisce il posto ed è affisso all'albo pretorio e trasmesso alla locale sezione circoscrizionale per l'impiego. Nell'avviso sono indicati: il posto da ricoprire, la durata e il tipo di rapporto, i titoli culturali e professionali e i requisiti da possedere, il termine per la presentazione delle domande nonché:
I titoli valutabili e i punteggi attribuibili, in caso di selezione per titoli;
Il tipo di prova (scritta, pratica o colloquio) da sostenere, le materie oggetto d'esame ed il punteggio attribuibile, in caso di selezione per esame;
I titoli valutabili, il tipo di prova da sostenere, le materie d'esame e i punteggi attribuibili, in caso di selezione per titoli ed esame.
Per lo svolgimento della prova d'esame si osservano le norme dettate dal presente regolamento per il concorso pubblico in quanto applicabili.
La Commissione effettua in un'unica seduta la valutazione della prova d'esame e/o dei titoli.
Qualora l'elevato numero dei concorrenti non consenta di concludere le operazioni in una sola seduta, i lavori sono aggiornati ad altra data fissata dalla commissione.
A conclusione dei lavori la commissione redige apposita graduatoria di merito che è affissa nella sede comunale.
La graduatoria una volta approvata dal dirigente del settore interessato conserva efficacia quanto quella del concorso pubblico. POSTI SINO ALLA CATEGORIA FUNZIONALE B1
All'assunzione a tempo determinato si procede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento previo riscontro d'idoneità da effettuare nei modi previsti dal precedente articolo 34.
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 36 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo statuto.
Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.