Comune di Adria
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REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE FRAZIONALI

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Commissione operativa per la costituzione delle consulte
Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II - ASSEMBLEA DELLA FRAZIONE

Art. 5 - Convocazione e presidenza dell'assemblea dei cittadini delle frazioni
Art. 6 - Modalità di convocazione

CAPO III - LA CONSULTA FRAZIONALE

SEZIONE I - Consultazione per la nomina dei componenti della consulta

Art. 7 - Formazione della lista dei candidati da sottoporre a consultazione
Art. 8 - Indizione della consultazione e pubblicità
Art. 9 - Svolgimento della consultazione
Art.10 - Validità della consultazione
Art.11 - Modalità di spoglio

SEZIONE II - La consulta frazionale

Art.12 - Composizione delle Consulte
Art.13 - Cause di incompatibilità
Art.14 - Nomina della Consulta
Art.15 - Cause di decadenza dei singoli componenti e della Consulta
Art.16 - Durata in carica
Art.17 - Sostituzione

SEZIONE III - Norme di organizzazione ed attribuzioni

Art.18 - Gratuità della funzione
Art.19 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente
Art.20 - Revoca o sostituzione del Presidente o del Vice Presidente
Art.21 - Convocazione delle sedute
Art.22 - Attribuzioni del Presidente
Art.23 - Attribuzioni del Vice Presidente
Art.24 - Attribuzioni della Consulta
Art.24/bis - accesso e partecipazione della Consulta ai procedimenti amministrativi
Art.25 - Compiti del componente che svolge le funzioni di Segretario della Consulta
Art.26 - Sede della Consulta ed attività di supporto

SEZIONE IV - Svolgimento delle sedute

Art.27 - Svolgimento delle sedute
Art.28 - Validità delle sedute
Art.29 - Approvazione delle proposte e dei pareri
Art.30 - Verbale della seduta

SEZIONE V - Trasmissione e valutazione dei verbali

Art.31 - Modalità di trasmissione dei verbali delle sedute
Art.32 - Valutazione dei verbali

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.32/bis - Conferenza dei presidenti di consulta
Art.33 - Convocazione Consiglio Comunale aperto a tutti i componenti delle Consulte
Art.34 - Oneri a carico del Comune
Art.35 - Disposizioni transitorie
Art.36 - Entrata in vigore
Art.37 - Pubblicità aggiuntiva

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle consulte frazionali, di seguito denominate "consulte", previste dall'art. 59 dello Statuto comunale.
  2. In armonia con quanto sancito dalla citata norma statutaria, l'istituzione delle consulte si prefigge lo scopo di valorizzare il ruolo autonomo delle frazioni nel contesto socio politico del Comune e favorire la partecipazione dei cittadini residenti nelle frazioni all'attività amministrativa del Comune.
  3. Ai fini predetti può essere istituita apposita consulta per ogni frazione geografica del Comune: Baricetta, Bellombra, Bottrighe, Cà Emo, Cavanella Po, Fasana, Mazzorno Sinistro e Valliera.

Art. 2
Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    1. per "consulta" l'organo collegiale di partecipazione, a livello di consultazione, tra l'Amministrazione Comunale e le singole frazioni sull'attività politico amministrativa del Comune indicata all'art. 24;
    2. per "assemblea dei cittadini della frazione" una pubblica riunione promossa dall'amministrazione comunale o dalla consulta alla quale possono partecipare, con diritto di parola, tutti i cittadini della frazione, di età non inferiore ai 16 anni, per la discussione di questioni inerenti la frazione stessa o l'intero comune.
    3. per "conferenza dei presidenti di consulta" la riunione dei presidenti di tutte le consulte frazionali di cui al successivo articolo 32 -bis.

Art. 3
Commissione operativa per la costituzione delle consulte

  1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di consultazione, così come definite dal presente regolamento, è istituita, per il tempo strettamente necessario, apposita commissione operativa composta dal Segretario generale o da chi legittimamente lo sostituisce, che la presiede, dal dirigente dei servizi amministrativi o suo delegato, da un addetto all'ufficio elettorale del Comune.
  2. Alla nomina della predetta commissione provvede il Sindaco con proprio atto.
  3. Alla commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
    1. formare la lista dei candidati alla nomina a componente della consulta, previa verifica delle condizioni richieste dal regolamento;
    2. predisporre la scheda sulla quale i cittadini della frazione sono chiamati a votare. Tale scheda dovrà avere le caratteristiche essenziali indicate nel modello allegato al presente regolamento;
    3. verificare la regolarità della consultazione in relazione alle disposizioni che la disciplinano;
    4. effettuare lo spoglio delle schede con le modalità di cui al successivo art. 11;
    5. formare la graduatoria dei candidati in base alle preferenze
    6. decidere, a maggioranza di voti, su ogni questione che si possa presentare in ordine alla consultazione.
  4. La commissione si avvale, per le attività di competenza, dell'ufficio relazioni pubbliche e decentramento e del personale preposto alle delegazioni frazionali.
  5. Delle operazioni svolte dalla commissione è redatto, per ogni seduta, processo verbale che viene tempestivamente rimesso per le valutazioni e/o decisioni di competenza al Sindaco.

Art. 4
Trattamento dei dati personali

  1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
  2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
  3. Titolare del trattamento è il Comune di Adria in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata.
  4. I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
  5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

CAPO II - ASSEMBLEA DELLA FRAZIONE

Art. 5
Convocazione e presidenza dell'assemblea dei cittadini delle frazioni

  1. L'assemblea dei cittadini della frazione è convocata per iniziativa del presidente della consulta o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.
  2. Il presidente della consulta deve convocare almeno una volta all'anno l'assemblea dei cittadini della frazione per riferire sull'attività svolta e acquisire pareri o suggerimenti su iniziative da promuovere a beneficio della comunità.
  3. Il presidente della consulta è inoltre tenuto a convocare l'assemblea inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste quando lo richieda il Sindaco, il Presidente del consiglio comunale o cinque consiglieri comunali o l'assessore al decentramento o il delegato del Sindaco o il seguente numero minimo di cittadini:
    1. n. 90 per Bottrighe;
    2. n. 50 per Baricetta, Bellombra e Valliera;
    3. n. 30 per Cà Emo e Fasana;
    4. n. 10 per Cavanella Po e Mazzorno Sinistro.
  4. Le sedute dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero dei cittadini intervenuti.
  5. L'assemblea dei cittadini della frazione è presieduta, salvo il caso di cui al successivo comma, dal presidente della consulta.
  6. L'assemblea dei cittadini delle frazioni può essere convocata dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità per discutere questioni inerenti la frazione stessa. In tal caso l'assemblea è presieduta dal Sindaco.

Art. 6
Modalità di convocazione

  1. L'assemblea è convocata mediante appositi avvisi da affiggere in luoghi pubblici della frazione e all'albo pretorio del Comune.
  2. Quando la convocazione è disposta dal presidente della consulta ne è data comunicazione al Sindaco, al presidente del consiglio, ai capigruppo consiliari e al delegato del Sindaco; nel caso in cui sia invece disposta dal Sindaco ne è data notizia, se nominata, alla consulta della frazione interessata.
  3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
  4. Forme di pubblicità più ampia della convocazione dell'assemblea possono essere disposte, di volta in volta, dal presidente della consulta o dal Sindaco in relazione alla rilevanza degli argomenti da trattare.

CAPO III - LA CONSULTA FRAZIONALE

SEZIONE I Consultazione per la nomina dei componenti della consulta

Art. 7
Formazione della lista dei candidati da sottoporre a consultazione

  1. Possono proporsi alla nomina a componente della consulta tutti i cittadini maggiorenni residenti o dimoranti nella frazione che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo art. 13.
  2. Il numero minimo dei candidati per le singole frazioni è:
    1. n. 12 per Bottrighe;
    2. n. 10 per Baricetta, Bellombra, Valliera;
    3. n. 8 per Cà Emo e Fasana;
    4. n. 5 per Cavanella Po e Mazzorno Sinistro
  3. Ogni singola candidatura deve essere sottoscritta da cittadini della frazione con età non inferiore ai 16 anni.
  4. Il numero minimo dei sottoscrittori per ogni candidato è:
    1. n. 6 per Bottrighe
    2. n. 5 per Baricetta, Bellombra e Valliera;
    3. n. 4 per Cà Emo e Fasana;
    4. n. 3 per Cavanella Po e Mazzorno Sinistro.
  5. Ogni sottoscrittore può presentare una sola candidatura. Qualora ne presenti più di una sarà ritenuta nulla ogni sottoscrizione dallo stesso effettuata.
  6. Le candidature devono essere presentate, secondo lo schema allegato al presente regolamento, nei modi e termini indicati, di volta in volta, nell'atto che indice la consultazione.
  7. Nel termine prefissato dal Sindaco, la commissione operativa procede alla formazione della lista dei candidati alla nomina seguendo l'ordine alfabetico.
  8. Qualora nel termine assegnato non pervenga alcuna candidatura, ovvero quelle presentate risultino inferiori al numero minimo dei candidati richiesti dal comma 2 del presente articolo, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, decide se e di quanto prorogare i termini per la presentazione delle candidature oppure dichiarare infruttuosa la procedura di consultazione.
  9. Nel caso in cui la procedura sia dichiarata infruttuosa, il Sindaco indice una nuova consultazione entro 60 giorni dalla dichiarazione stessa, previa convocazione dell'assemblea dei cittadini della frazione.
  10. Qualora anche in tal caso non pervenga alcuna candidatura o quelle presentate risultino inferiori al numero minimo richiesto, la procedura per la costituzione della consulta resta sospesa fino a che almeno il seguente numero minimo di cittadini non richieda il riavvio del procedimento:
    1. n. 80 per Bottrighe;
    2. n. 50 per Baricetta, Bellombra e Valliera;
    3. n. 35 per Cà Emo, Fasana;
    4. n. 15 per Cavanella Po e Mazzorno Sinistro.

Art. 8
Indizione della consultazione e pubblicità

  1. La consultazione è indetta dal Sindaco entro 45 giorni dal suo insediamento con proprio atto nel quale vengono in particolare stabiliti:
    1. i modi e termini da osservare per la presentazione delle candidature;
    2. il termine entro cui la commissione operativa provvederà alla formazione della lista dei candidati;
    3. il giorno o i giorni in cui avrà luogo la consultazione;
    4. l'orario ed il luogo nel quale i cittadini possono esprimere il loro voto.
  2. Il Sindaco individua, inoltre, le forme di pubblicità ritenute più idonee per garantire una conoscenza puntuale ed esatta sulle modalità e termini della consultazione convocando, se del caso, l'assemblea dei cittadini della frazione.
  3. Prima del giorno fissato per la consultazione, il Sindaco, con proprio atto, individua i soggetti ai quali affidare il compito di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di voto di cui è detto al successivo articolo 9.
  4. I soggetti di cui al precedente comma non possono essere scelti tra coloro che sono candidati alla nomina di componente della consulta.

Art. 9
Svolgimento della consultazione

  1. Il giorno precedente a quello fissato per la consultazione, ai soggetti incaricati di presiedere alle operazioni, è consegnato il seguente materiale:
    1. schede riportanti il nominativo dei candidati in numero adeguato;
    2. urna destinata a ricevere le schede votate. Detta urna, prima dell'inizio della consultazione, deve essere suggellata in modo tale da consentire la sola immissione delle schede ma non la sua apertura senza lasciare segni di effrazione;
    3. quant'altro necessario (penne, stampati, cancelleria, ecc.) per il regolare svolgimento delle operazioni.
  2. Nel giorno o nei giorni previsti i cittadini residenti o dimoranti nella frazione, di età non inferiore a 16 anni, potranno recarsi, nell'orario stabilito, nel luogo individuato per esprimere le loro preferenze in ordine ai candidati.
  3. I dipendenti comunali che presiedono alle operazioni, previo accertamento dell'identità e dell'età di coloro che si presentano, redigono elenco nominativo avente le caratteristiche risultanti nel modello allegato, nel quale a fianco del cognome, nome, e residenza del cittadino deve essere apposta la firma dello stesso a conferma della sua partecipazione alla consultazione.
  4. Eseguite le predette formalità viene consegnata la scheda riportante il nominativo dei candidati (v. modello allegato)
  5. La preferenza si esprime tracciando un segno sul rettangolo a fianco di uno dei nominativi indicati nella scheda.
  6. Può essere espressa una sola preferenza.
  7. Dopo il voto la scheda è inserita, debitamente piegata, nell'urna presente nel luogo della consultazione.
  8. Qualora la consultazione si svolga in più giornate, l'urna contenente le schede votate dovrà essere opportunamente custodita al fine di impedire la manomissione del suo contenuto.
  9. Ultimata la consultazione, l'urna, debitamente chiusa, unitamente all'elenco nominativo dei partecipanti di cui è detto sopra ed al materiale ricevuto, è rimesso al Presidente della commissione operativa per le successive operazioni.

Art. 10
Validità della consultazione

  1. Per la validità della consultazione è richiesto che alla votazione intervenga almeno il 10% dei cittadini aventi diritto, rilevato 20 giorni prima della data di indizione della consultazione finalizzata alla nomina dei componenti della consulta.
  2. Qualora il quorum sopraindicato non sia raggiunto, il Sindaco dichiara la consultazione non valida e, sentiti i capigruppo consiliari, decide se ripeterla in altra data o se integrare la lista dei candidati prima di procedere a nuova consultazione.
  3. Per l'integrazione della lista dei candidati si osservano le procedure e le modalità di cui al precedente articolo 7 e seguenti.
  4. Qualora anche all'ulteriore consultazione non intervenga il numero di cittadini richiesto per la sua validità, la procedura per la costituzione della consulta resta sospesa fino a che almeno il seguente numero di cittadini richieda il rinnovo della procedura:
    1. n. 80 per Bottrighe
    2. n. 50 per Baricetta, Bellombra, Valliera;
    3. n. 35 per Cà Emo e Fasana
    4. n. 15 per Mazzorno Sinistro e Cavanella Po.

Art. 11
Modalità di spoglio

  1. Lo spoglio delle schede viene effettuato dalla commissione operativa per la costituzione delle consulte non oltre i 6 giorni successivi alla conclusione della consultazione.
  2. La commissione, effettuato il riscontro tra numero di votanti risultante dall'elenco nominativo di cui è detto in precedenza ed il numero delle schede contenute nell'urna, procede al conteggio delle preferenze espresse.
  3. Sono considerate preferenze valide anche quelle che, seppur non espresse tracciando un segno nel rettangolo a fianco del nominativo, possono essere inequivocabilmente attribuite, per la presenza di un diverso contrassegno (ad esempio cerchiatura o sottolineatura del nome), ad un determinato candidato.
  4. La commissione decide, a maggioranza di voti, su ogni altra questione che si possa presentare in ordine alla validità delle preferenze.
  5. A conclusione dei lavori viene formata la graduatoria dei candidati secondo i seguenti criteri:
    1. la posizione nella graduatoria è determinata in ordine decrescente sommando le preferenze ottenute da ciascun candidato;
    2. a parità di preferenze i candidati sono inseriti nella graduatoria per ordine alfabetico;
    3. nella graduatoria sono inclusi anche i candidati che non abbiano ottenuto alcuna preferenza.
  6. Delle operazioni svolte è redatto processo verbale riportante la graduatoria dei candidati che è trasmesso, a cura del presidente, al Sindaco per il seguito di competenza.
  7. La graduatoria dei candidati è pubblicata all'Albo pretorio del Comune ed è resa nota ai cittadini della frazione con adeguata pubblicità.

SEZIONE II La consulta frazionale
Art. 12
Composizione delle Consulte

  1. Le consulte sono composte da un numero di componenti determinato come segue:
    1. n. 9 componenti: Bottrighe;
    2. n. 7 componenti: Baricetta, Bellombra, e Valliera;
    3. n. 5 componenti: Cà Emo, Fasana;
    4. n. 3 componenti: Cavanella Po e Mazzorno Sinistro.
  2. Alla nomina dei componenti provvede il Sindaco a seguito di consultazione dei cittadini residenti o dimoranti nella frazione nei modi e forme più sopra specificati.

Art. 13
Cause di incompatibilità

  1. Non possono essere nominati componenti della consulta:
    1. i consiglieri, il Sindaco e gli assessori del Comune di Adria;
    2. il Difensore Civico;
    3. il Segretario ed i dirigenti del Comune di Adria.

Art. 14
Nomina della Consulta

  1. La nomina dei componenti della Consulta è disposta con atto del Sindaco in base alla graduatoria delle preferenze formata dalla commissione operativa per la costituzione delle consulte.

Art. 15
Cause di decadenza dei singoli componenti e della Consulta

  1. I componenti della consulta sono tenuti a partecipare a tutte le sedute della consulta stessa. Nel caso in cui un componente, senza giustificato motivo, non intervenga ad almeno tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.
  2. L'avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza è disposto dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo componente della consulta o di un singolo consigliere od un assessore comunale.
  3. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione all'interessato ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7.8.1990, n. 241.
  4. Nel termine di venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato può far valere le proprie giustificazioni o fornire documenti giustificativi ai fini della loro valutazione da parte del Sindaco.
  5. L'avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza per assenza non comporta la sospensione dell'esercizio delle funzioni di componente della Consulta.
  6. Il componente della Consulta decade inoltre di diritto dalla carica quando venga a trovarsi in una delle incompatibilità indicate nel precedente articolo 13 o trasferisca la propria residenza o dimora in luogo diverso dalla frazione presso cui esercita le proprie funzioni. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.
  7. L'intera Consulta decade se non si riunisce almeno una volta in un anno. In tal caso la decadenza è dichiarata dal Sindaco e il procedimento per la costituzione di una nuova Consulta non avrà luogo sino a quando non venga richiesto da almeno il seguente numero minimo di cittadini aventi diritto:
    1. n. 80 per Bottrighe;
    2. n. 50 per Baricetta, Bellombra, Valliera;
    3. n. 35 per Cà Emo e Fasana;
    4. n. 15 per Mazzorno Sinistro e Cavanella Po.

Art. 16
Durata in carica

  1. La consulta resta in carica quanto il consiglio comunale.
  2. Al rinnovo si procede entro 120 giorni dall'elezione del nuovo consiglio comunale.

Art. 17
Sostituzione

  1. I componenti cessano dalla carica per: decesso, impedimento permanente, decadenza o dimissioni.
  2. In tal caso il Sindaco procede alla sostituzione del componente con il candidato che nella graduatoria delle preferenze di cui al precedente art. 11 segue immediatamente l'ultimo nominato.
  3. Qualora, per esaurimento della graduatoria comunque determinato (mancanza di altri candidati, decesso, impedimento permanente, sopravvenuta incompatibilità, rinuncia, decadenza, ecc. dei soggetti inclusi) non sia possibile la sostituzione nei modi previsti al precedente comma, il Sindaco procede alla indizione di una consultazione suppletiva. Per detta consultazione il numero dei candidati non può essere inferiore a:
    1. n. 2 per Mazzorno Sinistro e Cavanella Po;
    2. n. 3 per Baricetta, Bellombra, Valliera, Cà Emo e Fasana;
    3. n. 4 per Bottrighe.
  4. Per la consultazione suppletiva si osservano le procedure e modalità di cui alla Sezione I Capo III del presente regolamento.
  5. Non si fa luogo alla surrogazione nei sei mesi che precedono la scadenza della consulta. In tal caso la consulta continua ad esercitare le sue funzioni se il numero dei componenti in carica è pari o superiore a quello necessario ai fini della validità delle sedute ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento; in caso contrario la consulta cessa dalle funzioni per esaurimento.
  6. I componenti nominati in surroga di altri restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere quelli che sostituiscono.

Art. 18
Gratuità della funzione

  1. La funzione di componente della consulta è gratuita.

SEZIONE III - Norme di organizzazione ed attribuzioni

Art. 19
Elezione del Presidente e del Vice Presidente

  1. La prima seduta della consulta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal componente più anziano di età.
  2. La consulta, non appena insediata, elegge nel proprio seno con distinte votazioni, a scrutinio segreto, il presidente ed il vice presidente.
  3. In entrambe le votazioni ciascun componente può votare per un solo nominativo.
  4. Risulterà eletto colui che nella distinta votazione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale chi ha avuto il maggior numero di preferenze in sede di consultazione e, a parità anche di preferenze, il più anziano di età.

Art. 20
Revoca o sostituzione del Presidente o del Vice Presidente

  1. Il presidente o il vice presidente possono essere revocati con il voto della maggioranza assoluta dei componenti della consulta.
  2. Il presidente o il vice presidente cessano dalla carica per dimissioni o a seguito della sostituzione quale componente della consulta ai sensi dell'articolo 17.
  3. Nei casi anzidetti, la consulta procede all'elezione di un nuovo presidente o vice presidente nel rispetto dei criteri ci cui al precedente art. 19.

Art. 21
Convocazione delle sedute

  1. La consulta, salvo quanto precisato all'art. 19 per la prima seduta, è convocata per iniziativa del presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del vice presidente mediante avviso scritto recapitato al domicilio dei suoi componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
  2. Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
  3. Della convocazione è data notizia:
    1. ai cittadini mediante affissione di avviso in luoghi pubblici della frazione e all'Albo pretorio del Comune;
    2. al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale,ai capigruppo consiliari, e al delegato del Sindaco mediante comunicazione personale.
  4. Il presidente è tenuto a convocare la consulta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richieda:
    1. almeno la metà dei componenti della consulta;
    2. il Sindaco o il Presidente del Consiglio o l'Assessore al decentramento o il delegato del Sindaco o cinque consiglieri comunali;
    3. il seguente numero minimo di cittadini:
      1. n. 45 per Bottrighe;
      2. n. 25 per Baricetta, Bellombra e Valliera;
      3. n. 15 per Cà Emo, Fasana;
      4. n. 5 per Cavanella Po e Mazzorno Sinistro.
  5. Nei casi di cui al precedente comma, il presidente, di norma, è tenuto a convocare l'assemblea entro venti giorni dalla richiesta, tenendo comunque conto dei termini previsti dal comma 4 del successivo art. 24 per quanto concerne i pareri eventualmente richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 22
Attribuzioni del Presidente

  1. Il presidente:
    1. rappresenta la consulta;
    2. convoca e presiede la consulta nonché l'assemblea dei cittadini della frazione nei casi in cui ne ha disposto la convocazione;
    3. coordina i lavori e la discussione delle sedute;
    4. mette ai voti le singole proposte;
    5. è componente della conferenza dei presidenti di consulta;
    6. tiene i rapporti con l'Amministrazione comunale nel suo complesso tramite il delegato del Sindaco.
  2. Il Presidente, ove non intenda provvedere direttamente alle incombenze di cui al successivo art. 25, affida ad uno dei componenti presenti alle sedute, le funzioni di segretario.

Art. 23
Attribuzioni del Vice Presidente

  1. Il vice presidente sostituisce il presidente assente o temporaneamente impedito.
  2. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del presidente, svolge le relative funzioni, sino all'elezione del nuovo presidente.

Art. 24
Attribuzioni della Consulta

  1. La consulta esprime pareri e/o formula proposte di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini della frazione o dell'Amministrazione comunale in ordine:
    1. all'organizzazione dei servizi e delle attività culturali, scolastiche, sportive, ricreative, del tempo libero e di ogni altro tipo riguardanti la frazione;
    2. all'utilizzo dei beni comunali esistenti nella frazione;
    3. ai piani pluriennali di investimento riferiti alla frazione;
    4. al piano regolatore generale, sue varianti e piani particolareggiati riguardanti la frazione;
    5. alle eventuali modifiche al presente regolamento;
    6. ad ogni altra questione d'interesse della frazione.
  2. Nell'esprimere il parere e la proposta la consulta deve tenere nel massimo conto i suggerimenti e le osservazioni provenienti dai cittadini della frazione.
  3. Le proposte ed i pareri espressi dalla consulta hanno natura consultiva e non possono, in alcun modo, vincolare le definitive determinazioni del Comune.
  4. I pareri richiesti dall'Amministrazione comunale devono essere pronunciati e fatti pervenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione risultante dall'ufficio protocollo, salvo che l'Amministrazione espressamente richieda un termine diverso.
  5. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato reso e comunicato le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato.

Art. 24 - bis
Accesso e partecipazione della Consulta ai procedimenti amministrativi

  1. La consulta, senza pregiudizio all'azione di altri soggetti legittimati, ha la facoltà di intervenire, con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dal regolamento comunale, in tutti i procedimenti amministrativi che riguardano la frazione.
  2. Ai fini predetti l'Amministrazione comunale comunica alla consulta interessata, con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 della succitata legge 241/1990, l'avvio di ogni procedimento riguardante la frazione.
  3. La comunicazione, con riferimento alla normativa citata contiene, tra l'altro:
    1. lìoggetto del procedimento;
    2. il nominativo del responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria;
    3. L'ufficio che effettua l'istruttoria e presso cui può essere presa visione degli atti;
    4. Il termine per presentare memorie scritte e documenti.
  4. La consulta ha facoltà di intervenire nel procedimento con le modalità previste dalla legge citata.
  5. Per le modalità di trasmissioni dei verbali inerenti l'accesso e la partecipazione ai procedimenti, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 31, comma 2.
  6. I verbali di cui al precedente comma sono valutati secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 1.

Art. 25
Compiti del componente che svolge le funzioni di Segretario della Consulta

  1. Il presidente, ovvero il componente al quale il presidente ha affidato le funzioni di segretario, redige i processi verbali delle sedute, provvede alla redazione dei pareri e delle proposte che sottoscrive unitamente agli altri componenti, cura il recapito e la pubblicità degli avvisi di convocazione della consulta.

Art. 26
Sede della Consulta ed attività di supporto

  1. La consulta si riunisce, di norma, presso il centro civico ove esista, o in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
  2. L'Amministrazione comunale, tramite l'assessore competente e/o il delegato del Sindaco, assicura alla consulta una completa e puntuale informazioni sugli argomenti aventi per oggetto la frazione
  3. Alle iniziative ed ai lavori della consulta è data adeguata pubblicità e visibilità mediante gli strumenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni.
  4. A richiesta del presidente della consulta e con modalità e tempi da definire con il dirigente del settore servizi amministrativi ed il responsabile dei servizi informatici del Comune, può essere attivata per ogni consulta apposita sezione nel sito web istituzionale per comunicazioni ed informazioni inerenti le attività della consulta e tematiche d'interesse.
  5. L'Amministrazione comunale si impegna, in relazione alle concrete disponibilità di bilancio, a realizzare presso ogni sede di consulta una postazione per l'accesso ad internet da disciplinare secondo appositi e formali accordi tra consulta ed amministrazione.
  6. La consulta si avvale, per le attività di propria competenza, del supporto del delegato del Sindaco, dell'Ufficio relazioni pubbliche e decentramento del Comune e del personale preposto alla delegazione.

SEZIONE IV Svolgimento delle sedute

Art. 27
Svolgimento delle sedute

  1. Le sedute della consulta sono pubbliche.
  2. In caso di assenza od impedimento del presidente, la seduta è presieduta dal vice presidente.
  3. Il presidente assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione degli affari, concede la parola, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama l'esito.
  4. I cittadini della frazione presenti alla seduta hanno facoltà di parola e di proposta su ogni questione in trattazione.
  5. Il Sindaco, il presidente del Consiglio, gli assessori, l delegato del sindaco ed i consiglieri comunali,possono presenziare alle sedute, con diritto di parola, per portare il loro contributo di opinioni e conoscenze.

Art. 28
Validità delle sedute

  1. Le sedute della consulta sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti, arrotondata per eccesso, computando a tal fine anche il presidente. Per le consulte formate di soli tre membri, è richiesta la presenza di tutti i componenti ai fini della validità della seduta.
  2. Se nel corso dei lavori viene meno, per qualsiasi ragione, il numero di componenti sopra richiesto per rendere valida l'adunanza, la seduta è sciolta.
  3. In mancanza del numero legale non può essere validamente assunta alcuna determinazione.

Art. 29
Approvazione delle proposte e dei pareri

  1. Le questioni trattate dalla consulta si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
  2. Le votazioni sono effettuate in forma palese per alzata di mano, con esclusione di quelle relative all'elezione del presidente e del vice presidente che avvengono a scrutino segreto a mezzo scheda.
  3. Alla votazione prendono parte i soli componenti della consulta.

Art. 30
Verbale della seduta

  1. Della seduta della consulta è redatto processo verbale dal quale dovranno risultare:
    1. la data, l'ora ed il luogo della riunione;
    2. i nominativi dei componenti presenti ed assenti;
    3. l'argomento o gli argomenti trattati;
    4. il parere o la proposta da fornire conclusivamente all'Amministrazione;
    5. l'esito della votazione con l'indicazione dei voti resi a favore e contro il parere o la proposta oggetto di votazione.
  2. Il verbale della seduta, sottoscritto dai componenti intervenuti, è trasmesso a cura del presidente della consulta al Sindaco.

SEZIONE V Trasmissione e valutazione dei verbali

Art. 31
Modalità di trasmissione dei verbali delle sedute

  1. I verbali della consulta sono trasmessi all'Amministrazione senza particolari formalità con esclusione dei casi contemplati al comma 2 del presente articolo.
  2. Qualora detti verbali contengano pareri richiesti dall'amministrazione comunale o memorie finalizzate alla partecipazione al procedimento amministrativo, la trasmissione deve avvenire esclusivamente a mezzo dell'ufficio protocollo. Alla data di acquisizione in atti del predetto ufficio sarà fatto riferimento per attestare il ricevimento.

Art. 32
Valutazione dei verbali

  1. Le memorie concernenti procedimenti in corso di istruttoria sono acquisite e valutate con riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 7 agosto 1990.
  2. Le proposte ed i pareri resi a richiesta dell'amministrazione, se comunicati nei termini, sono acquisiti al fascicolo cui si riferiscono. Il provvedimento finale, qualora disattenda il parere o la proposta formulata dalla consulta deve essere congruamente motivato. Della motivazione è data comunicazione al presidente della consulta.
  3. Negli altri casi, proposte e pareri vengono valutati dal Sindaco e dalla Giunta o, qualora la materia rientri nella competenza del consiglio, del presidente del consiglio e dei capigruppo consiliari e, a seconda delle valutazioni che ne conseguono, vengono disposte le modalità d'intervento o l'archiviazione.
  4. Delle decisioni assunte e, in caso di non accoglimento o archiviazione, è data tempestiva comunicazione al presidente della consulta.

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - bis
Conferenza dei presidenti di Consulta

  1. L'esame delle tematiche di interesse generale riguardanti le frazioni ed il funzionamento delle consulte è demandato alla conferenza dei presidenti di consulta.
  2. Alla conferenza partecipano i delegati del Sindaco con diritto di parola.
  3. Le sedute sono pubbliche
  4. La conferenza è convocata dal Sindaco o dall'Assessore competente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 presidenti di consulta.
  5. Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
  6. L'avviso è consegnato ai presidenti delle consulte ed ai delegati del Sindaco ed è affisso, per notizia alla cittadinanza, all'Albo Pretorio del Comune.
  7. Presiede la riunione il soggetto che ha disposto la convocazione.
  8. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno n. 5 presidenti di consulta.
  9. Se i lavori si concludono con un voto, alla votazione prendono parte solo i presidenti di consulta.
  10. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 33
Convocazione Consiglio Comunale aperto a tutti i componenti delle Consulte

  1. Almeno una volta all'anno, il Presidente del Consiglio convoca una adunanza aperta del Consiglio Comunale alla quale saranno invitati a partecipare con diritto di parola i componenti di tutte le consulte frazionali istituite nel territorio comunale.
  2. L'ordine del giorno della seduta avrà per oggetto l'esame e la discussione dei problemi generali delle frazioni od altre questioni inerenti il decentramento.
  3. Qualora tale particolare adunanza si concluda con un voto, alla votazione prendono parte i soli consiglieri comunali.

Art. 34
Oneri a carico del Comune

  1. Le spese per l'istituzione ed il funzionamento delle consulte sono assunte a carico del bilancio comunale. La Giunta con proprio atto può determinare criteri per la ripartizione delle predette spese tra le varie consulte

Art. 35
Disposizioni transitorie

  1. In fase di prima applicazione, la consultazione per la nomina delle consulte è indetta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  2. Il Sindaco procede alla nomina dei componenti, salvo fatti imprevisti, entro i 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione.

Art. 36
Entrata in vigore

  1. Il regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione prevista dall'articolo 61, comma 3, dello Statuto.
  2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 199 del 23.11.1992 e n. 9 del 19.1.1993 disciplinanti la materia di cui trattasi.

Art. 37
Pubblicità aggiuntiva

  1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 241 del 7.8.1990 e dell'art. 17 del regolamento comunale per la disciplina del diritto di acceso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, dell'entrata in vigore del presente regolamento sarà data pubblicità, con avviso affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio, e deposito dello stesso presso l'ufficio relazioni pubbliche e decentramento per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.
ALLEGATI:
  1. Schema di atto del Sindaco per indire la consultazione dei cittadini della frazione per la nomina della consulta
  2. Schema di proposta di candidatura da parte di cittadino
  3. Modello avviso lista dei candidati
  4. Modello di elenco nominativo
  5. Modello di scheda per l'elezione della consulta
  6. Modello di graduatoria
  7. a b Traccia di verbale della prima seduta della consulta per la nomina del presidente e del vice presidente
  8. a b c Note al testo