Comune di Adria
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REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI E.R.P. PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

( art. 11, comma 1, L.R. 2.4.1996, n. 10 )

INDICE

SEZIONE I - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Individuazione situazioni di emergenza
Art. 4 - Quota di riserva
Art. 5 - Requisiti per l'accesso
Art. 6 - Norme per l'assegnazione

CAPO II - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE GRADUATORIA

Art. 7 - Domanda di partecipazione
Art. 8 - Punteggi di selezione delle domande
Art. 9 - Istruttoria delle domande e formazione della proposta di graduatoria
Art.10 - Graduatoria definitiva
Art.11 - Assegnazione dell'alloggio
Art.12 - Aggiornamento della graduatoria

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Art. 14 - Disposizioni transitorie
Art. 15 - Entrata in vigore
Art. 16 - Pubblicità aggiuntiva

SEZIONE I - ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità

  1. Il presente regolamento disciplina le assegnazioni in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. - disposte dal Comune in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10.
  2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa, nonché le procedure e le modalità da seguire, sotto il profilo organizzativo, per assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini posti dalla legge, con criteri di efficienza ed efficacia, imparzialità e trasparenza.

Art. 2
Ambito di applicazione

  1. Per tutti gli adempimenti concernenti le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica a nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità abitative, come indicate dal successivo art. 3, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.
  2. Sono escluse dall'applicazione delle norme del presente regolamento le assegnazioni di alloggi a carattere provvisorio o comunque destinate al ricovero temporaneo a nuclei senza tetto a seguito di calamità nonché agli alloggi non soggetti alle norme dell'Edilizia Residenziale Pubblica secondo la disciplina vigente in materia.

Art. 3
Individuazione situazioni di emergenza

  1. Ai fini del presente regolamento sono considerate situazioni di emergenza abitativa tutte quelle condizioni ove si rende necessario provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità derivanti da:
    1. pubbliche calamità o imminente pericolo, dichiarato dall'autorità competente;
    2. provvedimenti esecutivi che dispongono il rilascio dell'alloggio, occupato in forza di un titolo, non intimati per inadempienza contrattuale;
    3. sgombero di unità abitative da recuperare;
    4. situazione di disagio abitativo derivante da abbandono di alloggio per una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) esistente da non oltre due anni dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.
  2. Allo stesso fine, per un periodo non superiore al triennio, sono considerate situazioni di emergenza abitativa il rientro di nuclei familiari di emigrati nonché di nuclei extracomunitari immigrati, ai sensi della L.R. 9/90.

Art. 4
Quota di riserva

  1. L'Amministrazione, con proprio provvedimento, individua l'aliquota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da riservare annualmente per situazioni di emergenza abitativa.
  2. La quota è determinata sulla effettiva disponibilità di alloggi, comunicata dall'ente proprietario o gestore comunque denominati, da assegnare annualmente.
  3. Nel caso in cui la quota di alloggi riservata non dovesse essere utilizzata in tutto o in parte per i fini indicati entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi disponibili, gli alloggi verranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale, sempreché non risultino già acquisite agli atti dell'ufficio richieste di alloggio per una delle situazioni indicate all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5
Requisiti per l'accesso

  1. L'accesso alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per emergenza abitativa è consentito esclusivamente ai richiedenti che alla data di scadenza dei termini di presentazione delle richieste si trovano in una delle condizioni specificate al precedente art. 3.
  2. I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti dalle norme vigenti in materia, salvo deroghe di legge.

Art. 6
Norme per l'assegnazione

  1. All'assegnazione degli alloggi destinati alla sistemazione dei nuclei familiari si provvede mediante graduatoria formata, di norma, ogni sei mesi sulla base delle richieste scritte i cui termini di presentazione scadono il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.
  2. Nel caso in cui si verifichino eventi particolari e la quota di alloggi riservata non sia stata del tutto utilizzata il Comune può disporre, in ogni momento, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei nuclei familiari interessati dall'evento. In tal caso della riapertura dei termini sarà data pubblicità con avviso affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.
  3. Qualora alle scadenze di cui al comma 1 del presente articolo non siano pervenute richieste, o non esista la disponibilità di alloggi di riserva da assegnare, l'amministrazione può rinviare la formazione della graduatoria semestrale. In tal caso la graduatoria vigente conserva la propria efficacia sino al successivo aggiornamento.

CAPO II - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE GRADUATORIA

Art. 7
Domanda di partecipazione

  1. La domanda di partecipazione, da presentare al comune entro i termini di cui all'articolo 6, deve essere fatta per iscritto e redatta su apposito modulo fornito dal comune, secondo lo schema che sarà approvato con atto dal dirigente competente.
  2. Per tutte le condizioni previste dalla legge, il richiedente può ricorrere all'uso della dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8
Punteggi di selezione delle domande

  1. Le graduatorie sono formate dall'ufficio Alloggi sulla base dei punteggi da attribuire a ciascun richiedente, secondo quanto di seguito indicato:
    1. Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità, calamità o grave pericolo dichiarato dall'autorità competente: punti 10
    2. Richiedenti in possesso di provvedimento esecutivo di sfratto o sentenza esecutiva di condanna al rilascio o verbale di conciliazione giudiziaria ( non intimato per inadempienza contrattuale ) con avvenuta notifica dell'atto di precetto: punti 8
    3. Richiedenti con ordinanza di sfratto o sentenza esecutiva di condanna al rilascio o verbale di conciliazione giudiziaria, non intimato per inadempienza contrattuale, che fissa la data di esecuzione:
      c.1 entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini di cui all'art. 6: punti 6
      c.2 oltre sei mesi dalla data di scadenza dei termini di cui all'art. 6: punti 4
    4. Nuclei familiari soggetti a sgombero di unità abitative da recuperare: punti 2
    5. Nuclei familiari che presentano, da non oltre due anni, sistemazione precaria derivante da abbandono di alloggio a seguito dell'esecuzione di un provvedimento fra quelli indicati alle precedenti lettere a), b), c) e d) : punti 5
    6. Nuclei familiari privi di abitazione ospitati presso parenti od amici da almeno un anno o che vivono in ricoveri procurati a titolo precario dall'assistenza pubblica da almeno sei mesi: punti 4
    7. Lavoratori emigrati rientrati nel comune di Adria da meno di tre anni: punti 1
    8. Extra comunitari residenti nel territorio comunale in regola con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia: punti 1
  2. Ai fini della formazione della graduatoria i richiedenti sono collocati, in relazione al reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, nelle fasce seguenti:
    • 2.1 non superiore all'importo di una pensione minima INPS: punti 3
    • 2.2 superiore al punto 2.1 ma non superiore a due pensioni minime INPS: punti 2
    • 2.3 superiore al punto 2.2 ma non superiore a tre pensioni minime INPS: punti 1 Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso comma, nonché, tra loro, quello di cui al comma 1, lettere g) e h), con le condizioni del presente comma.

Art. 9
Istruttoria delle domande e formazione della proposta di graduatoria

  1. L'ufficio Alloggi, entro venti giorni dalle scadenze indicate all'articolo 6 del presente regolamento, provvede all'istruttoria delle domande, previa verifica dell'ammissibilità, nonché all'attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto dall'art. 8.
  2. Esaurita l'istruttoria, l'ufficio forma la proposta di graduatoria collocando i richiedenti secondo il punteggio conseguito. Le domande dichiarate non ammissibili saranno indicate con le relative motivazioni.
  3. A parità di punteggio i richiedenti l'alloggio vengono collocati in graduatoria con priorità per i nuclei con presenza di componenti portatrici di handicap permanente o invalidità superiore ai 2/3. In caso di ulteriore parità si procede privilegiando, nell'ordine, i nuclei più numerosi o con presenza di una o più persone ultrasessantacinquenni.

Art. 10
Graduatoria definitiva

  1. La proposta di graduatoria diverrà definitiva dopo l'approvazione.
  2. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per sei mesi e, comunque, fino a quando non viene aggiornata nei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 11
Assegnazione dell'alloggio

  1. L'assegnazione è disposta, previo accertamento a carico del concorrente del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica, dopo aver verificato la permanenza nel richiedente della situazione di emergenza di cui all'art. 3.
  2. Gli alloggi riservati sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, tenendo conto, ove possibile, del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare del richiedente.

Art. 12
Aggiornamento della graduatoria

  1. Il Comune provvede, nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento, all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle nuove domande pervenute e delle dichiarazioni di coloro che sono già collocati in graduatoria.
  2. In fase di aggiornamento i richiedenti utilmente collocati in graduatoria sono tenuti a dichiarare la permanenza del requisito per l'accesso, pena l'esclusione.
  3. Le graduatorie, formate ai sensi del presente articolo, saranno approvate nei termini e con le modalità stabilite dagli articoli 8, 9 e 10.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13
Trattamento dei dati personali

  1. Tutti i dati personali raccolti in applicazione al presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi previste.
  2. Il richiedente ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni.
  3. Titolare del trattamento è il Comune di Adria in persona del suo Sindaco pro tempore.
  4. I dati raccolti saranno trattati, in conformità alle norme vigenti in materia, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
  5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione a quanto previsto dalla L.R. 10/96 ed al regolamento comunale sulla privacy.

Art. 14
Disposizioni transitorie

  1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1 e 9, comma 1, in fase di prima applicazione la graduatoria sarà formata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  2. Fino alla approvazione della graduatoria definitiva di cui al comma 1 del presente articolo, gli alloggi riservati sono assegnati sulla base della graduatoria vigente prima di tale data.

Art. 15
Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame favorevole da parte dell'Organo regionale di controllo e la pubblicazione prevista dall'articolo 61, comma 3, dello Statuto.
  2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogati tutti gli atti adottati dal Comune aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
  3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16
Pubblicità aggiuntiva

  1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 241 del 7.8.1990 e dell'art. 17 del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, dell'entrata in vigore del presente regolamento sarà data pubblicità, con avviso affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio, e deposito dello stesso presso l'ufficio relazioni pubbliche e decentramento per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.