ALLEGATO "B" alla Convenzione - Contratto fra Comune di ADRIA, Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel Bacino di Rovigo ed ECOGEST S.r.l..
DISIPLINARE PER L'APPLICAZIONE E LA RISCOSSIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INDICE
Art. 1 - Determinazione della tariffa
Art. 2 - Apllicazione della tariffa
Art. 3 - Riscossione della tariffa
Art. 4 - Oneri e obblighi
Art. 5 - Rendicontazione e compensi
Art. 6 - Rapporti informativi
Art. 7 - Durata della convenzione
Art. 8 - Attività di accertamento
Art. 9 - Delega per altri introiti
Art. 10 - Verifiche e controlli
Art. 11 - Controversie
Art. 12 - Varie contrattuali
Art. 1 - Determinazione della tariffa
La tariffa è determinata ogni anno dal Comune di ADRIA con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani così come stabilito dall'articolo 49 del decreto legislativo 22/1997 e dal piano tecnico finanziario adottato entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
Detta tariffa sarà comunicata ogni anno al gestore ai fini dell'applicazione all'esercizio di competenza.
Art. 2 - Apllicazione della tariffa
Il gestore è tenuto ad applicare la tariffa determinata ai sensi del precedente articolo 1 e secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale.
Il Comune è tenuto a comunicare qualsiasi variazione del regolamento o comunque qualsiasi variazione relativa alla disciplina della tariffa che possa incidere sulla corretta applicazione della stessa.
Il gestore non potrà essere ritenuto responsabile di inadempimenti relativi alla ritardata comunicazione di variazioni.
Art. 3 - Riscossione della tariffa
Sono a carico del gestore, a decorrere dal primo esercizio utile in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione, tutte le operazioni di riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti a carico degli utenti.
La riscossione potrà avvenire nelle forme e con le modalità previste dal comma 15 dell'articolo 49 del decreto legislativo 22/1997 anche avvalendosi delle norme relative alla riscossione per gli enti locali vigenti al momento dell'applicazione.
A tal fine il gestore ECOGEST S.r.l. gestisce la riscossione che avviene mediante bollettazione o a mezzo ruolo, da porre successivamente in riscossione.
Le somme non riscosse, per insolvenza dell'utente, riferite all'esercizio precedente costituiranno passività d'esercizio e saranno ripianate con la seguente procedura:
- sollecito dell'utente al versamento delle somme rimaste da riscuotere entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del pagamento;
- inizio della procedura coattiva di riscossione da parte del concessionario mediante formazione di un ruolo da darsi in riscossione al Consorzio Nazionale Concessionari;
- il Consorzio Nazionale Concessionari emette le cartelle di pagamento che vengono notificate ai singoli inadempienti entro 60 giorni dalla formazione del ruolo;
- entro il 30 settembre di ogni anno verrà prodotta la rendicontazione degli insoluti con determinazione del loro valore quale credito non riscosso;
- il comune riconosce tale somma non riscossa come passività effettiva di esercizio, con ripianamento, a discrezione dell'amministrazione comunale, tramite o fondi propri o come voce di accantonamento nel piano economico finanziario dell'anno successivo.
- le parti concordano che, nella stesura del piano economico finanziario dell'esercizio successivo, verrà determinato anche un accantonamento a copertura degli oneri finanziari sopportati per i ritardati pagamenti accertati a fine esercizio dell'anno precedente. In dettaglio e a titolo esemplificativo, per il piano economico finanziario anno 2005, da predisporre entro il 31 dicembre 2004, verranno inseriti:
- l'insoluto accertato dell'anno 2003, stimato alla data odierna intorno al 5% (dato storico attualmente determinato in ragione del valore dell'emesso), salvo che il comune non decida di farvi fronte con oneri propri;
- gli oneri finanziari dovuti all'esposizione per il totale dei ritardati pagamenti delle fatture e accertati alla data di formazione del bilancio 2005, calcolati applicando il tasso corrente per mesi 12 di esposizione;
nella predisposizione del piano finanziario per l'anno 2004 verrà previsto l'accantonamento del solo punto b) del paragrafo precedente in quanto la gestione della TIA è stata implementata nell'anno 2003.
Le parti convengono di definire nel mese di novembre 2004, in occasione della predisposizione del piano finanziario del 2005, la situazione generale dell'applicazione della tariffa e le modalità per il ripianamento degli insoluti 2003 accertati, all'interno delle due possibilità previste dai punti precedenti.
Art. 4 - Oneri e obblighi
Nell'esecuzione delle funzioni affidate il gestore avrà cura di osservare tutti i criteri tecnici ed economici atti a ottimizzare il servizio.
Sono a carico del gestore tutti i costi relativi alla gestione delle operazioni di riscossione, ivi compresa la fase coattiva.
Il gestore è tenuto a istituire presso la sede del capoluogo del Comune (ed eventualmente uffici decentrati) un ufficio, con apertura giornaliera e prevedendo anche una apertura pomeridiana, per i rapporti con i cittadini presso il quale effettuare tutte le variazioni riguardanti la soggettività della tariffa.
Il Gestore ha l'onere di predisporre tutti gli elaborati del piano finanziario con allegata Relazione e il conseguente "Scenario tariffario" per consentire al Comune di determinare le "Tariffe" da applicare e di approvare il Bilancio previsionale. Detta documentazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza prevista per legge per l'approvazione del bilancio. Sono a carico del Gestore anche tutti gli aggiornamenti degli elaborati sopra indicati che dovessero rendersi necessari per adeguarli a modifiche apportate dal comune al servizio di raccolta, al servizio TIA e/o ai coefficienti di applicazione della tariffa.
Al termine di ogni anno, anche in funzione di parti modificative di regolamenti o atti comunali, il servizio sarà oggetto di verifica tecnica ed economica prima della successiva attuazione.
Art. 5 - Rendicontazione e compensi
Al termine di ciascun esercizio il gestore comunicherà al Comune l'entità delle riscossioni effettuate o comunque in tempo utile per la redazione del bilancio di previsione comprendente il corrispettivo del servizio da effettuarsi nell'anno di competenza (risultante dal totale degli importi annui dei singoli servizi affidati).
Per lo svolgimento delle funzioni di riscossione è dovuto al gestore, e previsto nel Piano Tecnico Finanziario, un compenso inglobato nella determinazione della tariffa da porre in riscossione.
Per quanto relativo alle voci di tariffazione per servizi in gestione diretta da parte del Comune e inserite nel Piano Finanziario, il gestore provvederà al loro rimborso trasferendo al Comune la quota corrispondente.
Art. 6 - Rapporti informativi
Per quanto riguarda l'applicazione della T.I.A., il Gestore è in possesso delle banche dati informatiche o cartacee utili ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi.
Gli uffici dell'Anagrafe comunale devono comunicare all'ente gestore
a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio e simili. Inoltre gli uffici del Commercio del Comune devono comunicare al gestore,
a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività o di variazione.
Il gestore si ritiene esonerato da ogni responsabilità per omesse o tardive comunicazioni in merito alle variazioni sopra descritte.
Per il continuo e necessario aggiornamento delle banche dati, le parti contraenti si impegnano a trasmettere a semplice richiesta di ciascuno, tutti i dati utili ai fini della applicazione della tariffa in qualsiasi modo necessari per la gestione. Sulle informazioni scambiate le parti saranno tenute, per quanto disposto dalla legge, al rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali (legge sulla privacy).
Art. 7 - Durata della convenzione
Il presente Disciplinare fa parte integrante della convenzione - contratto che ha durata di anni 10 (dieci) e potrà essere rinnovata con apposito atto su espressa volontà delle parti.
Al termine della convenzione - contratto, in caso di mancato rinnovo, il gestore dovrà consegnare al Comune tutta la documentazione relativamente alla banca dati degli utenti del servizio.
Art. 8 - Attività di accertamento
Il Gestore, esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa, per il tramite dei soggetti incaricati all'attività sul territorio.
A tale scopo può richiedere all'utente, per mezzo dei predetti soggetti, l'esibizione dei contratti di locazione, atti pubblici o scritture private, idonei ad accertare le date di utilizzo del servizio, copia di planimetrie catastali per accertare le superfici occupate, notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria (non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e aree).
Inoltre può invitare i predetti soggetti a fornire prove, delucidazioni e chiarimenti, utilizzare tecnici o incaricati, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati, accedere alle banche dati in possesso del Comune.
In caso di mancata collaborazione dei clienti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice civile.
Art. 9 - Delega per altri introiti
Il gestore è altresì delegato ad incassare per conto del Comune qualsiasi altro tributo connesso alla gestione rifiuti quali contributi, sovrattasse addizionali, etc.; nella fattispecie il gestore incassa con la bollettazione la quota del tributo provinciale che provvederà a riversare nella tempistica prevista dalla normativa vigente.
Art. 10 - Verifiche e controlli
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di procedere, attraverso propri incaricati, a controlli e verifiche del servizio reso alla cittadinanza, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni. Il Gestore si impegna ad eseguire, di propria iniziativa o su richiesta del Comune, specifiche verifiche di settore e controlli a campione, e di comunicare i risultati delle indagini all'Amministrazione comunale.
In caso di riscontro di inadempienze totali o parziali il Gestore è tenuto a rimuovere le cause che le hanno determinate entro 15 giorni dalla segnalazione. In caso di ulteriore ritardo sarà applicata una penale pari a euro 1.000 per ogni giorno di ritardo.
Se il ritardo si protrae per oltre 40 giorni il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Le Penali per eventuali mancate prestazioni di servizio o per il loro non corretto svolgimento saranno liquidate entro 60 giorni direttamente al Comune.
Art. 11 - Controversie
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione saranno deferite ad un Collegio Arbitrale rituale ai sensi dell'art. 806 del Codice di Procedura Civile. Tale Collegio sarà composto da tre arbitri così nominati:
- n° 1 nominato da Ecogest e Consorzio;
- n° 1 nominato dal Comune;
- n° 1 scelto di comune accordo.
In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Rovigo.
Le parti restano vincolate alle conclusioni del Collegio arbitrale e le relative spese saranno a carico della parte soccombente.
Il collegio dovrà presentare il proprio lodo nel termine di sessanta giorni dalla data della costituzione, la quale dovrà avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di nomina del terzo arbitro. Il lodo, emesso in modo rituale, sarà inappellabile e le parti dovranno attenervisi procedendo a quanto in esso determinato.
Il lodo si svolgerà presso la sede di Ecogest.
Per le controversie inerenti l'espletamento del servizio affidato o interpretazioni del contratto, che non possono essere risolte di comune accordo, è competente il foro di Rovigo.
Art. 12 - Varie contrattuali
Tutte le spese della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra le parti.
Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 tabella allegata al d.P.R 131/1986.