Il presente regolamento disciplina le procedure per l'elezione del difensore civico nonché le prerogative e l'esercizio delle funzioni inerenti a detta carica con riferimento anche a quanto previsto dall'art. 17 comma 39 della legge n. 127 del 15.5.1997.
In armonia con quanto sancito dall'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142 e dalle norme statutarie, l'istituto del difensore civico si prefigge lo scopo di valorizzare le iniziative intese a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'attività dell'Amministrazione Comunale nonché il suo buon andamento.
Art. 2 Requisiti per la nomina e cause di incompatibilità alla carica di Difensore Civico
Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e della necessaria preparazione ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo.
L'Ufficio di difensore civico è incompatibile con:
la carica di membro del Parlamento;
la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale;
l'essere amministratore, contabile, dirigente tecnico o amministrativo di Enti, Istituzioni società e consorzi di qualsiasi natura operanti nel territorio comunale;
l'essere Ministro di culto;
l'essere membro di organismi dirigenti a qualsiasi livello di raggruppamenti politici e sindacali.
Non potrà, inoltre, ricoprire la carica di difensore civico colui che ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti e affini fino al terzo grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti a tempo indeterminato del Comune.
Art. 3 Presentazione della candidatura e proposta di nomina alla carica di Difensore Civico
L'inizio della procedura, con l'indicazione dei modi, forme e termini per la presentazione delle candidature è reso noto dall'Amm./ne comunale mediante affissioni di avvisi e locandine all'Albo Pretorio del Comune e nelle sedi delle associazioni esistenti nel territorio comunale ed in altri luoghi pubblici o mediante altre forme di pubblicità ritenute idonee.
Gli aspiranti alla nomina, nel termine stabilito, dovranno far pervenire al Sindaco del Comune apposita domanda nella quale dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:
il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza ;
il titolo di studio posseduto;
il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a consigliere comunale;
l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 2.
Alla domanda suddetta, nella quale dovrà essere indicato l'indirizzo cui far pervenire ogni necessaria comunicazione, deve essere allegato dettagliato, ancorché sintetico, curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in carta semplice.
Decorso il termine per la presentazione delle domande, la Giunta comunale individua i candidati da proporre al Consiglio per la nomina a difensore civico in base ai seguenti criteri:
possesso da parte dei candidati dei requisiti per la nomina a consigliere comunale;
inesistenza di cause di incompatibilità alla carica;
idoneità dell'aspirante ad assolvere degnamente, per indipendenza, prestigio, preparazione culturale e conoscenze giuridico-amministrative le specifiche funzioni nonché a soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduità e di impegno, le esigenze del servizio, avuto riguardo anche all'attività svolta;
esperienze concrete maturate nel campo giuridico e amministrativo o del procedimento amministrativo tali da far ragionevolmente presupporre nel designato la capacità di svolgere l'attività in modo efficiente ed efficace.
Qualora nessun cittadino si sia proposto alla nomina ovvero il numero degli aspiranti idonei risulti inferiore a tre, la Giunta comunale, nel rispetto dei criteri enunciati al precedente comma per l'individuazione dei candidati, propone alla carica, previa accettazione dei diretti interessati ed acquisizione dei relativi curricula, una terna di nominativi di propria scelta od integra il numero di aspiranti con altri nominativi di propria scelta sino a costituire una terna di eleggibili alla carica.
La proposta di nomina, corredata dai curricula dei candidati, è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla sua formalizzazione da parte della Giunta comunale.
Art. 4 Elezione del Difensore Civico
Il Consiglio comunale, sulla base della proposta formulata dalla Giunta e valutati i curricola dei candidati alla carica, procede all'elezione del difensore civico con voto limitato ad un nominativo.
Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, si terranno successive sedute, entro 30 giorni, nelle quali sarà sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 5 Entrata in carica
Il difensore civico entra in carica una volta che la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge e non appena prestato il giuramento davanti al Consiglio Comunale con la formula:
GIURO DI BENE E FEDELMENTE SVOLGERE L'INCARICO CUI SONO CHIAMATO NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' E AL SERVIZIO DEI CITTADINI IN PIENA LIBERTA' ED INDIPENDENZA
Art. 6 Revoca - Decadenza - Cessazione dalla carica
Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o per documentata inadempienza a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.
La mozione deve essere approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Il difensore civico decade di diritto dalla carica quando perda anche uno solo dei requisiti previsti per l'elezione a consigliere comunale o venga a trovarsi in una delle incompatibilità previste al comma 2 dell'art. 2, accertate dalla giunta comunale con formale atto.
In caso di revoca o decadenza, il difensore civico cessa dalla carica dalla data di adozione del relativo atto.
Il difensore civico cessa altresì dalla carica per dimissioni, per impedimento permanente, per morte.
Art. 7 Durata in carica
Il difensore civico resta in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo indicato al comma 5 del precedente art. 6, l'ufficio del difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto. L'avvio del procedimento per l'elezione del nuovo difensore civico deve essere di norma avviato entro sessanta giorni dalla vacanza.
Art. 8 Competenze economiche
Al difensore civico spetta una indennità fissata dal Consiglio Comunale. Detta indennità rimane invariata per tutta la durata dell'incarico.
Al difensore civico spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura prevista dalle norme vigenti per i membri della Giunta. Detti rimborsi vengono liquidati in conformità alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale disciplinante la materia.
Il difensore civico deve garantire la sua presenza per almeno 6 ore settimanali negli orari di più facile accesso per i cittadini.
SEZIONE II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 9 Funzioni e compiti
Il difensore civico provvede nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e diffusi dei cittadini nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione.
Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o associati che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione Comunale affinché i procedimenti amministrativi abbiano corso regolare e gli atti siano tempestivamente emanati.
Il difensore civico può intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontri casi analoghi a quelli segnalati con istanza.
Il difensore civico esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale con i compiti e gli obblighi conseguenti.
A termine dell'art. 43, comma 4., dello statuto comunale è membro di diritto della commissione per il referendum.
Il difensore civico esercita, inoltre, le funzioni previste dall'art. 17, comma 39 della legge 15.5.1997, n. 127.
Art. 10 Attivazione e conclusione degli interventi
L'intervento del difensore civico può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse senza particolari formalità, sia per quanto concerne l'attività dell'Amministrazione Comunale, sia quella dei concessionari dei servizi pubblici comunali, esclusivamente dopo aver esperito ogni utile tentativo presso gli uffici.
L'istanza può essere avanzata per iscritto fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento per l'individuazione della pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento, o verbalmente, nel qual caso, il difensore civico assume per iscritto gli elementi essenziali della richiesta facendola sottoscrivere all'interessato.
Il reclamo al difensore civico non esclude la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, né esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto dei cittadini di adire gli organi di giustizia ordinaria e/o amministrativa.
L'accesso all'ufficio del difensore civico è gratuito; per qualsiasi richiesta di intervento non è previsto alcun rimborso.
Il difensore civico può esperire tentativi di arbitrato stragiudiziale tra gli interessati prima che il cittadino adisca altri tipi di ricorso.
Il difensore civico, esperiti gli interventi di sua competenza, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui gli interventi non ottengano esito favorevole, il difensore civico nell'effettuare la comunicazione anzidetta all'interessato lo rende edotto delle azioni che possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.
Copia della comunicazione è trasmessa al Sindaco ed al responsabile del procedimento.
I consiglieri comunali, in funzione della loro carica, non possono proporre istanze al difensore civico, salvo che per sottoporre al controllo le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale nei modi, termini e limiti stabiliti dalla legge.
Art. 11 Esercizio delle funzioni
Il difensore civico, quando riceve una richiesta d'intervento, procede alla relativa istruttoria verificando preliminarmente l'ammissibilità della richiesta stessa.
Costituisce, in ogni caso, motivo di rigetto dell'istanza il mancato esercizio da parte dell'interessato, ove ne abbia avuto la possibilità, dei diritti riconosciuti dalla legge e dai regolamenti in materia di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo.
La richiesta è archiviata se risulta infondata o esula dalla competenza del difensore civico.
Del rigetto o della archiviazione è data motivata comunicazione all'interessato.
In caso di fondatezza del reclamo, il difensore civico richiede le notizie e le informazioni relative alla pratica o procedimento:
al Sindaco e agli assessori preposti, qualora riguardino gli orientamenti dell'Amministrazione o le decisioni che la stessa intende assumere sulla determinata questione;
al Segretario del Comune, ai dirigenti o ai responsabili degli uffici comunali competenti per materia, nel caso che riguardino aspetti gestionali o coinvolgano particolari conoscenze di carattere giuridico tecnico o siano rivolte ad acquisire elementi di conoscenza sullo stato di pratiche in essere o di provvedimenti già adottati.
Le notizie e le informazioni sono fornite con la massima completezza ed esattezza nel più breve tempo possibile.
Il difensore civico può chiedere l'esibizione, sempre che non coperto da segreto d'ufficio, di ogni atto e/o documento relativo all'oggetto del proprio intervento ed ottenere copia di atti e documenti amministrativi.
Il rilascio delle copie avviene in carta libera ad uso ufficio e senza spesa.
La consultazione e il rilascio delle copie avvengono, sentito il responsabile dell'ufficio, nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento comunale per l'accesso agli atti amministrativi.
In caso di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi segnalati dai cittadini, il difensore civico può accedere, concordando modi e tempi con il responsabile del servizio, agli uffici per compiervi accertamenti o convocare, in luoghi, modi e termini da stabilire di comune accordo, il responsabile del servizio stesso al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi e delle carenze segnalati.
Qualora l'ufficio impedisca o rifiuti l'accesso del difensore civico, ovvero ne ritardi, senza giustificati motivi, lo svolgimento delle funzioni, il Sindaco, su segnalazione dello stesso difensore civico, accertati i fatti, promuove l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei responsabili.
Compiuto l'esame degli atti oggetto dell'intervento ed assunte le opportune notizie ed informazioni, il difensore civico comunica per iscritto al Sindaco, al Segretario Generale del Comune, al dirigente di settore ed al responsabile della istruttoria le proprie osservazioni, suggerimenti e proposte motivando in fatto ed in diritto le soluzioni che ritiene più opportune e che contemperano nel modo più soddisfacente l'interesse generale con quello dell'istante o, in caso d'intervento di propria iniziativa, con quello dei destinatari individuati od individuabili.
I suggerimenti, le proposte e le soluzioni prospettate dal difensore civico devono trovare adeguato riscontro in specifici atti e procedimenti amministrativi o, se disattesi, ricevere motivate giustificazioni.
Copia degli atti o provvedimenti anzidetti deve essere inviata al difensore civico.
Il difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere, informandone il Segretario Generale o il dirigente del settore, di effettuare l'esame congiunto della pratica o del procedimento con l'ufficio competente al fine di ricercare i correttivi o le soluzioni più opportune.
Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto a conoscenza in virtù del suo ufficio e/o che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle vigenti leggi o disposizioni regolamentari.
Art. 12 Controllo sulle deliberazioni comunali
Il difensore civico esercita le funzioni di cui all'art. 17, comma 39 della legge 15.5.1997, n. 127, quando lo richieda un quarto dei consiglieri comunali nei modi, termini e materie indicate dalla legge.
La richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme che si ritengono violate, deve essere sottoscritta dai consiglieri in modo da renderne possibile l'identificazione e deve essere fatta pervenire, nel termine stabilito dalla norma, all'ufficio protocollo del comune.
L'ufficio protocollo, non appena acquisita, invia la richiesta al difensore civico e una copia della stessa al Segretario Generale del comune, al Presidente del Consiglio ed al Sindaco.
Il Segretario Generale cura che, non oltre i tre giorni successivi all'acquisizione al protocollo, siano trasmessi al difensore civico copia dell'atto da sottoporre al controllo e i relativi allegati.
Il controllo è esercitato dal difensore civico nei limiti delle illegittimità denunciate ed ha per oggetto la verifica della conformità dell'atto alla normativa (leggi, statuto e regolamenti) specificatamente indicata nella richiesta dei consiglieri. Rimane esclusa dal controllo ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Nell'ambito del procedimento di controllo, il difensore civico può richiedere, senza particolari formalità, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio all'ufficio che ha istruito la pratica o al presidente dell'organo deliberante. Tale eventuale richiesta non sospende od interrompe i termini del procedimento.
Il difensore civico, se viene richiesto, ha l'obbligo, prima di concludere il procedimento, di convocare il presidente dell'organo deliberante, il segretario generale del comune, il dirigente competente o il responsabile dell'ufficio istruttore ai fini di acquisire ogni utile delucidazione sull'atto sottoposto al controllo.
Qualora il difensore civico riscontri vizi nell'atto sottoposto a controllo ne dà comunicazione al presidente dell'organo deliberante ed al segretario generale del comune nei termini stabiliti dalla legge. Se l'ente non ritiene di modificare la deliberazione, a termini di legge, acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
Le richieste, le comunicazioni ed ogni scambio epistolare inerenti le funzioni di cui al presente articolo tra difensore civico presidente dell'organo deliberante ed uffici dell'amministrazione comunale, deve avvenire esclusivamente a mezzo dell'ufficio protocollo. Alla data di acquisizione al protocollo sarà fatto riferimento per accertare il rispetto dei termini stabiliti dalla norma.
SEZIONE III - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 13 Rapporti con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, la Giunta e il Sindaco
Il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno predispone una relazione sull'attività svolta segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte di innovazione organizzativa ed amministrativa per il buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale e dei servizi pubblici comunali anche di quelli affidati in concessione.
La relazione è rimessa dal difensore civico al presidente del Consiglio che la iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale si discute la relazione anzidetta è invitato il difensore civico per fornire, se del caso, illustrazioni e chiarimenti.
Il difensore civico ha rapporti diretti con il Sindaco per segnalare situazioni di inerzia o disfunzioni degli uffici e proporre eventuali provvedimenti di competenza.
Il difensore civico può essere ascoltato su sua richiesta dal Sindaco, dal Consiglio, dalla Giunta Comunale e dalle Commissioni Consiliari per riferire su aspetti generali o in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
Art. 14 Rapporti con gli uffici ed i servizi comunali
Il Segretario Comunale, i dirigenti ed i responsabili degli uffici, quando ne siano richiesti, assicurano la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
Il difensore civico, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere, nei modi indicati al comma 15 dell'art. 11, di esaminare congiuntamente con gli uffici competenti la pratica o il procedimento.
SEZIONE IV - NORME ORGANIZZATIVE E FINALI
Art. 15 Sede ed attrezzatura
L'ufficio del difensore civico ha sede presso il Palazzo Comunale o in altro edificio posto in zona centrale nel capoluogo del Comune.
La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
L'Amministrazione doterà l'ufficio di idonee attrezzature e di tutti i mezzi necessari per il suo regolare funzionamento.
Art. 16 Oneri a carico del Comune
Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e le attrezzature e quant'altro necessario (spese postali e telegrafiche, di notifica, ecc.) per il funzionamento dell'istituto del difensore civico sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.
Entro il 30 giugno di ogni anno il difensore civico segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.
La Giunta, qualora sussistano difficoltà in relazione alle esigenze complessive di bilancio, ad accogliere l'intervento finanziario prospettato, concorda con il difensore civico le modalità e i tempi delle necessarie riduzioni.
Art. 17 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame favorevole da parte del CO.RE.CO. e la pubblicazione prevista dall'art. 61, comma 3., dello Statuto.
Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme del regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 12.07.1993 e n. 117 in data 13.09.1993, e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
In sede di prima applicazione la nomina del difensore civico dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 18 Pubblicità aggiuntiva
Ai sensi dell'art. 26 della legge 241/1990 e dell'art. 17 del
regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei
cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai
procedimenti amministrativi, il presente regolamento, dopo l'entrata
in vigore, è pubblicato in forma integrale all'albo pretorio del
comune per 30 giorni consecutivi e inviato, in copia, all'ufficio
informa cittadini per la visione e l'eventuale rilascio di copia a
chiunque vi abbia interesse.