REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
INDICE
CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
CAPO II - NORMATIVA GENERALE
Art. 3 - Esercizio dell'attività
Art. 4 - Autorizzazione con posteggio
Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
Art. 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti
Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
Art. 8 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
Art. 9 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
Art.10 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
Art.11 - Indirizzi generali in materia di orari
Art.12 - Produttori agricoli
Art.13 - Autorizzazioni temporanee
Art.14 - Normativa igienico-sanitaria
Art.15 - Obblighi e divieti per gli operatori
CAPO III - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI
Art.16 - Piano dei mercati
Art.17 - Trasferimento dei mercati
Art.18 - Soppressione del mercato o di posteggi
Art.19 - Ampliamento dei posteggi
Art.20 - Posteggi liberi - Migliorie
Art.21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
Art.22 - Posteggi temporaneamente liberi Assegnazione ai precari
Art.23 - Presenze dei titolari di posteggio
Art.24 - Accesso degli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita
Art.25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Art.26 - Mercati straordinari
CAPO IV - FIERE
Art.27 - Piano delle fiere
Art.28 - Domanda di partecipazione alle fiere
Art.29 - Graduatoria
Art.30 - Concessione di posteggio
Art.31 - Presenze dei concessionari di posteggio
Art.32 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
CAPO V - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
Art.33 - Applicabilità delle norme
Art.34 - Concessione del posteggio Durata Rinnovo
Art.35 - Canone/ Tassa per l'occupazione del posteggio
Art.36 - Decadenza dalla concessione del posteggio
Art.37 - Revoca della concessione del posteggio
Art.38 - Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art.39 - Disposizioni transitorie
Art.40 - Sanzioni
CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI
Art. 1
Oggetto
- Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2000 (di seguito indicata come"legge regionale") e dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dai primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902).
- Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 2
Definizioni
- Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
- per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per mercatino dell'antiquariato e del collezionismo: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- per posteggi isolati: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- per mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- per presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- per autorizzazione temporanea: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000;
CAPO II - NORMATIVA GENERALE
Art. 3
Esercizio dell'attività
- Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
- L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
- L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
- Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.
- Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di cui al comma 3.
Art. 4
Autorizzazione con posteggio
- L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le norme regionali vigenti.
- Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
- La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune con le modalità indicate nel B.U.R.
- Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
- Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
- maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
- maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
- La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
- Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
- Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione
- Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
- Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
Art. 5
Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
- Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.
- Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
- generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- codice fiscale/partita IVA;
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
- il settore od i settori merceologici richiesti;
- di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
- Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
- La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
- Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
- Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.
Art. 6
Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti
- L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
- L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
- L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle zone indicate nell'apposita ordinanza. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
- Presso l'ufficio commercio su aree pubbliche è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 5.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
Art. 7
Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
- Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
- Qualora l'attività venga esercitata su area pubblica, in un posteggio in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
- Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
- Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
- Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
- Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia regolarizzata la sua posizione; può essere acordata ulteriore proroga di 60 giorni solo per cause indipendenti dalla propria volontà. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
- Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
- In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
- Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.
Art. 8
Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
- In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
Art. 9
Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a quattro giornate di mercato.
- Si considerano di particolare gravità:
- recidiva nelle violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
- La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
- Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.
Art. 10
Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
- per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
- Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
Art. 11
Indirizzi generali in materia di orari
- In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
- l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00 ;
- per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 6,00 e le ore 24,00;
- per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00
- La vendita al pubblico delle merci ha inizio alle ore (7.00) ed ha termine alle ore (13.00); in detto intervallo temporale non è consentito agli operatori assegnatari l'accesso o l'abbandono dell'area di mercato salvo ragioni di forza maggiore.
Gli operatori lasciano l'area di mercato entro e non oltre le ore (14.30).
Art. 12
Produttori agricoli
- I produttori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di L. 80 milioni (EURO 41.316,55) per le ditte individuali e di L. 2 miliardi (EURO 1.032.913,8) per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
- L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.
- I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 16 mq.
- Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite ai produttori, nei limiti dei posteggi disponibili, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 10, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.
Art. 13
Autorizzazioni temporanee
- In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
- L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale per l'area interessata alla manifestazione, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A e, in caso di parità, all'ordine cronologico di ricezione delle domande.
- Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
Art. 14
Normativa igienico-sanitaria
- Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
- Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
- La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
- Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
- I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
- essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1 metro;
- avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purché vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
- La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
- carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- prodotti di gastronomia cotti;
- prodotti della pesca;
- molluschi bivalvi vivi;
- prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
- È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
- La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.
- L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
- L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
- L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata.
- I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
- allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
- Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.
- Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'"industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.
Art. 15
Obblighi e divieti per gli operatori
- Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
- L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
- E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
- E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
- E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette CD e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
- Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
- a partire dalle ore (6.00) e fino alle ore (14.30) è vietato l'accesso veicolare in tutta l'area del mercato ad eccezione che per gli operatori del mercato che dovranno comunque rispettare le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento e per i mezzi di pronto soccorso.
- Il comune assicura il rispetto del divieto posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della polizia municipale.
- Gli orari di divieto della circolazione veicolare nell'area mercatale, saranno stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco.
- Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio a loro assegnato e da loro occupato, al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal comune.
- E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
- Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia non autorizzata.
CAPO III - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI
Art. 16
Piano dei mercati
- I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
- Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
- ubicazione e denominazione;
- il periodo di svolgimento;
- orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
- il numero complessivo dei posteggi e superficie;
- il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
- l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
- eventuali tipologie merceologiche di posteggi
- Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
- Copia del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
Art. 17
Trasferimento dei mercati
- In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
- Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
- Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
- anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
- maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
Art. 18
Soppressione del mercato o di posteggi
- Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
- caduta sistematica della domanda;
- rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.
Art. 19
Ampliamento dei posteggi
- I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2.
Art. 20
Posteggi liberi - Migliorie
- Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
- Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 4.
- Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica.
- Gli operatori titolari di posteggio, al fine di migliorare la propria posizione possono presentare domanda al Sindaco onde ottenere il trasferimento in uno dei posti disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico. Le domande vengono tenute in evidenza e l'assegnazione viene effettuata rispettando i seguenti criteri: anzianità di frequenza di mercato, come dalla graduatoria generale. A parità di anzianità verrà assegnata la miglioria rispettando l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
- Il Comune su richiesta degli interessati può ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo di azienda rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione.
- Miglioria intesa come ampliamento del posteggio: l'operatore può in ogni caso chiedere l'ampliamento del posteggio assegnato, in caso di risposta affermativa si procederà solo all'aggiornamento della pianta del mercato e dei riferimenti collegati alla variazione.
- Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 18.
- Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.
Art. 21
Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
- Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
- i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- codice fiscale/partita IVA;
- sede dell'azienda agricola;
- numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- numero presenze nel mercato come operatore precario;
- data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
- i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
- Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune.
- Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro 10 giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
- In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
- maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
- maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
- ordine cronologico di ricezione della domanda.
- La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
- I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 22.
- In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
- La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.
Art. 22
Posteggi temporaneamente liberi Assegnazione ai precari
- I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
- Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
- maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
- maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato alle ore 8.30 e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato.
- Gli operatori che partecipano alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato:
l'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato;
data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
- Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
- Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
- A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
- La graduatoria dei precari è depositata presso l'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche della Polizia Municipale;
Art. 23
Presenze dei titolari di posteggio
- L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro le ore 8.30; altrimenti è considerato assente.
- È' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
- Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
- Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale, la presenza al mercato da parte dell'operatore è facoltativa.
- Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.
Art. 24
Accesso degli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita
- Ai fini del calcolo della superficie di ciascun posteggio ci si basa sulla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante, aderente o meno al suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi, o alle linee più sporgenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
- È permesso sovrapporre, lateralmente fra banco e banco, le tende di copertura, con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati il calcolo della superficie in questo caso non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente le dimensioni assegnate.
- Le attrezzature utilizzate non dovranno intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti, nè costituire pericolo o molestie o precludere la visuale agli altri banchi di vendita. Non è permesso tendere teli od esporre merci creando barriera tra banco e banco salvo il caso di evidente maltempo.
- Le eventuali tende ed analoghe coperture di banchi devono essere sollevate di almeno mt. 2,00 dal suolo e non possono sporgere di oltre mt. 1,00 dalla verticale del limite di allineamento del banco di vendita.
- Nei posteggi è consentito la sosta dei veicoli se funzionale alla corretta effettuazione delle operazioni di vendita; la superficie di tali veicoli si intende comunque ricompresa nella superficie dei posteggi assegnati.
- Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita o sui mezzi attrezzati e comunque entro l'area del posteggio assegnato.
- Le merci appese ai carrelli mobili devono essere esposte all'interno della superficie assegnata.
- I banchi di vendita debbono essere allineati tra di loro.
- Tra posteggio e posteggio dovrà essere lasciato libero un passaggio di almeno 50 cm.
- L'altezza minima del suolo delle superfici occupate dalle merci (banchi) non può essere inferiori a 50 (cinquanta) cm.
- L'esposizione a terra per la vendita è consentita solo per le calzature, i tappeti, i mobili, con qualunque materiale realizzati, gli articoli per il giardinaggio, i fiori recisi, contenuti in appositi vasi, le piante, gli animali vivi, i cicli e i motocicli ed i prodotti per l'agricoltura e la zootecnica.
- I titolari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata né occupare anche con piccole sporgenze spazi comuni, né ostruire ingressi o vie di fuga.
Art. 25
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
Art. 26
Mercati straordinari
- L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto:
- da almeno il 50% degli operatori del mercato;
- Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
- L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno 15 giorni prima della data prevista.
- Ai mercati straordinari e festivi partecipano gli operatori titolari di posteggio nel mercato e gli operatori precari inseriti nella graduatoria precari.
- L'operatore di P.M. addetto al mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
- E' possibile, nel caso il numero dei partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
- Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.(può essere previsto in alternativa che il sorteggio venga effettuato ogni volta su tutta l'area ridotta del mercato).
- Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati, nell'ambito del mercato ridotto.
- Vengono in ogni caso salvaguardate le modalità di effettuazione dei mercati straordinari o festivi, secondole tradizioni e la realtà locale
CAPO IV - FIERE
Art. 27
Piano delle fiere
- Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
- ubicazione e denominazione;
- il periodo di svolgimento;
- orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
- il numero complessivo dei posteggi e superficie;
- il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
- le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
- estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
- l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
- le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- la tariffa vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico.
- Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
- La gestione della fiera può essere data in convenzione ad associazioni previa apposita richiesta.
Art. 28
Domanda di partecipazione alle fiere
- Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
- i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- codice fiscale/partita IVA;
- estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
- numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;
- tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
- Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.
- Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
- Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
- In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.
- Qualora l'organizzazione della fiera venga affidata a ditte o Associazioni tramite apposita convenzione dovrà essere presentata un'unica istanza con indicato:
- il numero degli operatori partecipanti
- le autorizzazioni di cui sono in possesso
- i prodotti venduti
- le dimensioni dei singoli posteggi.
Art. 29
Graduatoria
- La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della fiera.
- Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
- maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione;
- anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
- maggiore anzianità dell'autorizzazione;
- anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.
Art. 30
Concessione di posteggio
- La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.
- La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali migliorie in presenza di posteggi liberi.
- Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 30, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.
- Prima di procedere la rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, migliorie ai titolari di posteggio che ne abbiano fatta pervenire richiesta entro sessanta giorni dall'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.
- L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.
- Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
- In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.
Art. 31
Presenze dei concessionari di posteggio
- L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
- È' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
Art. 32
Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, dal personale incaricato agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
- Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del Comune.
CAPO V - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
Art. 33
Applicabilità delle norme
- Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati o fiere.
Art. 34
Concessione del posteggio Durata Rinnovo
- La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro novanta giorni dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo.
- Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
- In caso di mancato rinnovo l'operatore ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo. Nella comunicazione di cui al comma 2, il comune però può proporre l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il responsabile del servizio competente provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
Art. 35
Canone/ Tassa per l'occupazione del posteggio
- La tassa/canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 36
Decadenza dalla concessione del posteggio
- L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
- Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
- Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 10.
Art. 37
Revoca della concessione del posteggio
- Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
- I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
- In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
- La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.
Art. 38
Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone
- La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
- La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39
Disposizioni transitorie
- Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001.
Art. 40
Sanzioni
- Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28 D.Lvo 114, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 (EURO 2582,28) a lire 30.000.000 (EURO 15493,71) e la confisca delle attrezzature e della merce.
- Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 4 e 5, dall'articolo 15, commi 8, 9, 10, 11 e 12, e dall'articolo 42, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 (EURO 516) a L. 6.000.000 (EURO 3.098), di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo.
- Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 300), con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
- Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 130.