REGOLAMENTO AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
(autovettura con conducente e taxi)
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto, definizioni ed ambito di applicazione
Art. 2 - Disciplina del servizio
Art. 3 - Licenze ed autorizzazioni assentibili
Art. 4 - Cumulo dei titoli
Art. 5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
CAPO II - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 6 - Commissione consultiva comunale
Art. 7 - Nomina, composizione e durata
Art. 8 - Funzionamento
Art. 9 - Attribuzioni
CAPO III - LICENZE E AUTORIZZAZIONI
SEZIONE I - REQUISITI
Art.10 - Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
SEZIONE II - CONCORSO PUBBLICO PER l'ASSEGNAZIONE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
Art.11 - Concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
Art.12 - Domanda di ammissione
Art.13 - Procedura di ammissione
Art.14 - Commissione di concorso
Art.15 - Valutazione dei titoli
Art.16 - Prove d'esame
Art.17 - Valutazione prove d'esame
Art.18 - Formazione della graduatoria
SEZIONE III - ASSEGNAZIONE LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Art.19 - Assegnazione licenze e autorizzazioni
Art.20 - Rilascio licenza o autorizzazione
Art.21 - Inizio del servizio
CAPO IV - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI, SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONDUCENTI
Art.22 - Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni
Art.23 - Sostituzione alla guida
Art.24 - Obblighi dei conducenti
Art.25 - Responsabilità nell'esercizio
CAPO V - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI
Art.26 - Caratteristiche degli autoveicoli
Art.27 - Sostituzione dell'autoveicolo
Art.28 - Tassametro per il servizio taxi
CAPO VI - ILLECITI E SANZIONI
Art.29 - Sanzioni
Art.30 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art.31 - Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione
Art.32 - Decadenza della licenza o autorizzazione
Art.33 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.34 - Tariffe
Art.35 - Reclami
Art.36 - Vigilanza
Art.37 - Norme transitorie e finali
Art.38 - Entrata in vigore
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto, definizioni ed ambito di applicazione
- Il presente regolamento, con riferimento alla L.R. 30 luglio 1996, n. 22, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autoservizi pubblici non di linea per via di terra.
- Per autoservizi pubblici non di linea si intendono quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- Ai fini del presente regolamento costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente (in seguito, per brevità, denominato anche servizio NCC).
- Nell'ambito del territorio comunale, i veicoli da adibire ai servizi anzidetti devono essere esclusivamente del tipo autovettura così come definito dall'articolo 47, comma 2, lettera b) (categoria M1) e dall'articolo 54 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni.
- Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato da apposito distinto regolamento.
Art. 2
Disciplina del servizio
- Il servizio è disciplinato dalle leggi statali e regionali in vigore e dalle direttive emanate dalla Regione Veneto nonché dalle eventuali disposizioni impartite in ambito locale dal Sindaco od altra competente autorità.
- Il servizio deve essere svolto con l'impiego di autovetture munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo le norme previste dal codice della strada.
- L'esercizio dell'attività è subordinata al rilascio da parte del Comune di licenza per il servizio di taxi ed autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
- La licenza od autorizzazione, in originale od in copia, devono essere tenute a bordo del veicolo allo scopo di certificare l'impiego dello stesso.
Art. 3
Licenze ed autorizzazioni assentibili
- I contingenti delle licenze ed autorizzazioni assentibili dal Comune è determinato con riferimento alla normativa vigente (art. 6 L.R. 22/96) ed alle direttive impartire dalla Regione Veneto.
- Le autorizzazioni per il servizio NCC per il trasporto di disabili non deambulanti, per il trasporto con autoambulanza ad uso di terzi e i trasporti scolastici con autovettura, previsti dal D.M. Trasporti 31.1.1997, non sono soggette a contingentamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 Novembre 1998, n. 4125. Dette autorizzazioni sono rilasciate a seguito di istruttoria da parte dell'Ufficio comunale al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del L.R. 22/96.
- Restano valide le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Qualora il servizio taxi non sia attivo e venga riconosciuta una effettiva carenza dello stesso il Sindaco, sentito il parere delle Associazioni di categoria, può consentire l'utilizzazione, per l'esercizio del servizio taxi, di autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di NCC.
Art. 4
Cumulo dei titoli
- Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 22/96 la licenza od autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
- Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione.
- E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni.
Art. 5
Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- I titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio dei servizi di taxi o NCC con autovettura possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 14 della L. R. 22/96.
- Ai predetti titolari è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi previsti dal citato art. 14 della legge regionale (ferma restando la titolarità in capo al conferente) e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza od esclusione dai medesimi.
- Per il trasferimento deve essere data comunicazione scritta, in carta semplice, all'ufficio comunale presentando contestualmente la licenza o l'autorizzazione per l'inserimento di specifica annotazione indicante i dati del soggetto a favore del quale avviene il conferimento.
- In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del Comune statuizioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti delle società, volti a condizionare i rapporti tra Comune e l'intestatario designato, ovvero condizionare l'applicazione del presente regolamento; parimenti le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al Comune.
CAPO II - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
Art. 6
Commissione consultiva comunale
- Se individuata tra quelle ritenute indispensabili, ai sensi dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, è nominata la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 13 della L. R. 22/96.
- In caso di mancata nomina o soppressione ai sensi del sopra richiamato art. 96 del TUEL 267/2000, le funzioni della commissione sono attribuite all'ufficio comunale che riveste preminente competenza nella materia.
Art. 7
Nomina, composizione e durata
- La commissione consultiva comunale (di seguito denominata commissione) è nominata dal Sindaco che provvede anche, ove si renda necessario, alla sostituzione di uno o più componenti.
- Detta commissione è così composta:
- dirigente del comune con funzione di presidente;
- responsabile del corpo di polizia municipale o suo delegato;
- responsabile od altro addetto all'ufficio viabilità e traffico del comune;
- n. 1 rappresentante dell'amministrazione provinciale di Rovigo;
- n. 1 rappresentante scelto tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- n. 1 rappresentante scelto tra le OO.SS. maggiormente rappresentative.
- Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del Comune scelto dal Sindaco.
- La commissione dura in carica quanto il Sindaco. La commissione scaduta esercita le sue funzioni in regime prorogatio sino alla nomina della nuova commissione.
Art. 8
Funzionamento
- La convocazione della commissione è disposta dal presidente ogni qual volta ne faccia richiesta il Sindaco od un ufficio comunale o due componenti della stessa. All'ordine del giorno sono inseriti gli argomenti proposti da chi chiede la riunione. In caso di assenza od impedimento del presidente, la commissione è convocata dal Sindaco.
- Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti.
- In caso di assenza od impedimento del presidente, la commissione, prima dell'inizio dei lavori, individua nel proprio seno, a maggioranza di voti dei presenti, il soggetto a cui affidare, in via provvisoria per la seduta in corso, le funzioni di presidente.
- Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
- Delle sedute della commissione è redatto sintetico verbale. Detto verbale è trasmesso, a cura del segretario verbalizzante, al soggetto competente per l'acquisizione agli atti del procedimento cui si riferisce.
- Per l'effettiva partecipazione alle sedute della commissione è corrisposta un'indennità di presenza nella misura ed alle medesime condizioni previste per le riunioni del Consiglio oltre alle spese di viaggio effettivamente sostenute.
Art. 9
Attribuzioni
- La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso, e quindi non di carattere vincolante, nei confronti degli organi del Comune limitatamente alle materie ad essa attribuite e di seguito specificate.
- Rientrano nelle attribuzioni della commissione:
- la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del regolamento ed all'organizzazione del servizio e le eventuali proposte di modifica;
- la verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito a disservizi riscontrati;
- il rilascio di pareri richiesti dagli organi ed uffici comunali in materia di servizio di autobus in noleggio con conducente.
CAPO III - LICENZE E AUTORIZZAZIONI
SEZIONE I - REQUISITI
Art. 10
Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Sono requisiti necessari per l'ammissione al concorso di assegnazione della licenza o autorizzazione:
- Cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di uno stato in condizioni di reciprocità;
- idoneità morale. Soddisfa tale requisito il soggetto che:
- non ha riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
Il requisito deve essere posseduto:
- da tutti i soci, in caso di società di persone;
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'institore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva;
- non aver trasferito la precedente licenza o l' autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune, fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni;
- Sono condizioni necessarie per il rilascio della licenza o autorizzazione:
- iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli pubblici non di linea istituito presso la CCIAA (idoneità professionale);
- essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale si richiede la licenza o l'autorizzazione;
- disporre di una sede o di una rimessa nel territorio comunale per l'esercizio del servizio NCC con autovettura (solo per il servizio NCC);
- Avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi e previdenziali.
SEZIONE II - CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI
Art. 11
Concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono assegnate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8.
- Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze o autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
- Il concorso è indetto con determinazione del Dirigente competente, di norma entro 90 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, o è stato aumentato il contingente disponibile, o in cui si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità, salvo diversa decisione della Giunta comunale nel caso di cui al comma 2 dell' art. 18.
- Con il provvedimento anzidetto è approvato anche il bando di concorso che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto stesso.
- Nel bando di concorso sono indicati:
- il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili al rilascio;
- i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- le materie d'esame;
- la valutazione dei titoli;
- la validità della graduatoria;
- la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- ogni altra notizia ritenuta utile.
- Al bando è data adeguata pubblicità e diffusione mediante:
- Affissione in copia integrale all'Albo Pretorio del Comune fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande;
- Affissione per estratto in luoghi pubblici del Capoluogo e frazioni;
- Invio in copia integrale Alla Provincia di Rovigo.
- Forme di pubblicità e diffusione più ampie possono essere stabilite, di volta in volta, in sede di approvazione del bando.
- Copia del bando integrale viene rilasciata, senza spese, a tutti coloro che ne faranno richiesta.
Art. 12
Domanda di ammissione
- Per la partecipazione al concorso pubblico di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve essere presentata, nei modi e termini richiesti dal bando, domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco.
- Nella domanda il concorrente deve indicare:
- Le proprie generalità (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza) e gli elementi identificativi della persona giuridica di cui sia eventualmente legale rappresentante;
- Il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento per la partecipazione al concorso;
- Gli eventuali titoli valutabili e, ove lo ritenga utile nel suo interesse, i titoli che danno diritto a preferenza;
- Ogni altro fatto, stato, condizione o qualità richiesto dal bando;
- Il domicilio per l'invio delle comunicazioni relative al concorso. In carenza di detta specificazione si tiene conto della residenza dichiarata.
- La domanda è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La domanda e la copia fotostatica del documento d'identità possono essere inviate a mezzo fax.
Art. 13
Procedura di ammissione
- La verifica del possesso dei requisiti e la regolarità della domanda con riferimento da quanto prescritto dal presente regolamento e dal bando, avviene a cura dell'ufficio comunale competente.
- Nel corso dell'istruttoria, qualora siano rilevate omissioni od imperfezioni nella domanda, l'ufficio invita l'interessato a provvedere, entro un termine stabilito, alla regolarizzazione.
- Non sono sanabili e comportano l'esclusione dal concorso le seguenti omissioni o situazioni:
- Mancata indicazione del nome, del cognome o della residenza;
- Mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato dall'ufficio istruttore;
- Mancata sottoscrizione della domanda;
- Presentazione della domanda oltre il termine fissato dal bando.
- Completata l'istruttoria l'ufficio predispone distinti elenchi dei candidati da ammettere e da escludere che sottopone all'approvazione del dirigente del settore.
Art. 14
Commissione di concorso
- La commissione di concorso è nominata dal Sindaco, che provvedere anche, ove si renda necessario alla sostituzione di uno o più componenti.
- La commissione è composta:
- Dal Segretario generale del Comune o da un dirigente del Comune con funzioni di presidente;
- Da due esperti nelle materie previste per le prove d'esame.
- Qualora tra le materie d'esame sia previsto l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, alla commissione può essere aggregato, per le sole operazioni inerenti l'accertamento, un membro aggiunto.
- Un dipendente comunale, scelto e nominato dal Sindaco, svolge le funzioni di segretario della commissione.
- I componenti e il segretario della commissione, presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi, verificano preliminarmente l'inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado civile fra di loro e con alcuno dei candidati.
- La commissione è collegio perfetto ed è convocata dal presidente. Ove sia previsto il membro aggiunto esperto in lingua straniera la presenza dello stesso è necessaria solamente nella seduta in cui si svolge l'accertamento linguistico.
- Delle operazioni svolte dalla commissione è redatto verbale per ogni seduta.
Art. 15
Valutazione dei titoli
- Ai titoli è attribuito sino ad un massimo di 30 (trenta) punti così ripartiti nell'ambito delle seguenti categorie di titoli valutabili:
- Anzianità di presenza operativa in qualità di conducente di autovetture adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente: sino ad un massimo di punti 10 attribuibili in ragione di 1 punto per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi ed un giorno;
- Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare in impresa di servizi di trasporto non di linea: fino ad un massimo di punti 5 attribuibili in ragione di 1 punto per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi ed un giorno;
- Idoneità conseguite in concorsi pubblici per l'assegnazione di licenze o autorizzazioni di cui trattasi: fino ad un massimo di 2 punti attribuibili in ragione di 1 punto per idoneità;
- Anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea: fino ad un massimo di punti 10 attribuibili in ragione di 1 punto per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi ed un giorno
- Titolo di studio: fino ad un massimo di punti 3, non cumulabili, attribuendo punti 1 per titolo di studio non superiore alla scuola media dell'obbligo e punti 2 per titoli di studio superiori.
Art. 16
Prove d'esame
- Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed una orale (colloquio).
- La prova scritta a questionario è costituita da domande a risposta multipla con un minimo di tre ed un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte fra le quali il concorrente dovrà scegliere quella esatta.
- La prova orale consiste in un colloquio sulle materie della prova scritta.
- l'accertamento linguistico, ove previsto, è effettuato contestualmente al colloquio.
- Le materie d'esame sono scelte tra una o più delle seguenti:
- Conoscenza della regolamentazione comunale in materia di servizio pubblico non di linea a mezzo taxi o autovettura:
- toponomastica locale e provinciale;
- conoscenze elementari della geografia stradale dell'Italia settentrionale;
- conoscenza delle norme di circolazione stradale e del comportamento da tenersi in caso di incidente;
- conoscenza di una lingua straniera.
Art. 17
Valutazione prove d'esame
- Nella valutazione delle prove d'esame (scritta a questionario e colloquio) possono essere attribuiti sino ad un amassimo di punti 30 per ciascuna prova.
- La valutazione della conoscenza della lingua straniera, ove prevista tra le materie d'esame, non comporta l'attribuzione di alcun punteggio, ma solamente la formulazione di un giudizio favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole (riscontro negativo).
- La valutazione dei titoli è effettuata dopo l'attribuzione dei punteggi alle prove d'esame.
Art. 18
Formazione della graduatoria
- La commissione, ultimata la valutazione della prova scritta, della prova orale (colloquio) e dei titoli, procede alla formazione della graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio totale complessivamente assegnato a ciascun concorrente.
- Conseguono l'idoneità i concorrenti che nella prove d'esame (scritta e colloquio) abbiano ottenuto per ciascuna di esse il punteggio di almeno 18/30. Ai candidati che abbiano conseguito una votazione inferiore a quella minima di idoneità la commissione non attribuisce alcun punteggio qualificandoli, di norma, con il giudizio "non classificato".
- A parità di punteggio costituiscono titoli di preferenza nell'ordine:
- L'essere stato insignito di medaglia al valore militare o civile;
- L'aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- L'essere stato congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma dal servizio militare volontario nelle forze armate;
- Dal numero di figli a carico indipendentemente dal fatto di essere coniugato o meno;
- Dalla minore età.
- La graduatoria, una volta approvata con determinazione del dirigente del settore, è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.
- La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni dalla data della sua approvazione.
SEZIONE III - ASSEGNAZIONE LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Art. 19
Assegnazione licenze e autorizzazioni
- Approvata la graduatoria l'ufficio provvede all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni nell'ambito di quelle a concorso in misura di una per ciascun candidato cominciando dal primo della graduatoria. In caso sia a concorso una sola licenza o autorizzazione la stessa è assegnata al primo della graduatoria.
- Qualora non sia possibile assegnare tutte le licenze o autorizzazioni messe a concorso ne è data comunicazione alla Giunta comunale che provvederà ad assumere le determinazioni che riterrà opportune.
- Le licenze o autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso di validità della graduatoria sono assegnate utilizzando la graduatoria stessa sino al suo esaurimento.
- Entro 90 giorni dall'assegnazione l'interessato deve produrre la documentazione e/o le attestazioni comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli pubblici non di linea istituito presso la CCIAA (idoneità professionale);
- essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale si richiede la licenza o l'autorizzazione;
- disporre di una sede o di una rimessa nel territorio comunale per l'esercizio del servizio NCC con autovettura (solo per il servizio NCC).
- Avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi e previdenziali.
- Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di richiesta motivata da parte dell'interessato.
- La mancata presentazione, entro i termini, della documentazione comprovante il possesso dei richiesti requisiti comporta la decadenza dell'assegnazione della licenza o autorizzazione.
Art. 20
Rilascio licenza o autorizzazione
- La licenza o autorizzazione è rilasciata previa verifica dell'avvenuta presentazione della documentazione riferita al possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 19.
- Le licenze e autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili, a domanda, per pari periodo. Sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale.
- L'ufficio, in sede di rinnovo e controllo annuale accerta la permanenza in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- Le licenze e autorizzazioni possono essere dichiarate decadute anche prima del termine di validità o di controllo nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 21
Inizio del servizio
- Il titolare di licenza o di autorizzazione deve iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
- Detto termine può essere prorogato, per non più di una volta, per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.
- Il mancato inizio del servizio nei termini prescritti comporta la decadenza della licenza o dell'autorizzazione.
CAPO IV - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI, SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONDUCENTI
Art. 22
Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni
- E' consentito il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" alle condizioni previste dall'art. 17 della L.R. n. 22/1996.
- L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata mediante certificazione sanitaria.
- Nel caso di trasferimento "mortis causa" il subentro o la designazione di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale soprarichiamata deve avvenire entro due anni dal decesso.
- Il mancato subentro o la mancata designazione nel termine anzidetto vengono considerati ad ogni effetto come rinuncia al trasferimento con conseguente decadenza del titolo.
- Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
Art. 23
Sostituzione alla guida
- I titolari di licenza o di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente alla guida nei casi e alle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 22/1996.
- Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo provinciale.
- Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato secondo la normativa vigente.
- I titolari di licenza o di autorizzazione possono inoltre avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, figli, fratelli, nipoti e pronipoti in linea diretta e collaterale, genitori, zii, nonni, suoceri, generi, nuore e cognati) purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
- Il collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.
- Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza e pertanto l'impresa familiare sussiste se è presente il rapporto di parentela o di affinità, a prescindere dalla comunione di tetto.
- Per avvalersi della collaborazione di familiari deve essere inoltrata richiesta del titolare all'ufficio comunale corredata da documentazione comprovante la costituzione dell'impresa familiare e registrazione presso la CCIAA e da dichiarazione nella quale il collaboratore attesti:
- Di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti;
- Di non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa;
- Che il lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare.
- L'ufficio comunale, esaminata la richiesta, rilascia il nullaosta ed effettua annotazione nella licenza o autorizzazione.
- La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente. Il titolare è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare.
Art. 24
Obblighi dei conducenti
- I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi taxi e autonoleggio con conducente sono tenuti in particolare a:
- Mantenere pulito, in perfetto stato di efficienza e decoro il mezzo;
- Seguire, salvo diversa e specifica richiesta del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico per recarsi al luogo indicato;
- Applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- Conservare la licenza od autorizzazione, in originale od in copia, a bordo del veicolo allo scopo di certificare l'impiego dello stesso;
- Tenere comportamento corretto con il pubblico,
- Ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso il Comando Polizia Urbana eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario.
ART. 25
Responsabilità nell'esercizio
- Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio della licenza o dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.
- Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.
CAPO V - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI
Art. 26
Caratteristiche degli autoveicoli
- Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
- Dotazione di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- essere dotate di tassametro in caso di taxi e di contachilometri con numerazione parziale azzerabile in caso di autovettura adibita a noleggio con conducente;
- recare sul tetto segnale illuminabile con dicitura "taxi" e negli sportelli anteriori un contrassegno, del tipo stabilito dal dirigente del settore con apposito atto, indicante il numero della licenza e la scritta "Servizio pubblico". In caso di autovettura adibita a noleggio recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno, del tipo stabilito dal dirigente del settore con apposito atto, con la scritta "Noleggio" nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore inamovibile, recante la dicitura "NCC" e il numero dell'autorizzazione;
- Gli autoveicoli predetti sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale al fine di accertare il possesso delle caratteristiche sopra indicate.
- Qualora dal controllo l'autovettura sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste, il titolare deve provvedere, nel termine assegnato, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento delle idoneità dei mezzi; ove ciò non avvenga sarà provveduto alla revoca della licenza o autorizzazione.
Art. 27
Sostituzione dell'autoveicolo
- Il titolare della licenza o autorizzazione comunale ha la facoltà di sostituire l'autoveicolo usato per il servizio con altro purché avente le caratteristiche richieste e il miglior stato d'uso accertato dall'ufficio comunale.
- In tal caso sulla licenza o autorizzazione viene apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.
Art. 28
Tassametro per il servizio taxi
- Il tipo di tassametro, approvato dal competente Ufficio Comunale, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno a orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
- essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- indicare l'esatto importo in euro.
- Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
- Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente Ufficio Comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
- Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
- Il tassametro deve altresì:
- essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
- indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
- Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
- In caso di avaria del tassametro, il tassista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
- Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio Comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
- Il tassista è tenuto inoltre a notificare all'Ufficio Comunale anzidetto ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.
CAPO VI - ILLECITI E SANZIONI
Art. 29
Sanzioni
- Tutte le violazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.
Art. 30
Sanzioni amministrative pecuniarie
- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, è stabilita la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
da L. 100.000 a L. 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla Legge Regionale.
Art. 31
Sospensione e revoca della licenza o autorizzazione
- L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:
- non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o autorizzazione;
- non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
- interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- non applica le tariffe in vigore;
- esercita, se tassista titolare, una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi;
- contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
- Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
- Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
- La sospensione della licenza o dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi.
- La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
- E' facoltà del Comune sospendere la licenza o l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente Regolamento.
- Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'Ufficio Comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
- L'Ufficio Comunale segnala al Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Rovigo l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
- Contro il provvedimento di sospensione o revoca della licenza o autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
- Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Art. 32
Decadenza della licenza o autorizzazione
- La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
- La decadenza della licenza o dell'autorizzazione viene disposta nei seguenti casi:
- esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 25 del presente Regolamento;
- alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
- quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dai suddetti articoli.
- La decadenza viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Rovigo ed alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti.
Art. 33
Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza
- In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 34
Tariffe
- Le tariffe del servizio di taxi devono ricondursi alle tipologie di cui all'art. 13, comma 2, della legge 15.1.1992, n. 21. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni, per i servizi festivi, per il servizio radiotaxi, per il trasporto bagagli ecc.
- Le tariffe e i relativi supplementi sono sottoposti a verifica annuale da parte della Giunta Comunale in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale.
- Potranno essere previste riduzioni sulle tariffe deliberate da valere per particolare fasce d'utenza o per determinati periodi.
- Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Comune in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
- Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.
Art. 35
Reclami
- I clienti possono segnalare al Comune eventuali reclami circa il servizio prestato. A tal fine nell'autovettura adibita al servizio taxi o noleggio con conducente dovrà essere esposto, in modo ben visibile, l'ufficio comunale cui inoltrare eventuali reclami.
Art. 36
Vigilanza
- La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione nell'ambito delle relative competenze.
Art. 37
Norme transitorie e finali
- In sede di prima applicazione il concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e dell'autorizzazione è indetto entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- Restano valide le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Qualora il servizio taxi non sia attivo e venga riconosciuta una effettiva carenza dello stesso il Sindaco, sentito il parere delle Associazioni di categoria, può consentire l'utilizzazione, per l'esercizio del servizio taxi, di autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di NCC.
Art. 38
Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale di Rovigo, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 54/1985 e la ripubblicazione prevista dallo Statuto Comunale.
- Con effetto dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le norme dei regolamenti comunali o degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.