D.M. 6 aprile 1998, n. 172
Regolamento recante norme per l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto
e degli enzimi amilolitici alfa-amilasi e beta-amilasi alle farine di grano tenero.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari; 
Visto, in particolare, l'articolo 10 della citata legge n. 580 del 1967 che vieta l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'articolo 7 della predetta legge n. 283 del 1962, con il quale è conferita al Ministro della sanità la facoltà di consentire, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte e sottrazioni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito; 
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Considerato che l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi amilolitici alfa e beta amilasi è attualmente consentita nella produzione del pane ai sensi dell'articolo 19 della citata legge n. 580 del 1967
Considerato che l'impiego di tali ingredienti non è disciplinato da alcuna disposizione nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno e di altri prodotti della panetteria in genere; 
Considerato che l'impiego di tali ingredienti nelle farine di grano tenero è di uso comune nei Paesi dell'Unione europea; 
Considerato che l'aggiunta alle farine di grano tenero di farine di cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi amilolitici alfa e beta amilasi è giustificata sul piano tecnologico dalla necessità di rendere più idonea alla panificazione e alla produzione di prodotti da forno farine che presentano una scarsa attività amilolitica;
Considerato che le farine di grano tenero integrate con farine di cereali maltati, con estratti di malto e con enzimi amilolitici alfa e beta amilasi possono trovare corretta utilizzazione anche in settori diversi da quello della panificazione, come nei prodotti da forno in genere, ove vengono impiegate per migliorare le caratteristiche del prodotto finito; 
Ritenuto di consentire anche in Italia, come già avviene da tempo in altri Paesi dell'Unione europea, l'aggiunta alle farine di grano tenero di farine di cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi amilolitici alfa e beta amilasi e che tale operazione venga effettuata anche presso le imprese molitorie; 
Sentiti i Ministeri delle politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 settembre 1996;
Ritenuto di dover applicare la clausola del mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, alle farine di cereali maltati, agli estratti di malto e alle farine con aggiunta di tali ingredienti e di alfa e beta amilasi originari dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo; 
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 3 novembre 1996 ai sensi della direttiva 83/189/CEE del 23 marzo 1983 e 79/112/CEE del 18 dicembre 1978; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997; 
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 10 marzo 1998; 
Adotta il seguente regolamento: 


1. 1. È consentito aggiungere farine di cereali maltati, estratti di malto ed enzimi amilolitici alfa amilasi e beta amilasi alle farine di grano tenero. 
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 4 luglio 1967, n. 580, per la produzione del pane, l'aggiunta alle farine degli ingredienti di cui al comma 1 può essere effettuata anche dalle imprese molitorie. 

2. 1. Le farine di cereali maltati devono avere un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unità di sostanza secca. 
2. Gli estratti di malto devono avere un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unità. 

3. 1. Le farine alle quali sono stati aggiunti gli ingredienti di cui all'articolo 1 devono possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 luglio 1967, n. 580

4. 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle farine di cereali maltati e agli estratti di malto, nonché alle farine con aggiunta degli ingredienti di cui all'articolo 1 legalmente prodotti o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.