R.D. 23 giugno 1932, n. 904
Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina
i tipi di farina e di pane (1).
(1) Vedi art. 8, cpv. D.A.C.A. 18 novembre 1953,  che ha lasciato in vigore le disposizioni di questo regio decreto solo in quanto con esso compatibili.


Articolo unico. - È approvato l'annesso regolamento contenente le norme per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane, visto, d'ordine nostro dal Ministro proponente. 
 


Regolamento per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane

Capo I - Farina

1. Sotto la denominazione di «farina di frumento» o semplicemente «farina» può esser messo in commercio soltanto il prodotto ottenuto dalla macinazione del frumento, liberato da ogni sostanza estranea e da ogni impurità 

2. È vietata anche agli stessi mugnai, salvo quanto dispone l'art. 5, qualsiasi forma di commercio delle farine a «resa integrale» la cui produzione è consentita soltanto per i consumatori diretti 

3. È vietato il commercio di farine di frumento che abbiano caratteristiche diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge, salvo le eccezioni consentite dal successivo art. 5. Da tale divieto sono esenti le farine di grano destinate all'esportazione le quali dovranno essere contenute in sacchi piombati e recanti, sul tessuto, la dicitura «farina per l'esportazione» 

4. Le farine di provenienza estera non possono essere poste in commercio nel Regno qualora non siano rispondenti a tutti i requisiti prescritti dalla legge 

5. Ai sensi e nelle forme di cui all'art. 17 della legge, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, può autorizzare, su proposta del Prefetto presidente del consiglio provinciale dell'economia corporativa, la vendita della farina e del pane a «resa integrale» nonché la vendita di «farinette di grano duro» per essere impiegate come tali nella fabbricazione del pane, quando ciò risponda ad antica consuetudine locale. Tali prodotti della macinazione debbono, rispettivamente, essere contraddistinti con la denominazione di «farina integrale» o «farinette di grano duro» ed essere posti in commercio a prezzo inferiore di quello più basso praticato sul mercato per i quattro tipi fissati dalla legge 

6. I cartellini di cui debbono essere provvisti i sacchi di farina, giusta la disposizione dell'art. 5 della legge, debbono recare, oltre al nome della ditta molitoria produttrice, la leggenda: 
farina  Tipo 
00 
» »
» »
a seconda della qualità del prodotto contenuto nei sacchi. I piombi o i sigilli applicati per garantire l'integrità della chiusura dei sacchi medesimi debbono portare impresso, e in modo decifrabile, il nome della ditta molitoria. 
Tali disposizioni valgono anche per le «farine integrali» e per le «farinette di grano duro» di cui al precedente articolo, che dovranno, pertanto, essere contenute in sacchi piombati e provvisti di cartellino recante, a seconda del contenuto, la leggenda «farina a resa integrale» o «farinette di grano duro» 

7. I cartellini e i sistemi di chiusura applicati ai sacchi contenenti le farine debbono essere conservati integri, anche se i sacchi medesimi siano collocati o depositati nei locali di lavorazione annessi ai forni, e tali debbono restare fino a che si proceda alla lavorazione delle farine. 

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Capo II - Pane

8. Il pane confezionato con «farine a resa integrale» o con «farinette di grano duro» deve essere venduto sotto la denominazione di «pane integrale» o di «pane di farinetta» e deve inoltre essere ceduto al consumatore a prezzo inferiore a quello praticato sul mercato per il corrispondente tipo di pane comune di cui all'art. 10 della legge 

9. Le rivendite di pane non annesse ai forni sono tenute a farsi rilasciare dai produttori, per ogni quantitativo di pane che venga ad esse consegnato per la vendita al pubblico, una distinta in cui deve essere indicato l'indirizzo della ditta fornitrice, la data di consegna, la qualità e quantità di pane consegnato. 
Tali distinte debbono essere conservate presso le rivendite suddette per essere esibite a qualunque richiesta delle persone incaricate della sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme e di quelle della legge. 

10. I lieviti da adoperarsi nella panificazione potranno essere «naturali» o «selezionati». 

11. È permesso ai fornai di aggiungere alla farina, oltre al lievito ed al sale: 
a) farine provenienti da cereali maltati che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo di Pollack, non inferiore a 6500 unità su sostanza secca; 
b) estratti di malto che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo di Pollack, non inferiore a 4500 unità. 
Gli involucri ed i recipienti nei quali sono messi in commercio i lieviti selezionati ed i prodotti di cui al presente articolo debbono portare impresso il nome, cognome e indirizzo della ditta produttrice.
Gli stabilimenti in cui i prodotti sono fabbricati ed i prodotti stessi sono soggetti a vigilanza da parte della direzione generale della sanità pubblica (2), la quale, pertanto, procederà ad accertamenti periodici per garantirsi della bontà dei prodotti.
L'apertura degli stabilimenti suddetti deve essere preventivamente denunciata al Prefetto della provincia(3).
I fornai debbono fornire i prodotti stessi agli agenti incaricati della vigilanza. 
(2) Le attribuzioni della Direzione generale della sanità pubblica e del prefetto sono state trasferite rispettivamente al Ministero della sanità ed al medico provinciale dalla L. 13 marzo 1958, n. 296.
(3) Le attribuzioni della Direzione generale della sanità pubblica e del prefetto sono state trasferite rispettivamente al Ministero della sanità ed al medico provinciale dalla L. 13 marzo 1958, n. 296.

12. Nella confezione del pane possono anche essere adoperate sostanze grasse (burro, olio di oliva e strutto), latte e polvere di latte, mosto di uva, come pure zibibbo ed altre uve passe, fichi, anice, sesamo e zucchero. 
Il pane confezionato con l'aggiunta di tali sostanze deve, nei locali di vendita, essere tenuto in scansie separate e fornite di cartelli con la indicazione delle aggiunte fatte. 

13. È consentita la fabbricazione di pane per speciali regimi dietetici. Tali qualità di pane dovranno essere messe in vendita con l'indicazione dell'uso cui sono destinate. 

14. Il pane fabbricato con farine di frumento miscelate in qualsiasi proporzione, con farine di segale, di granoturco, ecc., deve essere posto in commercio sotto la denominazione di «pane di segale», «pane di granoturco», ecc.; cioè del cereale da cui proviene la farina mescolata a quella di frumento. 

Capo III - Prelevamento dei campioni e controlli 

(... omissis ...)

Capo IV - Disposizioni varie

(... omissis ...)