| Articolo unico. -
È approvato l'annesso regolamento contenente le norme per l'applicazione
della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina
e di pane, visto, d'ordine nostro dal Ministro proponente.
Regolamento per l'applicazione della legge 17 marzo 1932, n. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane Capo I - Farina 1. Sotto la denominazione di «farina di frumento» o semplicemente «farina» può esser messo in commercio soltanto il prodotto ottenuto dalla macinazione del frumento, liberato da ogni sostanza estranea e da ogni impurità 2. È vietata anche agli stessi mugnai, salvo quanto dispone l'art. 5, qualsiasi forma di commercio delle farine a «resa integrale» la cui produzione è consentita soltanto per i consumatori diretti 3. È vietato il commercio di farine di frumento che abbiano caratteristiche diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge, salvo le eccezioni consentite dal successivo art. 5. Da tale divieto sono esenti le farine di grano destinate all'esportazione le quali dovranno essere contenute in sacchi piombati e recanti, sul tessuto, la dicitura «farina per l'esportazione» 4. Le farine di provenienza estera non possono essere poste in commercio nel Regno qualora non siano rispondenti a tutti i requisiti prescritti dalla legge 5. Ai sensi e nelle forme di cui all'art. 17 della legge, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste, può autorizzare, su proposta del Prefetto presidente del consiglio provinciale dell'economia corporativa, la vendita della farina e del pane a «resa integrale» nonché la vendita di «farinette di grano duro» per essere impiegate come tali nella fabbricazione del pane, quando ciò risponda ad antica consuetudine locale. Tali prodotti della macinazione debbono, rispettivamente, essere contraddistinti con la denominazione di «farina integrale» o «farinette di grano duro» ed essere posti in commercio a prezzo inferiore di quello più basso praticato sul mercato per i quattro tipi fissati dalla legge 6. I cartellini di cui debbono essere provvisti i sacchi di farina, giusta la disposizione dell'art. 5 della legge, debbono recare, oltre al nome della ditta molitoria produttrice, la leggenda:
Tali disposizioni valgono anche per le «farine integrali» e per le «farinette di grano duro» di cui al precedente articolo, che dovranno, pertanto, essere contenute in sacchi piombati e provvisti di cartellino recante, a seconda del contenuto, la leggenda «farina a resa integrale» o «farinette di grano duro» 7. I cartellini e i sistemi di chiusura applicati ai sacchi contenenti le farine debbono essere conservati integri, anche se i sacchi medesimi siano collocati o depositati nei locali di lavorazione annessi ai forni, e tali debbono restare fino a che si proceda alla lavorazione delle farine. -
8. Il pane confezionato con «farine a resa integrale» o con «farinette di grano duro» deve essere venduto sotto la denominazione di «pane integrale» o di «pane di farinetta» e deve inoltre essere ceduto al consumatore a prezzo inferiore a quello praticato sul mercato per il corrispondente tipo di pane comune di cui all'art. 10 della legge 9. Le rivendite di
pane non annesse ai forni sono tenute a farsi rilasciare dai produttori,
per ogni quantitativo di pane che venga ad esse consegnato per la vendita
al pubblico, una distinta in cui deve essere indicato l'indirizzo della
ditta fornitrice, la data di consegna, la qualità e quantità
di pane consegnato.
10. I lieviti da adoperarsi nella panificazione potranno essere «naturali» o «selezionati». 11. È permesso
ai fornai di aggiungere alla farina, oltre al lievito ed al sale:
12. Nella confezione
del pane possono anche essere adoperate sostanze grasse (burro, olio di
oliva e strutto), latte e polvere di latte, mosto di uva, come pure zibibbo
ed altre uve passe, fichi, anice, sesamo e zucchero.
13. È consentita la fabbricazione di pane per speciali regimi dietetici. Tali qualità di pane dovranno essere messe in vendita con l'indicazione dell'uso cui sono destinate. 14. Il pane fabbricato con farine di frumento miscelate in qualsiasi proporzione, con farine di segale, di granoturco, ecc., deve essere posto in commercio sotto la denominazione di «pane di segale», «pane di granoturco», ecc.; cioè del cereale da cui proviene la farina mescolata a quella di frumento. Capo III - Prelevamento dei campioni e controlli (... omissis ...) Capo IV - Disposizioni varie (... omissis ...) |