| 1. L'impianto, la
riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati
dalla presente legge.
2. I panifici di nuovo
impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione
della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Provincia, sentita
una Commissione composta da:
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3. Per l'esercizio dei
nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2,
nonché per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti,
la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio,
industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza
degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari
previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche
in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa
tassa di cui al successivo art. 6.
I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta. Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio. Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente. 4. I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente art. 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge. 5. La domanda per
ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve
contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari
e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità
della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione
giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli
accessori.
6. (... omissis ...) 7. Le licenze di panificazione
sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed
agricoltura.
8. Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni. 9. La vendita del
pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso
della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce «pane».
10. Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite agli altri generi. 11. È vietata
la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione
per quelli coperti.
12. La vigilanza sull'applicazione
della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria
e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri
funzionari.
13. Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 3, o, nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa, trascorsi 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui al medesimo art. 3, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio entro 30 giorni dalla data della notificazione o da quella della scadenza del termine suddetto di 60 giorni. 14. (... omissis ..) 15. (... omissis ..) 16. (... omissis ..) 17. (... omissis ..) 18. Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949 n. 857 ed ogni altra disposizione in materia di panificazione contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge. |