D.M. 5 febbraio 1970
Ingredienti consentiti nella produzione di pane e grissini speciali
IL MINISTRO PER LA SANITÀ 
di concerto con 
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO 

Visto l'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580, con il quale è conferita al Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, la potestà di autorizzare nella produzione di pani speciali l'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nell'articolo stesso; 
Visto l'art. 22 della medesima legge con il quale è consentita la produzione di grissini speciali nell'osservanza di quanto stabilito per il pane speciale;
Ritenuta l'opportunità di provvedere con un unico decreto alla determinazione degli ingredienti alimentari consentibili nella produzione di pani speciali e di grissini speciali; 

Decreta: 

1. È consentito nella produzione di pani speciali, l'impiego dei sottoindicati ingredienti alimentari, oltre quelli già previsti dal primo comma dell'art. 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580
1) zucca 
2) miele
nella quantità voluta dall'uso locale. 

2. Il pane prodotto con l'aggiunta di uno degli ingredienti specificati dall'art. 1 deve essere posto in commercio con le denominazioni previste dall'art. 17 della legge 4 luglio 1967, numero 580, seguite dall'indicazione dell'ingrediente aggiunto. 

3. Il pane prodotto con più di uno degli ingredienti specificati dall'art. 1 deve essere posto in commercio con le denominazioni previste dall'art. 17 della legge 4 luglio 1967, numero 588, e con la elencazione in ordine decrescente degli ingredienti aggiunti. 

4. È consentito nella produzione di grissini speciali l'inpiego di glutine, oltre agli ingredienti previsti dall'articolo 20 della legge 4 luglio 1967, n. 580

5. Il grissino speciale con aggiunta di burro, di olio di oliva - in tutti i tipi previsti dalla legge, escluso l'olio di sansa di oliva rettificato - e di strutto nonché di grassi alimentari industriali ammessi dalla legge, deve contenere non meno di 4,5% di sostanza grassa totale, riferita a sostanza secca. 

6. Il grissino speciale con aggiunta di malto deve contenere non meno del 7% di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca. 

7. Il grissino speciale con aggiunta di glutine deve contenere non meno del 14% e non più del 18% di sostanze proteiche totali (N x 5,70) su sostanza secca. 

8. Il grissino prodotto con l'aggiunta di uno degli ingredienti specificati dall'art. 4 deve essere posto in commercio con la denominazione rispettivamente «grissino tipo 0» o «grissino tipo 00» seguita dall'indicazione dell'ingrediente aggiunto. 

9. Il grissino prodotto con più di uno degli ingredienti specificati dall'art. 44 deve essere posto in commercio con la denominazione rispettivamente «grissino tipo 0» o «grissino tipo 00» e con la elencazione in ordine decrescente degli ingredienti aggiunti. 

10. Gli ingredienti alimentari impiegati nella preparazione di pane speciale e di grissini speciali debbono rispondere ai requisiti e alle caratteristiche di salubrità e genuinità previsti dalle vigenti disposizioni ed in particolare dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche. 
I suindicati ingredienti debbono essere impiegati con l'osservanza delle modalità dettate da un igienica e razionale lavorazione. 
Gli ingredienti alimentari di facile deperibilità ed alterabilità a temperatura ambiente, debbono essere conservati a temperatura non superiore a + 3 gradi C. 

11. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.