D.P.R. 23 giugno 1993, n. 283
Regolamento relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione
Ritenuta la necessità di riservare denominazioni legali ai prodotti da forno indicati nell'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 109; 
Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990 e del 28 gennaio 1993; 
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 novembre 1991 e dell'11 giugno 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
Emana il seguente regolamento: 

1. Crackers.
1. La denominazione «crackers» è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura rapida di uno o più impasti anche lievitati di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare e altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti. 
2. I crackers sono ottenuti per stampaggio ed il loro tenore di umidità non può essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto. 

2. Fette biscottate.
1. La denominazione «fette biscottate» è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura, frazionamento mediante tranciatura trasversale, eventuale stagionatura e successiva tostatura di uno o più impasti lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali, con acqua e con l'eventuale aggiunta di sale, zucchero, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti. 
2. Il tenore di umidità delle fette biscottate non può essere superiore al 7 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento in valore assoluto. 
 
 

3. Crostini.
1. La denominazione «crostini» è riservata ai prodotti da forno ottenuti dalla cottura e successiva tostatura di uno o più impasti anche lievitati, di uno o più sfarinati di cereali, anche integrali e con eventuale aggiunta di sale, di zuccheri, olii e grassi, malto, prodotti maltati, crusca alimentare ed altri ingredienti, nonché aromi e additivi consentiti. 
2. Il tenore di umidità dei crostini non può essere superiore al 10 per cento in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del 2 per cento del valore assoluto.