TITOLO I
Cereali
1. È vietato
passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidità o
per altra causa.
2. Possono essere
passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti
dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze allo scopo
di renderli idonei alla alimentazione umana, i cereali che presentano una
delle seguenti caratteristiche:
a) contenenti sostanze
estranee che ne alterino le caratteristiche o semi di specie che rendano
le farine nocive alla salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo,
come: il loglio (Lolium temulentum), il gittaione (Agrostemma
githago), il melampiro (Melampyrum pratense seu arvense),
la trigonella (Trigonella foenum-graecum);
b) invasi da crittogame,
come: la carie (Tilletia spp.) il carbone (Ustilago spp.),
la segale cornuta (Claviceps purpurea);
c) invasi da parassiti
animali.
3. I cereali di cui
all'articolo 1, nonché quelli non idonei all'alimentazione umana,
ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono
essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio
dell'autorità sanitaria competente per territorio, che provvederà
al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.
4. I locali adibiti
a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri
scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi.
Le caratteristiche alle quali devono corrispondere i vari tipi di depositi,
anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, verranno stabilite con il regolamento
di esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 53.
5. Il trattamento
dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei parassiti
animali o vegetali può essere fatto soltanto con prodotti all'uopo
autorizzati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 4
della legge 26 febbraio 1963, n. 441 e con l'osservanza di quanto
per ognuno di essi è stabilito dall'articolo 5, lettera h),
della legge 30 aprile 1962, n. 283.
TITOLO II
Sfarinati
6. [È
denominata «farina di grano tenero» il prodotto ottenuto dalla
macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle
sostanze estranee e dalle impurità].
abrogato
dall'art. 14, D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
7. [Le
farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto
nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
+---------------------+-------+--------------------------------+
|
|Umidità|Su cento parti di sostanza secca|
|
|massima+----------+----------+----------+
|TIPO
E DENOMINAZIONE| per |
| | Glutine
|
|
| cento | Ceneri | Cellulosa| secco |
|
| | massimo | massimo |
minimo |
+---------------------+-------+----------+----------+----------+
|Farina
tipo 00. . . .| 14,50 | 0,50 |
- | 7 |
|Farina
tipo 0 . . . .| 14,50 | 0,65 |
0,20 | 9 |
|Farina
tipo 1 . . . .| 14,50 | 0,80 |
0,30 | 10 |
La
«farina tipo 00» può essere prodotta anche sotto forma
di sfarinato granulare (granito).
Nella
«farina tipo 1» le ceneri non possono contenere più
dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.
È
consentita la produzione di farina denominata «farina integrale»,
avente le seguenti caratteristiche: umidità massima per cento 14,50
e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo
1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10.
È,
altresì, consentita la produzione di farina denominata «farina
tipo 2», purché ottenuta nel molino con miscela di prodotti
della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche:
umidità massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca,
ceneri massimo 0,95, cellulosa massima 0,50, glutine secco minimo 10.
È
tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidità
fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del
prezzo, sempre che il maggior grado di umidità, rispetto al limite
massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul
cartellino o sugli involucri di cui al successivo art. 13
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
8. [È
denominato «semola di grano duro», o semplicemente «semola»,
il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente
abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle
impurità.
È
denominato «semolato di grano duro», o semplicemente «semolato»,
il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del
grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo
l'estrazione della semola].
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
9. [Gli
sfarinati di grano duro destinati al commercio possono essere prodotti
soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
+---------------+-------+--------------------------------------+
|
|Umidità| Su cento parti di sostanza secca
|
|
TIPO |massima+-----------+-----------+--------------+
|
E | per | Ceneri
| Cellulosa | Sostanze |
|
DENOMINAZIONE | cento +-----+-----+-----+-----+ azotate
|
|
| | min | max | min | max |(azoto x
5,70)|
|
| | |
| | |
minimo |
+---------------+-------+-----+-----+-----+-----+--------------+
|Semola
[*]. . .| 14,50 | 0,70| 0,85| 0,20| 0,45| 10,50
|
|Semolato.
. . .| 14,50 | 0,90| 1,20| - | 0,85|
11,50 |
----------
[*] Valore granulometrico alla prova di stacciatura:
Passaggio staccio con maglie di millimetri 0,187 di luce,
massimo 10 per cento.
La
prova di stacciatura per la rilevazione del valore granulometrico previsto
nella tabella per la semola, è eseguita secondo le modalità
da stabilirsi con il regolamento.
È
consentita la produzione di semola e semolato rimacinati, da destinare
esclusivamente alla panificazione; tale produzione non è soggetta
al rispetto del valore granulometrico di cui sopra.
È
consentita altresì la produzione di farina di grano duro, da destinare
esclusivamente alla panificazione, avente un contenuto in ceneri minimo
1,35 e massimo 1,60, cellulosa massimo 1, sostanze azotate (azoto x 5,70)
minimo 11,50, su cento parti di sostanza secca.
È
tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore
di umidità fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione
proporzionale del prezzo, sempre che il maggiore grado di umidità,
rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella,
risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo
articolo 13 ].
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
10. [È
vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura,
nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o
chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità,
emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283].
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
11. [Le
farine di cereali diversi dal grano, se miscelate con sfarinati di grano
in qualsiasi proporzione, devono essere poste in vendita con la chiara
indicazione della denominazione di cereale da cui proviene la farina miscelata
con quella di grano].
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
12. [È
vietato vendere, detenere per vendere, nonché impiegare per la panificazione,
pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche
diverse da quelle stabilite con la presente legge.
È
altresì vietato vendere, detenere per vendere, nonché impiegare
per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati
comunque alterati, adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali
o vegetali].
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
13. [Gli
sfarinati, da chiunque prodotti e commerciati, devono, all'atto dell'immissione
in commercio, essere contenuti in sacchi recanti un sigillo, che identifichi
la impresa molitrice ed un cartellino che ne indichi il nome o la ragione
sociale e la sede, la sede dello stabilimento e il tipo dello sfarinato,
indicandolo con le sole denominazioni di cui agli articoli 7, 9 e 11, nonché
la data di macinazione.
Gli
sfarinati di grano duro, destinati alla panificazione, previsti al terzo
e quarto comma del precedente articolo 9, devono essere posti in commercio
con l'indicazione suppletiva sul cartellino «solo per panificazione».
Qualora
si adoperino, per il contenimento degli sfarinati, sacchi di carta o di
altro materiale rispondente alle norme igienico-sanitarie, con chiusura
automatica a valvola che corrisponde a sigillo, è consentito di
sostituire il cartellino di cui al primo comma del presente articolo, con
l'apposizione a stampa sui sacchi stessi delle indicazioni prescritte.
La consegna delle farine o delle semole in carri cisterna alla rinfusa
e il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori avranno luogo
con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per
l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per
il commercio e per l'artigianato e con il Ministro per la sanità.
Gli
sfarinati acquistati in sacchi originali possono essere riconfezionati
e posti in commercio, sempre che le nuove confezioni rechino all'esterno,
con scritte a stampa, oltre al peso netto, le indicazioni del tipo previste
dalla presente legge, il nome e l'indirizzo del confezionatore ].
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
TITOLO III
Pane
14. 1. È denominato
«pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale
di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano,
acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
2. Il prodotto di cui al
comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale
deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti
in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo
evidente, la denominazione «pane» completata dalla menzione
«parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l'avvertenza
che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione
delle relative modalità della stessa.
3. Nel caso di prodotto
surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovrà
riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di
prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione «surgelato».
4. Il pane ottenuto mediante
completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve
essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature
riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di
prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie
indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.
5. Per il prodotto non destinato
al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'art. 17 del
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
Così
sostituito prima dall'art. 22, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109,
15. Gli sfarinati
impiegati per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico
devono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche di cui agli articoli
7, 9 e 11.
16. Il contenuto in
acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato
nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto
con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2
per cento, è stabilito come appresso:
| pezzature |
sino |
a |
70 |
|
grammi, massimo
29% |
| » |
da 100 |
a |
250 |
|
grammi, massimo
31% |
| » |
da 300 |
a |
500 |
|
grammi, massimo
34% |
| » |
da 600 |
a |
1.000 |
|
grammi, massimo
38% |
| » |
oltre |
i |
1.000 |
|
grammi, massimo
40% |
Per le pezzature di peso
intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è
quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.
Le altre caratteristiche
analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con
i quali il pane è stato prodotto. È tollerata una maggiorazione
di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati
nella produzione del pane.
Comma
così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
17. Il pane
prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo
00 è denominato «pane di tipo 00».
Il pane prodotto con farina
di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato
«pane di tipo 0».
Il pane prodotto con farina
di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 1 è denominato
«pane di tipo 1».
Il pane prodotto con farina
di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato
«pane di tipo 2».
Il pane prodotto con farina
integrale è denominato «pane di tipo integrale».
Il pane prodotto con semola
o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato,
è denominato rispettivamente «pane di semola» e «pane
di semolato».
Nei locali di vendita i
vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati,
recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo
prezzo.
18. [Nella
produzione del pane è vietato aggiungere ingredienti estranei, salvo
quanto disposto negli articoli seguenti e salvi i competenti provvedimenti
del Ministro per la sanità, emanati a norma della
legge 30 aprile
1962, n. 283].
È
altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto
di residui di pane.
Il
comma 1 dell'art. 18 è stato abrogato dall'art. 10,
D.P.R. 30
novembre 1998, n. 502.
19. [Nella
produzione del pane è altresì consentito l'impiego di:
a)
farina di cereali maltati, che abbiano un potere diastasico, determinato
secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unità su sostanza
secca;
b)
estratti di malto, che abbiano un potere diastasico, determinato secondo
il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unità, ed abbiano le caratteristiche
che verranno precisate nel regolamento;
c)
alfa amilasi e beta amilasi.
Per
esigenze tecniche di produzione di particolari forme di pane normale, è
ammessa la spalmatura con uno dei grassi previsti dal primo comma del successivo
articolo 20.
L'esercizio
degli stabilimenti o laboratori di produzione delle sostanze di cui al
presente articolo è subordinato all'autorizzazione prevista dall'articolo
2 della L. 30 aprile 1962, n. 283.
Le
sostanze stesse debbono essere poste in commercio in confezioni originali
chiuse].
L'art.
19 sono è stato abrogato dall'art. 10, D.P.R. 30 novembre 1998,
n. 502.
20. [Nella
confezione dei pani speciali è consentito l'impiego di burro, olio
di oliva - in tutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti, escluso l'olio
di sansa di oliva rettificato - e strutto, sia come tali che sotto forma
di emulsionati, nonché latte e polvere di latte, mosto d'uva, zibibbo
ed altre uve passe, fichi, olive, anice, origano, cumino, sesamo, malto,
saccarosio e destrosio.
Il
pane speciale con l'aggiunta di grassi deve contenere non meno del 4,5
per cento di sostanza grassa totale riferita a sostanza secca.
Il
pane speciale al malto deve contenere non meno del 7 per cento di zuccheri
riduttori, espressi in maltosio, riferito a sostanza secca.
Il
pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente
aggiunto. Nel caso che più ingredienti siano stati aggiunti, le
diciture devono indicare questi in ordine decrescente di quantità
presente riferita a peso. È vietata la vendita di pane speciale
con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato.
Il
pane speciale deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati,
forniti di cartelli recanti la dicitura di cui al precedente comma.
L'impiego
di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente articolo deve essere
autorizzato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto
con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio
e per l'artigianato; nel decreto sono stabilite le norme e le modalità
per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti
autorizzati].
Abrogato
dall'art. 10, D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.
21. I prodotti ottenuti
dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate
con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla
denominazione «pane» della specificazione del vegetale da cui
proviene la farina impiegata.
Nella produzione dei tipi
di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti
indicati nell'articolo 20.
22. [È
denominato «grissino» il pane a forma di bastoncino ottenuto
dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con farina di grano tenero
di tipo 0 o di tipo 00, acqua e lievito con o senza sale.
È
consentita la produzione di grissini speciali, preparati con gli stessi
ingredienti previsti per il pane speciale dal precedente articolo 20, nonché
con i grassi alimentari industriali ammessi dalla legge.
Le
caratteristiche degli ingredienti aggiunti devono corrispondere a quelle
previste dagli articoli 19, 20 e 21 ed i grissini preparati con detti ingredienti
devono essere posti in vendita secondo le modalità indicate nel
precedente articolo 20.
Sulle
confezioni sigillate devono essere indicati gli ingredienti, in ordine
decrescente di quantità presente riferita a peso.
In
caso di vendita allo stato sfuso, tali indicazioni devono essere riportate
sul contenitore con apposito cartellino indicante il prodotto].
Abrogato
dall'art. 10, D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.
23. Il pane deve essere
venduto a peso.
24. La vendita al
pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può essere esercitata
solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio,
nella quale la voce «pane» sia indicata in modo specifico.
Fanno eccezione i grissini
confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali
confezioni al consumatore.
[Le
imprese con rivendita di pane non annessa al panificio sono tenute a farsi
rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo e tipo di
pane fornito, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice,
della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato].
[Tali
distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti
di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane cui si riferiscono].
Il
terzo e quarto comma sono stati abrogati dall'art. 10, D.P.R. 30 novembre
1998, n. 502.
25. Gli esercizi,
che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per
il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita
degli altri generi.
[Gli
esercizi di cui al precedente comma sono sottoposti alle prescrizioni igienico-sanitarie
che saranno stabilite dal regolamento].
Il
secondo comma è stato abrogato dall'art. 10, D.P.R. 30 novembre
1998, n. 502.
26. Il trasporto
del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici
esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili
e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo
dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.
È vietata la vendita
del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per
quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli
precedenti.
27. È vietato
vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o
infestato da parassiti animali o vegetali.
TITOLO IV
Pasta
28.
[Sono denominati «pasta di semola di grano duro» e «pasta
di semolato di grano duro» i prodotti ottenuti dalla trafilazione,
laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente
ed esclusivamente: a) con semola di grano duro ed acqua; b)
con semolato di grano duro ed acqua ].
La
Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 443 (Gazz.
Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, e inammissibile
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 31,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione.
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
29. [La
pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei tipi
e con le caratteristiche seguenti:
+---------------+-------+-----------------------------+--------+
|
| | Su
cento parti di |
|
|
| |
sostanza secca | Acidità|
|
TIPO |Umidità+---------+---------+---------+espressa|
|
E |massima| Ceneri |Cellulosa|Sostanze
|in gradi|
|
DENOMINAZIONE | per +----+----+----+----+ azotate | massimo|
|
| cento | | | |
|(azoto x | [*] |
|
| |min |max |min |max | 5,70
| |
|
| | |
| | | minimo) |
|
+---------------+-------+----+----+----+----+---------+--------+
|Pasta
di semola| | |
| | |
| |
|
di grano duro.| 12,50 |0,70|0,85|0,20|0,45| 10,50 |
4 |
|Pasta
di |
| | | |
| |
|
|
semolato di | |
| | | |
| |
|
grano duro . .| 12,50 |0,90|1,20| -- |0,85| 11,50 |
5 |
----------
[*] Il grado di acidità è espresso dal
numero di centimetri
cubici
di soluzione alcalina normale
occorrente per
neutralizzare
grammi 100 di sostanza secca]
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
30. [È
consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti
alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del
Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura
e foreste e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato. Nel
decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al
caso, per la produzione, il commercio, la conservazione e, ove necessario,
la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità
degli ingredienti autorizzati .
Le
paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste
devono essere poste in commercio con la denominazione «pasta di semola
di grano duro», seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.
Sulle
confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente
di qualità presente riferita a peso e gli estremi del decreto di
autorizzazione degli ingredienti stessi.
Per
le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro
o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata
di conservabilità e le modalità di conservazione ].
Per
gli ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali
vedi il regolamento approvato con D.M. 27 aprile 1998, n. 264,.
Con
sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 443 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998,
n. 1, Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 nella parte in cui non
prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia è consentita,
nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione
di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario,
nel territorio della Comunità europea.
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
31.
[La pasta con l'impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con
semola e con l'aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, prive di guscio,
per un peso complessivo non inferiore a grammi 200 di uova per ogni chilogrammo
di semola.
La
pasta prodotta con impiego di uova deve essere posta in commercio con la
sola denominazione di «pasta all'uovo» e deve avere le seguenti
caratteristiche:
+-----------+---------------------------------------+----------+
|
| Su cento parti di sostanza secca |
|
|
UMIDITA' +-----------+------------+--------------+ Acidità
|
|
MASSIMA | Ceneri | Cellulosa | Sostanze
| espressa |
|
PER CENTO +-----+-----+-----+------+ azotate
| in gradi |
|
| min | max | min | max |(azoto x 5,70 | massimo |
|
| | |
| | minimo)
| [*] |
+-----------+-----+-----+-----+------+--------------+----------+
|
12,50 | 0,85| 1,05| 0,20| 0,45 | 12,50
| 5 |
----------
[*] Il grado di acidità è espresso dal numero
di centimetri
cubici
di soluzione alcalina normale,
occorrente per
neutralizzare
grammi 100 di sostanza secca.
L'estratto
etereo e l'estratto alcoolico non devono risultare inferiori rispettivamente
a grammi 2, 80 e a grammi 4,00, riferiti a cento parti di sostanza secca.
Il contenuto degli steroli non deve risultare inferiore a grammi 0,15,
sempre riferiti a cento parti di sostanza secca ].
La
Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 443 (Gazz.
Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, e inammissibile
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 31,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione.
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
32. [È
consentita la produzione di paste dietetiche autorizzata ai sensi della
L. 29 marzo 1951, n. 327, e del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578,
concernenti la produzione e il commercio dei prodotti dietetici].
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
33.
[È consentita la produzione di paste alimentari fresche.
Nella
produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizioni stabilite
nei precedenti articoli per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidità.
L'acidità non deve superare il limite di gradi 6; per la pasta alimentare
fresca con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidità è
stabilito in grado 7.
È
consentito l'uso delle farine di grano tenero.
La
pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche.
Il
limite di umidità stabilito nel 30 per cento per le paste alimentari
fresche, poste in vendita in confezioni sigillate, che siano realizzate
sotto vuoto o sterilizzate, in banda stagnata o formata di materia plastica].
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
34. [È
vietato qualsiasi trattamento della pasta di ogni tipo e specie con agenti
chimici e la aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi
natura, salvo il disposto dei precedenti articoli e salvi i poteri del
Ministero per la sanità a norma della
legge 30 aprile 1962, n.
283.
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
35. [Le
paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma
contenute in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso
netto di grammi 100 o 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 e solamente
in tali confezioni devono essere vendute al consumatore.
Gli
imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la
ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento,
la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri
indelebili e ben leggibili.
È
tollerata una differenza, non superiore al 2 per cento, tra il peso netto
indicato sull'involucro e quello effettivo al momento della vendita.
Le
denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro, devono
essere quelle previste dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, devono essere
apposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da altre denominazioni
o qualificazioni. È altresì vietato apporre raffigurazioni
idonee ad indurre in errore l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente
è vietato l'uso di altro colore al di fuori del neutro.
Gli
imballaggi od involucri, di qualsiasi specie, non possono essere reimpiegati
per la confezione delle paste].
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
36. [È
vietato vendere o detenere per vendere pasta avente caratteristiche diverse
da quelle stabilite dalla presente legge.
È
altresì vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata,
sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.
La Corte costituzionale,
con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 443 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998,
n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 36, e inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 28 e 31, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 41, primo comma, della Costituzione.
Articolo
abrogato dall'art. 14,
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
TITOLO V
Lievito
37. [Il
lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule
in massima parte viventi, senza aggiunta di amido e fecole, con umidità
non superiore al 75 per cento, con ceneri non superiori al 2,5 per cento
riferito a sostanza tale quale e con acidità non superiore a 5 gradi.
L'anidride
carbonica svolta nella determinazione del potere fermentativo con il metodo
di Hayduck deve raggiungere almeno una media di centimetri cubici 250 (ridotti
a 0° e 760 millimetri)].
Articolo
abrogato dall'art. 10,
D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.
38. [La
produzione dei lieviti selezionati, destinati alla panificazione di farine
provenienti da cereali maltati, e di estratto di malto, è soggetto
ad autorizzazione del Ministero della sanità, presso il quale deve
essere depositata la formula di composizione del prodotto.
Gli
stabilimenti nei quali si producono lieviti selezionati sono soggetti alla
vigilanza da parte dell'autorità sanitaria e delle altre autorità
competenti, sia centrali che periferiche, nelle forme che saranno prescritte
nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Sulle
confezioni dei lieviti selezionati posti in commercio devono essere riportati
il nome o la ragione sociale e la sede legale della ditta, la sede dello
stabilimento di produzione, le caratteristiche del prodotto e gli estremi
dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità].
Articolo
abrogato dall'art. 10,
D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502.
TITOLO VI
Locali di produzione
39. I locali dei molini,
panifici e pastifici devono avere adatte condizioni di struttura muraria
e di ubicazione, devono essere areati ed illuminati ed avere cubatura,
superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi della materia da lavorare,
secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Essi, inoltre,
devono corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.
40. È vietato
conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione
e pastificazione, nonché nei locali con essi comunicanti, sostanze
il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali
siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di
tali sostanze.
TITOLO VII
Prelevamento dei campioni
e controlli
41. Le modalità
per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati, di pane e di
pasta alimentare saranno stabilite con il regolamento.
42. I campioni
devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di igiene
provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione
delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Quando dall'analisi risulti
che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo
del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi
il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente,
entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà
all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il risultato
dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione
sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni
in confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta resa
obbligatoria dall'articolo 24.
Entro 15 giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare
al medico provinciale istanza di revisione; in carta da bollo, unendovi
la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della
somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.
Le analisi di revisione
saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il
termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione.
Per la comunicazione agli
interessati si provvederà nei modi e nei termini previsti dal secondo
comma del presente articolo.
In caso di mancata presentazione
nei termini dell'istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione
confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmetterà,
entro il termine di 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce
al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti
di cui al successivo articolo 44.
Il medico provinciale, qualora
si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal Capo III del Titolo VI
del Libro I del Codice penale, trasmetterà immediatamente le denunce
all'autorità giudiziaria.
In tal caso l'istanza di
analisi revisionale dovrà essere presentata direttamente all'autorità
giudiziaria competente, la quale provvederà alternativamente a disporre
la revisione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie
ai sensi degli articoli 314, 319 e 398 del Codice di procedura penale.
Le spese relative all'analisi
di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna,
quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono.
Per l'esecuzione dell'analisi
di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art.
2 della L. 27 febbraio 1958, n. 190.
Con
sentenza n. 149 del 27 novembre-3 dicembre 1969 (Gazz. Uff. 10 dicembre
1969, n. 311), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
del presente articolo nella parte in cui per la revisione delle analisi
esclude l'applicazione degli artt. 390, 304-bis,
ter e quater
del
c.p.p.
43. La vigilanza per
l'applicazione delle norme della presente legge, nonché di quelle
che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorità
amministrativa previsti dalla legge medesima è affidata al Ministero
della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
A tale fine le autorità
preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione
e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita,
nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Esse possono altresì,
procedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti
eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, può
ordinare la distruzione delle merci sequestrate.
Le persone incaricate del
servizio di vigilanza sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e
possono, in ogni caso, richiedere, ove occorre, l'assistenza della forza
pubblica.
TITOLO VIII
Vigilanza e sanzioni
44. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato:
a) la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma),
18, 27, 34, 36 (secondo comma) è punita con la sanzione amministrativa
sino a lire 6.000.000 ;
b) la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20
(secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo
comma), 26, 33 (ultimo comma) è punita con la sanzione amministrativa
sino a lire 600.000;
c) la violazione
delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti
lettere a) e b) e del regolamento per l'esecuzione della
presente legge nonché dei provvedimenti amministrativi previsti
dalla legge medesima è punita con la sanzione amministrativa sino
a lire 3.000.000.
In ogni caso il contravventore
è tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto
al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla.
Ai sensi dell'articolo 15
del Codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto
a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963,
n. 411.
La
sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo,
con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n.
689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art.
114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa
legge. A norma dell'art. 10, della citata
L. 24 novembre 1981, n. 689,
l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.
Per effetto, però, di quanto dispone l'art. 9, terzo comma, della
medesima legge, dalla depenalizzazione restano escluse talune violazioni
previste dal presente provvedimento, assimilabili ad alcune previsioni
della L. 30 aprile 1962, n. 283, con la conseguenza che le
stesse sono soggette alle sanzioni penali ivi previste.
45. Fuori dei casi
previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale del
luogo ove ha sede l'impresa a carico della quale si procede, invita il
legale rappresentante della stessa a definire il contesto in via amministrativa.
Il medico provinciale stabilisce
la somma da versarsi da parte del trasgressore, a norma delle disposizioni
contenute nel precedente articolo 44, ed applicando la diminuzione di due
terzi rispetto alle pene massime ivi indicate.
Qualora il trasgressore
non provveda al versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria provinciale
nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito, il medico provinciale
trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per territorio.
46. Nel caso di condanna
irrevocabile per i reati previsti dal precedente articolo 44, l'autorità
giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio
in giudicato al medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.
Nei casi di particolare
gravità, per le infrazioni previste dal settimo comma dell'articolo
42 il medico provinciale può disporre il ritiro della licenza di
esercizio a carico del trasgressore.
L'imprenditore, al quale
sia stata ritirata la licenza di esercizio a norma del presente articolo,
non può ottenere il rilascio di nuova licenza per la medesima attività
prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di ritiro.
Il medico provinciale del
luogo ove ha sede l'impresa può disporre, altresì, la sospensione
della licenza fino a sei mesi, quando il trasgressore abbia riportato,
per infrazioni nello spazio di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili
per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 o due
condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a
lire 2.000.000 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni
punibili con l'ammenda fino a lire 1.000.000 e una per contravvenzione
punibile con l'ammenda fino a lire 2.000.000.
Alla condanna irrevocabile,
ai soli effetti del comma precedente, è equiparata la definizione
in via amministrativa.
Le disposizioni contenute
nel presente articolo derogano a quelle di cui all'articolo 35 del Codice
penale.
Il provvedimento del medico
provinciale è vincolante per le autorità designate dalla
legge alla concessione delle licenze.
47. Nei casi previsti
dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale può ordinare
la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale.
Il provvedimento di chiusura
può essere revocato in ogni tempo, allorquando il titolare dell'impresa
offra adeguata garanzia di avere eliminato le cause e le ragioni in base
alle quali era stata disposta la chiusura.
Contro il provvedimento
del medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro per la sanità
nel termine di giorni trenta dalla notifica.
Il provvedimento di chiusura
previsto dal presente articolo non preclude l'esercizio del potere conferito
al medico provinciale dal precedente articolo 46.
Tuttavia, in questo caso,
il periodo di chiusura preventivo sarà computato ai fini del decorso
dei termini massimi previsti dallo stesso articolo 46.
48. Eccettuate le
contravvenzioni punite con l'ammenda fino a lire 200.000, in tutti gli
altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione
della sentenza.
49. Le sanzioni previste
dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, detiene
per vendere o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni
originali, qualora la non corrispondenza alle previsioni della legge stessa
riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni
interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza
della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.
TITOLO IX
Disposizioni transitorie
e finali
50. [È
consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti
diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento
di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti
dalla legge medesima, purché si tratti di prodotti destinati all'esportazione
e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con
le modalità che verranno fissate dal regolamento ].
Salvo quanto previsto dall'articolo
48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è
vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti
dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti
dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima .
Comma
abrogato dall'art. 14, D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187.
51. Sino al 31 dicembre
1967 è consentita la produzione di pasta comune confezionata con
semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche
seguenti:
+---------------+-------+-----------------------------+--------+
|
|Umidità| Su cento parti di
| |
|
|massima| sostanza secca
| |
|
TIPO | per +---------+---------+---------+
|
|
E | cento | Ceneri |Cellulosa|Sostanze
|Acidità |
| DENOMINAZIONE |
+----+----+----+----+ azotate |espressa|
|
| |min |max |min |max |(azoto
x|in gradi|
|
| | |
| | | 5,70) |massimo |
|
| | |
| | | minimo | [*]
|
+---------------+-------+----+----+----+----+---------+--------+
| Pasta comune | 12,50
|0,86| 1 | - |0,80| 11 |
5 |
[*] Il grado di acidità
è espresso dal numero di centimetri
cubici di
soluzione alcalina normale
occorrente per
neutralizzare grammi 100
di sostanza secca.
La vendita di detto tipo
di pasta è consentita sino al 30 giugno 1968.
52. La presente legge,
salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno
del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il termine per lo smaltimento
delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato in
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Le disposizioni dell'articolo
35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
53. Con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura
e foreste, di concerto con i Ministri per la sanità e per l'industria,
per il commercio e per l'artigianato, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione
della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge
medesima.
54. Sono abrogate
le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n. 874; 2 agosto 1948,
n. 1036; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 10 ottobre
1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 12 ottobre 1949; il
decreto dell'Alto Commissario per la alimentazione del 18 novembre 1953,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1953, e ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge.
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