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IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la nota del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, prot. D/32 del 10 gennaio 1992, con la
quale viene rappresentata l'opportunità di adeguare la normativa
italiana a quella degli altri Paesi comunitari consentendo l'aggiunta di
glutine alle farine destinate alla panificazione;
Vista la legge 4 luglio
1967, n. 580, che disciplina la lavorazione ed il commercio dei cereali,
degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
Visto, in particolare, l'art.
10 della citata legge n. 580/1967 che vieta l'aggiunta di sostanze
organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento
degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti
del Ministero della sanità emanati a norma della legge 30 aprile
1962, n. 283;
Visto l'art. 7 della predetta
legge
n. 283/1962, con il quale è conferita al Ministro della sanità
la facoltà di consentire, con proprio decreto e sentito il Consiglio
superiore di sanità, la produzione ed il commercio di sostanze alimentari
e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni, prescrivendo, del
pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;
Considerato che le farine
integrate con glutine possono trovare una corretta utilizzazione anche
in settori diversi da quelli della panificazione, come nei prodotti da
forno, ove vengono impiegate per migliorare le caratteristiche del prodotto
finito;
Visto il parere favorevole
dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il parere favorevole
dell'Istituto nazionale della nutrizione;
Ritenuta l'opportunità
di consentire l'aggiunta di glutine alle farine di grano tenero;
Vista la notifica alla Commissione
delle Comunità economiche europee, effettuata in data 29 novembre
1992, ai sensi della direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE;
Vista la notifica alla Commissione
delle Comunità economiche europee ed agli altri Stati membri, effettuata
in data 29 novembre 1992, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio
79/112/CEE;
Sentito il Consiglio superiore
di sanità;
Visto l'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio
di Stato reso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota dell'8 aprile 1994;
Adotta il seguente regolamento:
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1. 1. È consentito
aggiungere glutine di frumento alle farine di grano tenero.
2. L'aggiunta di glutine
è consentita sia alle imprese molitorie che a quelle utilizzatrici
di farine.
2. 1. Il glutine deve
possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti
in materia di sostanze destinate all'alimentazione umana e deve essere
prodotto da frumento libero da sostanze o semi estranei, secondo buona
tecnica industriale.
2. Il glutine deve inoltre
possedere le seguenti caratteristiche: umidità non superiore al
10%; proteine non inferiori al 73% calcolate sulla sostanza secca (N x
5,70).
3. 1. Le farine integrate
con glutine devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge
4 luglio 1967, n. 580.
2. Per quanto riguarda il
valore massimo delle ceneri su cento parti di sostanza secca, è
ammessa una tolleranza di 0,05 parti rispetto ai valori riportati nell'art.
7 della legge sopra citata.
4. 1. Le farine alle
quali è stato aggiunto glutine debbono essere poste in commercio
in confezione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e devono
riportare sulla medesima, oltre alle indicazioni previste dal decreto
legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione «con aggiunta
di glutine».
5. 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto non si applicano al glutine
ed alle farine con aggiunta di glutine legalmente prodotti e/o commercializzati
in un altro Stato membro della Comunità economica europea.
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