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Comune di Adria
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La notificazione degli atti

CAPITOLO III

LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL COD. DI PROC. CIVILE

9 - NOTIFICAZIONE A MILITARE IN ATTIVITA'  DI SERVIZIO (art, 146 c.p.c.)

Qualora il destinatario della notificazione sia un militare in attività di servizio e non sia possibile la consegna in mani proprie (art. 138), osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 e seguenti, una copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Per militare in attività di servizio si intende l'appartenente ai corpi militarizzati di polizia (carabinieri) sia il militare in servizio attivo permanente che in servizio volontario o per mobilitazione.

Si ritiene che anche nel caso contemplato dal presente articolo per la consegna al pubblico ministero debba essere osservata la formalità della busta. Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 137 c.p.c. impongono, infatti, tale formalità per la consegna od il deposito della copia, ogni qualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell'interessato, tranne nel  caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143 c.p.c. ma non anche in quello ora all'esame.

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