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Comune di Adria
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La notificazione degli atti

CAPITOLO III

LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL COD. DI PROC. CIVILE

8 - NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE  E ALLE SOCIETA' NON AVENTI PERSONALITA' GIURIDICA (art. 145 c.p.c.)

La notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati  di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., si effettua nella loro sede , cioè nella sede legale, amministrativa, nell'ufficio, nello stabilimento della società, associazione od ente.

La consegna dell'atto da notificare deve essere fatta al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa.

Per le notificazioni alle società bisogna distinguere tra società di capitali e società di persone. Per le società di capitali la notificazione deve essere effettuate al soggetto che ne ha la legale rappresentanza (presidente, consigliere delegato, amministratore unico).

Per le società di persone, e quelle non aventi personalità giuridica, le associazioni ed i comitati occorre distinguere se queste sono iscritte nel registro delle imprese e se è stata pubblicata la nomina dei soci o se questo non è stato fatto. Nel primo caso l'atto deve essere notificato ad un socio munito di potere di rappresentanza, nel secondo caso, stante la solidarietà tra i soci, l'atto può essere notificato ad uno qualsiasi di essi, dovendosi desumere che ad ognuno spetti l'amministrazione e la rappresentanza.

Se la notificazione non può essere eseguita nei modi e luoghi sopra descritti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente o la società si osservano le disposizioni degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora e nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario). Rimane quindi esclusa la procedura prevista dagli articoli 140, 142 e 143.

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