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Comune di Adria
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La notificazione degli atti

CAPITOLO III

LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL COD. DI PROC. CIVILE

7 - NOTIFICAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (art. 144 c.p.c.)

Per la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Le leggi speciali alle quali fare riferimento sono il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (artt. 11 e 52) e successive modificazioni nonché la legge 3 aprile 1979, n. 103 (art. 10).

Le norme anzidette prevedono, in sostanza, che tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzioni e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali od ad arbitri devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Quando non devono essere osservate le leggi speciali, le notificazioni sono effettuate direttamente presso l'amministrazione destinataria a chi la rappresenta nel luogo in cui si procede. Si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone incaricate di ricevere le notifiche od in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa.

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