CAPITOLO III
LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL COD. DI PROC. CIVILE
6 - NOTIFICAZIONE A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI (art. 143 c.p.c.)
Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall' art. 77 c.p.c. La notifica si esegue mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita. Se non sono noti il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, una copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Per il deposito nella casa comunale si osservano le disposizioni dettate dal terzo comma dell'art. 137 c.p.c. inserendo la copia dell'atto in busta che si provvede a sigillare e sui cui si trascrive il numero cronologico della notificazione senza apporre segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto stesso.
La predetta formalità della busta sigillata non si osserva per la consegna della copia al pubblico ministero (quanto non sono noti il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita) in quanto espressamente sancito dalla norma sopra richiamata.
La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Il messo può legittimamente ricorrere a questa forma di notifica solamente dopo aver esperito tutte le indagini e ricerche possibili suggerite dalla comune diligenza non potendosi basare unicamente sul fatto di non essere a conoscenza della residenza, dimora o domicilio del destinatario. Per tale ragione questa forma di notifica non è ritenuta applicabile in via analogica alle persone giuridiche poiché la sede di queste è rilevabile dai pubblici registri dai quali risulta anche l'indicazione della persona fisica del rappresentante.
La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si differenzia da quella prevista dall'art. 140 in quanto, nel primo caso, l'indirizzo del destinatario, malgrado le ricerche, rimane ignoto, nel secondo sono conosciuti o la residenza o la dimora o il domicilio pur risultando impossibile la notificazione per l'assenza del destinatario od il rifiuto dei soggetti legittimati a riceverla.
Sul piano operativo suscita perplessità l'esclusione della procedura dettata a tutela della riservatezza nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo in esame.
Al riguardo si rinvia a quanto già detto al Capitolo II paragrafo 7 "Notificazione a persona diversa dal destinatario"
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