CAPITOLO III
LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL COD. DI PROC. CIVILE
5 - NOTIFICA A PERSONA NON RESIDENTE NE' DIMORANTE NE' DOMICILIATA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA (art. 142 c.p.c.)
Si ricorre a questa forma di notificazione quando vi è la concomitanza delle seguenti due circostanze:
- il destinatario non ha la residenza, la dimora od il domicilio nel territorio della Repubblica né vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell'articolo 77 c.p.c.;
- è conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio estero del destinatario.
Quando non è possibile effettuare la notifica all'estero in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 200/67 [l'articolo 30 dispone, tra l'altro, che : "L'autorità consolare provvede direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni" e trasmette gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente - l'articolo 75 prevede poi che "Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'intervento si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il ministero degli affari esteri.] la stessa avviene nel modo seguente:
- l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata;
-
altra copia è consegnata al pubblico ministero
che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna
alla persona alla quale è diretta. La copia dell'atto, ai sensi
dell'articolo 49 disposizione di attuazione c.p.c.,, non modificato dal
D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", è consegnata al pubblico ministero unitamente
ad una nota contenente:
- l'indicazione del soggetto e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione,
- il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
- la natura dell'atto notificato;
- il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
- la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
Si ritiene che la copia dell'atto da consegnare al pubblico ministero debba essere racchiusa in busta sigillata trascrivendo all'esterno della stessa solamente il numero cronologico della notificazione. Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 137 c.p.c. impongono, infatti, tale formalità per la consegna od il deposito della copia, ogni qualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell'interessato, tranne nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143 c.p.c. ma non anche in quello ora all'esame.
A termine dell'ultimo comma dell'articolo 143 c.p.c. la notificazione effettuata in base all'articolo 142 si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte (spedizione atto al destinatario per mezzo della posta con raccomandata, consegna altra copia al pubblico ministero) e, ove queste non avvengano tutte nello steso tempo, a quello in cui è stata compiuta l'ultima delle formalità prescritte.
Da quanto sopra risulta di tutta evidenza che questa forma di notifica mal si presta ad essere effettuata dal messo comunale o, quanto meno, fa sorgere dubbi ed incertezze.
In primo luogo deve essere sottolineato che sotto l'aspetto operativo non è sempre agevole ricondurre disposizioni dettate con riferimento all'attività giudiziaria al campo amministrativo (ad esempio: cosa deve essere indicato in luogo del riferimento al giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire, richiesto dalla nota di accompagnamento al pubblico ministero di cui all'articolo 49 disp.att. c.p.c).
In secondo luogo è appena il caso di osservare che può risultare oggettivamente impossibile per il messo, anche espletando tutte le indagini suggerite dalla comune diligenza, accertare se il destinatario non ha la residenza nel territorio della Repubblica né tanto meno se vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore.
In merito alla notificazione da effettuare ai sensi dell'art. 142 c.p.c. il Ministero dell'Interno e quello degli Affari Esteri in più occasioni hanno fornito con circolari (v. ad esempio circolare n. 50/1/1(2) uff. V aff. Int.li del 19.7.1996 Ministero dell'interno) precisazioni e direttive in ordine alle modalità di esecuzione delle notifiche all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale e di documenti amministrativi.
Al riguardo è stata sottolineata la necessità di dare puntuale applicazione alle vigenti convenzioni internazionali in materia di notificazioni all'estero alle quali rinvia in via principale lo stesso articolo 142 c.p.c. prevedendo soltanto quale criterio ausiliario il ricorso alla via diplomatico-consolare.
Il ricorso alla via diplomatico-consolare non solo è incompatibile con i nuovi e più snelli strumenti previsti dalle convenzioni, ma richiede tempi lunghi e, pertanto, inconciliabili con la necessità di rendere rapidamente edotto il destinatario della notifica che lo riguarda, tenuto oltretutto conto dei rigorosi termini di scadenza alla quale essa è sottoposta.
Per un approfondimento della materia si rinvia alla seguente documentazione seguente:
-
"Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari
ed extragiudiziari in materia civile e commerciale", redatta dal Ministero
degli Affari Esteri riportata, in allegato, o reperibile per eventuali
aggiornamenti all'indirizzo web:
http://www.esteri.it/archivi/documenti/index.htm - il Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29.5.2000, entrato in vigore il 31.5.2001,allegato, contenente schemi di modulo da utilizzare.
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