CAPITOLO III
LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL COD. DI PROC. CIVILE
1 - NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE (articolo 138 c.p.c.)
Il messo può sempre eseguire la notifica mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario ovunque lo trovi nell'ambito del territorio comunale, non a caso questa forma di notificazione è anche detta "a luogo libero". Il riferimento ai criteri della residenza, domicilio e dimora quali "luoghi vincolanti" è, infatti, rilevante solo nel caso in cui la notificazione non avvenga in mani proprie.
La norma consente di effettuare la notifica in luogo diverso della residenza, domicilio o dimora. In altri termini, si può procedere alla notificazione ovunque venga reperito il destinatario purché nell'ambito del territorio comunale (ad es.: casa di amici, locali pubblici o privati, pubblica via, ecc.).
Pur dovendo considerare la procedura prevista dall'articolo 138 c.p.c. la forma migliore di notifica, e quindi da preferire in quanto porta a diretta conoscenza dell'interessato il contenuto dell'atto che lo riguarda, il messo non è tenuto a girare in lungo ed in largo il territorio comunale per effettuare la notifica in tale forma. A ciò suppliscono altre procedure di notifica egualmente efficaci e sicuramente più economiche (ad es.: quella prevista dall'articolo 139 c.p.c.).
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, la notificazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c., si considera comunque fatta in mani proprie. In tal caso il messo da atto del rifiuto (ed eventualmente delle ragioni) nella relazione di notificazione.
La copia dell'atto che il destinatario rifiuta di ricevere, dopo la stesura della relata, è restituito unitamente all'originale alla parte od ufficio richiedente.
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