CAPITOLO II
LA NOTIFICAZIONE
7 - NOTIFICAZIONE A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO
La notificazione a persona diversa dal destinatario è stata oggetto
di particolare attenzione nella formulazione delle modifiche introdotte
con il più volte citato D. Lgs. 196/2003. E', infatti, con la consegna
dell'atto non in mani proprie dell'interessato che si può favorire
una ingiustificata divulgazione dei dati che lo riguardano. Per questa
ragione le nuove disposizioni a tutela della privacy seppur sintetiche
risultano precise e rigorose (v. articolo 137 c.p.c., commi III e IV).
Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita
in mani proprie dell'interessato (ad esempio: consegna a persona di famiglia,
addetta alla casa, all'ufficio, azienda, portiere, vicino di casa, capitano
della nave, ecc.) la procedura da osservare è la seguente:
- a copia dell'atto da notificare deve essere inserita in una busta all'esterno della quale il messo trascrive il numero cronologico della notificazione senza apporre altri segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto;
- nella relata in calce all'originale e alla copia dell'atto si indicano le operazioni eseguite;
- la copia dell'atto da notificare con la relata è inserito nella busta, come sopra predisposta, che il messo "provvede a sigillare";
- se la consegna avviene nelle mani del portiere o di un vicino di casa deve essere sottoscritta una ricevuta.
Si deve rilevare che il termine sigillare che compare nella disposizione di cui trattasi può dar luogo, sul piano operativo, ad incertezza e confusione circa il significato da attribuire a detto termine in quanto può essere inteso:
- nel suo significato storico lessicale e cioè di chiusura garantita da un sigillo (impronta di anello, timbro, ecc.) apposto su ceralacca;
- nel suo significato attuale e corrente di buona ed impenetrabile chiusura.
In merito si esprime l'avviso che la norma non imponga ai messi comunali l'obbligo di munirsi di ceralacca e timbri ad impronta, ma più semplicemente di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di rendere evidenti eventuali tentativi di effrazione (ad esempio: timbro e firma sulla chiusura dei bordi della busta ed apposizione di nastro adesivo sugli stessi, ecc. ...)
Perplessità suscita invece l'esclusione della procedura dettata a tutela della riservatezza nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143 c.p.c.
Al riguardo è stato formulato un quesito all'ANCI ed al Garante per la privacy.
Si riporta di seguito il testo del quesito:
"L'articolo 174 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - ha, tra l'altro modificato l'articolo 137 c.p.c. sancendo: "Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. ..."
Le finalità della norma risultano chiare.
Dubbi, invece sussistono sotto l'aspetto operativo in caso di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.) in considerazione dell'esclusione contenuta nella nuova disposizione.
Stando alla lettera non si applica la formalità della busta sigillata nel caso previsto dal secondo comma ("Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.") mentre risulta applicabile in quello previsto dal primo comma ("Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.").
Da tale lettura, se corretta, conseguono le seguenti perplessità:
- la deroga all'inserimento dell'atto in busta che si provvede a sigillare riguarda solo ed esclusivamente il caso di consegna al pubblico ministero quando non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita del destinatario. Non si comprende allora perché tale procedura non debba essere seguita anche negli altri casi in cui può verificarsi la consegna al pubblico ministero ad es. art. 142 c.p.c. ed art. 146 c.p.c. . Si deve inoltre osservare che le nuove disposizioni non hanno modificato l'art. 49 delle norme di attuazione del cod. proc. civ. che prevede la consegna al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, di una nota contenente la descrizione della natura dell'atto stesso ed altre notizie. Pertanto, la riservatezza dei dati risulterebbe comunque compromessa.
- il deposito dell'atto in busta sigillata recante all'esterno il solo numero cronologico della notificazione nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario può creare diversi problemi di ordine pratico tenuto anche conto che il comune di deposito, può essere diverso da quello che procede alla notifica (es. il messo deve procedere alla notifica di un atto a persona che non ha mai avuto residenza, dimora o domicilio nel territorio comunale, ma del quale conosce solamente il luogo di nascita in altro Comune). Orbene, il Comune che riceve l'atto in deposito deve conservare un anonima busta nell'impossibilità materiale di individuare il destinatario e quindi di procedere alla consegna nell'eventualità che questi si presentasse per il ritiro.
Nel fare rilevare che le perplessità sopra evidenziate verrebbero meno se l'esclusione riguardasse il primo comma dell'art. 143 c.p.c. anziché il secondo, si chiede l'autorevole parere di ...... ai fini di una corretta applicazione della norma."
La risposta fornita dall'ANCI il 30.10.2003 è stata la seguente:
"Il quesito propone alcuni spunti critici. E' opportuno attendere che vi siano anche indicazioni applicative (per esempio del ministero della Giustizia).
Il primo spunto riguarda la questione del mancato coordinamento tra articolo 143 da un lato e 142 e 146 dall'altro: in realtà non vi è nulla da dire de jure condito, se non prendere atto della discrasia.
Sull'altra questione della possibilità di inconvenienti nella pratica a causa del mancato controllo del contenuto dell'atto da depositarsi alla casa comunale (art. 143, primo comma), va detto che non è incongruo pensare, anzi è ragionevole pensare che sulla busta oltre al numero cronologico dell'atto venga riportata l'identità del destinatario (tra l'altro il codice impone che non si faccia menzione del contenuto dell'atto, ma non vieta la menzione del destinatario dello stesso). Con questo inserimento dovrebbero venire meno le preoccupazioni evidenziate.
In ogni caso l'esclusione della busta chiusa, che è disposta con riferimento al secondo comma dell'articolo 143, non può estendersi analogicamente al primo comma della medesima disposizione."
Non è pervenuta risposta dal Garante.