CAPITOLO II
LA NOTIFICAZIONE
6 - NOTIFICAZIONE E PRIVACY
Le prime disposizioni sulla privacy, introdotte con la legge 31.12.1996, n. 675 non modificarono le norme e le procedure previste dall'ordinamento per la notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa o tributaria. Pur tuttavia, la salvaguardia della riservatezza impose l'adozione, come suggerito dal Garante stesso, di misure ed accorgimenti idonei a garantire un diritto espressamente tutelato (ad esempio: inserendo in busta chiusa i documenti che non potevano essere notificati in mani proprie del destinatario).
Le norme che disciplinano le notifiche e le vendite giudiziarie sono state in seguito modificate con il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in supplemento alla G.U. 29.7.2003, n. 174).
Le novità introdotte in materia di notificazioni, comunicazioni ed avvisi dall'art. 174 del Codice anzidetto, in vigore dall'1.1.2004, intendono garantire che determinati documenti vengano portati a conoscenza dei cittadini in maniera certa salvaguardando al contempo il diritto degli stessi a non vedere violata la loro privacy e a non subire, di conseguenza, una ingiustificata divulgazione dei dati che li riguardano.