CAPITOLO II
LA NOTIFICAZIONE
5 - RIMBORSO COSTI DI NOTIFICA
Gli articoli 273 e 274 de T.U. 383/1934, che stabilivano che i messi dei comuni e delle province potessero notificare, senza corrispettivo, atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facessero richiesta, sono stati abrogati dall'articolo 64 della legge 142/90.
In considerazione di tale fatto molti comuni, con motivazioni diverse, hanno richiesto, in misura variabile, un rimborso sulle spese sostenute per le notificazioni effettuate per conto di terzi creando in tal modo situazioni diversificate e di generale incertezza.
La questione è stata risolta dalle disposizioni introdotte con l'articolo 10 della 3 agosto 1999, n. 265. Questa norma - dopo aver premesso che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge - dispone che: "Al Comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, dell'Interno e delle Finanze."
Con Decreto del 14 marzo 2000 (pubblicato in G.U. serie generale n. 130 del 6.6.2000) la somma anzidetta è stata fissata nella misura di lire 10.000 corrispondenti a Euro 5,16, portato, con decorrenza 1 Aprile 2003, a Euro 5,56 con Decreto del 6 Agosto 2003 (pubblicato in G.U. serie generale n. 211 del 11.9.2003 e n. 250 del 27.10.2003) per ogni singolo atto notificato oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'articolo 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto). La somma anzidetta sarà aggiornata ogni triennio con decreto.
Stando alla lettera della norma, non sembrerebbero rimborsabili le spese postali sostenute per ipotesi di notificazione diversa da quella prevista dall'art.140 del c.p.c. (ad esempio per la lettera raccomandata spedita al destinatario in caso di consegna dell'atto al portiere od al vicino ai sensi dell'art. 139 del c.p.c.).
Sono, invece, a carico dei Comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali.
Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della Regione e della Provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum.
La liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate viene richiesto con cadenza semestrale alle singole amministrazioni interessate allegando la documentazione giustificativa.
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