CAPITOLO II
LA NOTIFICAZIONE
4 - TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI
Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei cittadini, l'articolo 147 del c.p.c. prevede che le notifiche vengano effettuate in orari così determinati:
- dalle 7.00 alle 19.00 nel periodo 1 ottobre/31 marzo
- dalle 6.00 alle 20.00 nel periodo 1 aprile/30 settembre
Pur non considerando tali termini perentori è opportuno vengano rispettati dal messo al fin di evitare l'insorgere di contenziosi e problematiche di qualunque genere.