CAPITOLO II
LA NOTIFICAZIONE
3 - REGISTRO DELLE NOTIFICAZIONI
Ogni atto notificato dal messo deve essere trascritto in ordine cronologico in apposito registro.
In detto registro da tenere con cura, ordine e sempre aggiornato andranno annotati per ogni atto i seguenti dati:
- numero cronologico in ragione di anno;
- numero di protocollo generale assegnato;
- data dell'atto (giorno - mese - anno);
- provenienza (amministrazione ed ufficio richiedente);
- natura dell'atto (descrizione sommaria del contenuto dell'atto);
- destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato)
- data della notifica (giorno - mese - anno);
- nominativo della persona al quale è consegnato;
- annotazioni (eventuali annotazioni del messo circa irreperibilità, ecc.)
Il numero cronologico/anno assegnato è riportato su tutti gli atti da notificare. Tale accorgimento non solo consente un immediato collegamento dell'atto alla registrazione effettuata facilitando le ricerche, ma può risultare utile per i successivi adempimenti ad esempio in caso di consegna a persona diversa del destinatario (il numero cronologico della notificazione deve essere, infatti, trascritto sulla busta sigillata da consegnare v. articolo 137 c.p.c.).
Alla luce delle nuove disposizioni è da ritenere illegittima la prassi di conservare ed archiviare, a fini documentali e probatori della registrazione ed operazioni eseguite, copia integrale o parziale degli atti notificati.