CAPITOLO II
LA NOTIFICAZIONE
2 - RELAZIONE DI NOTIFICA O RELATA
La relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) può variare in base alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare:
- la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità;
- l'ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai sensi dell'articolo 47 delle norme di attuazione del codice di procedura civile;
- il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate;
- i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
La relazione è datata e sottoscritta dal messo.
Prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali", l'articolo 139 c.p.c. prevedeva, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa, che l'originale dell'atto fosse sottoscritto per ricevuta da colui che accettava di riceverlo.
Tale disposizione indubbiamente lesiva del diritto alla riservatezza è stata abrogata. La modifica introdotta con il predetto D. Lgs. 196/2003 dispone infatti che: "Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto."
La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal messo.
L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi restituito all'amministrazione richiedente.
Si deve sottolineare il fatto che il compito del messo si esaurisce con la consegna e la stesura della relata di notifica. Esula in modo assoluto dalle sue attribuzioni indagare circa la capacità giuridica o di intendere e volere del destinatario. Solo nel caso in cui la consegna avvenga in mani di persona diversa dal destinatario, il messo è tenuto a valutare l'idoneità del soggetto tenendo presente che la notifica non può essere effettuata in mani di persona con età inferiore ai 14 anni o palesemente incapace (v. al riguardo articolo 139 del c.p.c.).