Riferimenti normativi
La legge 241/1990 riconosce il diritto di accesso, secondo determinate modalità, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L'articolo 10 del T.U. delle leggi sul'ordinamento degli enti locali dispone che con regolamento venga assicurato ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi.
L'amministrazione comunale di Adria con apposito regolamento ha disciplinato la materia definendo le procedure per la visione dei documenti ed il rilascio di copie.
Cosa si intende per documento amministrativo
In base alla definizione contenuta nel D.P.R. 403/1988, per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
In cosa consiste l'accesso e come si esercita tale diritto
Il diritto di accesso si esercita mediante visione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi.
Ciò avviene presentando apposita domanda alla amministrazione che ha formato o detiene il documento che interessa.
Nella domanda, oltre alle generalità del richiedente (nome e cognome, data di nascita, residenza, eventuale recapito telefonico) devono essere precisati i motivi per i quali si chiede la visione od il rilascio della copia nonché gli estremi dell'atto che interessa.
Non sono ammesse domande generiche o redatte in modo da non consentire una puntuale individuazione degli atti, ovvero quelle che indicano solo in modo complessivo i documenti riferiti ad un determinato procedimento.
Il contenuto della domanda potrebbe avere la seguente forma scaricabile qui di seguito.
[c] Preleva modello di richiesta di accesso in formato *.doc
Atti sottratti all'accesso
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative (ad esempio legge sulla privacy) o regolamentari dichiarino segreti, riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
Il regolamento comunale sottrae all'accesso i seguenti atti:
- atti adottati dal Sindaco quale ufficiale del Governo ed autorità sanitaria locale che non si ripercuotono sull'attività del Comune e quelli che allo stesso competono nella sua qualità di Ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- atti preparatori nel corso della formazione di provvedimenti normativi, amministrativi generali di pianificazione e i procedimenti tributari, salvo diverse disposizioni di legge (art. 24, comma 6, L. 241/90);
- atti interni non direttamente utilizzati a fini dell'attività amministrativa e non presi a base per l'emanazione o l'adozione di un provvedimento conclusivo;
- atti contenenti apprezzamenti o giudizi su persone, gruppi ed imprese od i loro comportamenti;
- atti la cui esibizione sia temporaneamente vietata da una dichiarazione del Sindaco per esigenze di riservatezza.
Rimedi offerti dall'ordinamento contro il silenzio rifiuto o i provvedimenti che negano l'accesso
Può essere fatto riferimento alle disposizioni di legge che qui di seguito si riportano:-
Art. 25, comma 4, della legge 241/90 come sostituito dall'art. 15 della legge 24.11.2000, n. 340
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico". -
Art. 25, comma 4, della legge
241/90
"5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di acceso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale. (...)" -
Art. 4, comma 3, della legge
21 luglio 2000, n. 205
"3. Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente."
Pagamenti
- per la visione nessuna spesa viene posta a carico del richiedente;
- per il rilascio di copie fanno carico al richiedente i costi di riproduzione e quelle eventuali per imposta di bollo e diritti.
Uffici ai quali fare riferimento
Ufficio comunale che detiene il documento che interessa.
Per informazioni di carattere generale può essere fatto riferimento ai seguenti uffici:
- Ufficio relazioni pubbliche: Piazza Bocchi - 45011 Adria (RO) telefono 0426/941263
- Servizio affari generali: Corso Vittorio Emanuele II 49 - 45011 Adria (RO) - Tel. 0426/941212 0426/941213