LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI IN CONTO INTERESSI, SU MUTUI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
MODALITA' E TERMINI PER L'EROGAZIONE
La liquidazione del contributo, disciplinata dagli articoli 13 e 14 del regolamento, è effettuata, di norma, annualmente a favore del mutuatario ed è subordinata alla presentazione di pertinente documentazione e/o dichiarazioni comprovanti:
- per la prima erogazione: (si riferisce a coloro che richiedono per la prima volta la liquidazione)
- a) l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della casa;
- b) la contrazione del mutuo entro i termini di cui al precedente articolo 12;
- c) l'avvenuto pagamento delle rate del mutuo bancario specificando l’importo totale pagato per interessi e la percentuale dell’interesse medio annuo;
- d) la permanenza dei requisiti dichiarati in sede di domanda;
- e) l’avvenuta costituzione della nuova famiglia nel caso in cui il richiedente abbia manifestato l’intenzione di costituire un nuovo nucleo familiare.
- per le erogazioni successive: (riguarda le liquidazioni successive alla prima)
- a) la permanenza dei requisiti che danno titolo all’accesso al contributo;
- b) il reddito imponibile del nucleo familiare;
- c) l’utilizzo a propria abitazione dell’immobile per il quale è stato richiesto il contributo;
- d) l’avvenuto pagamento delle rate del mutuo specificando per l’anno di riferimento l’importo totale pagato per interessi e la percentuale media degli stessi.
Dell'avvio del procedimento di liquidazione del contributo è data notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune.
La mancata presentazione della documentazione e/o dichiarazioni richiesti entro i termini indicati nel predetto avviso, comporta la non erogazione del contributo per l'anno di riferimento.
E' causa di decadenza dal contributo:
- la perdita dei requisiti richiesti dal regolamento per accedere al contributo;
- la vendita, la locazione o l’utilizzo a fini diversi da propria abitazione dell'immobile oggetto del mutuo;
- l’estinzione anticipata del mutuo.
INTERVENTO DEL COMUNE
Il contributo comunale in conto interessi viene erogato, fino all'esaurimento delle disponibilità stanziate in bilancio nel pertinente capitolo di spesa.
Qualora lo stanziamento di bilancio risultasse insufficiente rispetto al numero di richiedenti la Giunta Comunale potrà disporre una riduzione proporzionale del contributo da liquidare.
Il concorso del Comune, in conto interessi e differenziato per fasce di reddito, è stabilito nella misura percentuale seguente, in ragione di anno (v. deliberazione di Giunta n. 579 in data 15.12.2005):
- redditi sino a € 20.000,00 - contributo 2%;
- redditi da € 20.001,00 a € 30.000,00 - contributo 1%;
- redditi da € 30.000,00 a €36.152,00 - contributo 0,5%;
L’intervento del Comune è limitato ad un massimale per singolo mutuatario di € 30.000,00 e con riferimento ad un periodo massimo di anni 10 (dieci) a prescindere dalla effettiva durata di ammortamento scelta dal richiedente se superiore a detto periodo.
L’ammontare del contributo comunale in nessun caso potrà eccedere l’importo annuo di Euro 1.500,00 per mutuatario e non saranno erogati contributi in conto interessi sulle cifre pagate alla Banca a titolo di preammortamento.
Le modalità di calcolo del contributo sono definite dall'articolo 13 del regolamento. A titolo puramente indicativo è possibile effettuare il calcolo on line
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
La richiesta di liquidazione del contributo deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine indicato nell'avviso di avvio del procedimento.
Al fine di facilitare la redazione della richiesta presso lo Sportello URP Informacittadini - Piazza Bocchi 3 Adria, tel. 0426/941263 sono disponibili i seguenti schemi:
Schema MODULO A (per i cittadini che
richiedono per la prima volta la liquidazione del contributo)
il modello può essere scaricato o se si preferisce compilato e
stampato on line direttamente da questo sito.
Schema MODULO B (per i cittadini che
richiedono liquidazioni successive alla prima)
il modello può essere scaricato o se si preferisce compilato e
stampato on line direttamente da questo sito.
La richiesta dopo la compilazione può essere:
- Presentata direttamente all'Ufficio Comunale
- In tal caso l'interessato, con un documento di identità e la richiesta non ancora
sottoscritta, deve presentarsi all'Ufficio comunale
(URP - Ufficio relazioni pubbliche, P.za Bocchi 3, Tel. 0426941263 o, in alternativa,
all'Ufficio Protocollo, presso la sede comunale, Corso Vittorio Emanuele II, 49).
La richiesta è ricevuta dall'Ufficio dopo che l'interessato la ha firmata in presenza del dipendente addetto.
- Inoltrata a mezzo posta o per via telematica
- In tal caso la richiesta, compilata e firmata, è trasmessa con una copia fotostatica non autentica di un documento di identità (carta d'identità, passaporto, ecc.) dell'interessato.
La richiesta è esente da autenticazione di firma ai sensi del combinato disposto
degli articoli 21 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
E', inoltre, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000.
Le richieste di liquidazione sono sottoposte a controllo nei modi indicati
dall'articolo 10 del regolamento.
Qualora dalla verifica emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
contenute nella richiesta, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazioni stesse. (art. 75, D.P.R. citato).