La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Le condizioni, qualità personali e fatti non espressamente contenuti
nell'elenco di quelli autocertificabili (sopra riportati), sono comprovati
dal cittadino mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Per esempio si può dichiarare di essere erede di un bene immobile,
il proprio stato di servizio, lo smarrimento di documenti di riconoscimento
(salvo che la legge preveda la denuncia all'autorità di polizia
giudiziaria), la conformità all'originale di una copia di un documento,
ecc.. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità e fatti relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza. Per la presentazione della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà alla pubblica amministrazione
è sufficiente firmarla davanti al dipendente addetto a riceverla
o inviarla firmata allegando la fotocopia di un documento di identità.
L'autentica della firma può essere, invece, ancora necessaria per
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare
a privati. Rimane obbligatoria per le istanze e la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà presentate alla pubblica amministrazione
al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
L'autenticazione di copia
Altra novità contenuta nel T. U. riguarda l'autenticazione di copia.
E' stata, infatti, introdotta con l'articolo 19 una modalità alternativa
di autenticazione che coinvolge direttamente il cittadino. Mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, il cittadino può attestare,
per proprio conto, che è conforme all'originale la copia di:
- un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione;
- una pubblicazione;
- di titoli di studio;
- di titoli di servizio;
- di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati da
privati.
Impedimento alla sottoscrizione ed alla dichiarazione
Innovative sono anche le disposizioni in caso di impedimento alla sottoscrizione
e alla dichiarazione da parte dell'interessato. L'articolo 4 prevede, infatti,
che:
- la dichiarazione di chi non sa o non può firmare sia raccolta dal
pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante
e la presenza di un impedimento a sottoscrivere, senza menzionare la causa
dell'impedimento stesso;
- la dichiarazione nell'interesse di chi si trova in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, sia sostituita dalla
dichiarazione, contenente espressa indicazione di un impedimento, resa
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (genitori, nonni,
fratelli o sorelle, zii, nipoti, pronipoti), al pubblico ufficiale, previo
accertamento dell'identità del dichiarante. Anche in tal caso, per
ragioni di privacy, la legge non prevede debba essere menzionata la causa
dell'impedimento.
Tali disposizioni non sono applicabili in materia di dichiarazioni fiscali.
Controlli
Presentando la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o quella sostitutiva
dell'atto di notorietà, il cittadino assume la personale responsabilità
di ciò che dichiara.
L'amministrazione pur accordando fiducia al cittadino è tenuta,
in base alla legge, ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni. In caso di falsa dichiarazione il cittadino è
denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici
ottenuti con la dichiarazione stessa.
Documento d'identità e di riconoscimento
Particolare interesse per il cittadino assumono anche le disposizioni del
T. U. in materia di documenti di identità e di riconoscimento che
qui di seguito integralmente si riportano:
- In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento
di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento
di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
- Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente
di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
- Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza
del richiedente.