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Comune di Adria
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La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Le condizioni, qualità personali e fatti non espressamente contenuti nell'elenco di quelli autocertificabili  (sopra riportati), sono comprovati dal cittadino mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Per esempio si può dichiarare di essere erede di un bene immobile, il proprio stato di servizio, lo smarrimento di documenti di riconoscimento (salvo che la legge preveda la denuncia all'autorità di polizia giudiziaria), la conformità all'originale di una copia di un documento, ecc.. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà alla pubblica amministrazione è sufficiente firmarla davanti al dipendente addetto a riceverla o inviarla firmata allegando la fotocopia di un documento di identità. L'autentica della firma può essere, invece, ancora necessaria per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare a privati. Rimane obbligatoria per le istanze e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentate alla pubblica amministrazione al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

L'autenticazione di copia

Altra novità contenuta nel T. U. riguarda l'autenticazione di copia. E' stata, infatti, introdotta con l'articolo 19 una modalità alternativa di autenticazione che coinvolge direttamente il cittadino. Mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il cittadino può attestare, per proprio conto, che è conforme all'originale la copia di:

Impedimento alla sottoscrizione ed alla dichiarazione

Innovative sono anche le disposizioni in caso di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte dell'interessato. L'articolo 4 prevede, infatti, che: Tali disposizioni non sono applicabili in materia di dichiarazioni fiscali.

Controlli

Presentando la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o quella sostitutiva dell'atto di notorietà, il cittadino assume la personale responsabilità di ciò che dichiara.
L'amministrazione pur accordando fiducia al cittadino è tenuta, in base alla legge, ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di falsa dichiarazione il cittadino è denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con la dichiarazione stessa.

Documento d'identità e di riconoscimento

Particolare interesse per il cittadino assumono anche le disposizioni del T. U. in materia di documenti di identità e di riconoscimento che qui di seguito integralmente si riportano:
  1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di  riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 
  2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. 
  3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del  richiedente.